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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8751 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 6.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 25202/2024 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente
n.r.g. 24327/2023 (ATPO) vertente TRA
nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
3, C.F. , elett.te dom.to in Napoli alla Piazza Bovio n. 8 presso lo C.F._1 studio dell'Avv.to Angelo Melone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
(comunicazioni alla pec: Email_1
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. CP_2
De Gasperi 55, giusta mandato generale alle liti in atti (comunicazioni alla pec:
t) Email_2
- convenuto -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile o alla pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 20.11.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 24.11.2022 domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità e che la Commissione di Prima Istanza le aveva riconosciuto la percentuale del 67%. Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr. Per_1
concludeva ritenendo che l'istante fosse portatore di una invalidità inferiore alla
[...] soglia minima necessaria per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità, confermando il giudizio della Commissione Medica ASL e valutando l'invalidità in misura del 62%.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_2 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella Persona_2 fase dell'ATP (dr. . Per_1 All'udienza del 6.11.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
24327/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. - nel proprio elaborato peritale depositato in data Persona_2
31.10.2025 - che il ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze dei presenti accertamenti medico- legali, è possibile affermare che il sig. allo stato di anni 59, è portatore Parte_1 delle seguenti infermità:
Stenoinsufficenza aortica di grado moderato-severo, pregressa stenosi mitralica trattata con valvuloplastica (II-III. Cl NYHA)
Spondiloartrosi ed ernie discali
Sindrome ansiosa e depressione reattiva di grado medio La prima infermità diagnosticata è identificabile per analogia alla voce tabellare 6442 (“miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata classe II NYHA”) prevista con un tasso di invalidità dal 41% al 50%, e alla voce tabellare 6443 (“miocardiopatie o valvulopatie con insuffcienza cardiaca grave classe II NYHA”) ”) prevista con un tasso di invalidità dal 71% al 80% Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica del periziato ed allegati al ricorso, è possibile affermare che la suddetta patologia dia luogo ad un quadro clinico coerente con una valutazione di invalidità pari al 60% (sessanta per cento). La seconda infermità è identificabile per analogia alla voce tabellare 7010 (“Anchilosi del rachide lombare”) prevista con tasso di invalidità dal 31 al 40%, Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica del periziato ed allegati al ricorso, è possibile affermare che tale patologia dia luogo ad un quadro clinico coerente con una valutazione di invalidità pari al 25% (venticinque per cento) La terza infermità diagnosticata va identificata per analogia nella voce tabellare 2207 (“Nevrosi ansiosa”) prevista con un tasso di invalidità fisso al 15%. e alla voce tabellare 2205 ( sindrome depressiva endoreattiva di grado medio) prevista con tasso di invalidità del 25%. Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica del periziato ed allegati al ricorso, è possibile affermare che la suddetta patologia dia luogo ad un quadro clinico, coerente con una valutazione di invalidità pari al 30% (trenta per cento)”.
Per tali motivi il CTU dr. nella consulenza elaborata nella fase di opposizione ad Per_2 ATP, alla luce di quanto sopra esposto, ha concluso ritenendo “Tenuto conto di quanto indicato nelle considerazioni è possibile affermare che il sig. sia un Parte_1 soggetto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88)” nella misura del 79% (settantanove per cento). In merito alla retrodatazione sulla base della documentazione prodotta e della evoluzione cronica delle patologie descritte si può far partire il beneficio da tre mesi antecedenti la visita e quindi a decorrere da febbraio 2025. Si dispone, anche per una rivalutazione del caso clinico, revisione a due anni dalla visita (maggio 2027)”.
Lo scrivente ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Il CTU ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva (e comunque ritenuta condivisibile dal giudice) ai quesiti a lui affidati in sede di conferimento dell'incarico. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dal 1° febbraio 2025.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi. Le spese seguono il principio per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso per
ATPO e del successivo giudizio di opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 20.11.2024 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_2 provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1 invalido al 79% a partire dal mese di febbraio 2025;
b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente l'assegno di CP_2 invalidità dall'1 febbraio 2025, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991;
c) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese processuali che liquida in tale CP_2 misura ridotta in complessivi euro 700/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_2
Napoli, 26.11.2025 Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 6.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 25202/2024 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente
n.r.g. 24327/2023 (ATPO) vertente TRA
nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
3, C.F. , elett.te dom.to in Napoli alla Piazza Bovio n. 8 presso lo C.F._1 studio dell'Avv.to Angelo Melone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
(comunicazioni alla pec: Email_1
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. CP_2
De Gasperi 55, giusta mandato generale alle liti in atti (comunicazioni alla pec:
t) Email_2
- convenuto -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile o alla pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 20.11.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 24.11.2022 domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità e che la Commissione di Prima Istanza le aveva riconosciuto la percentuale del 67%. Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr. Per_1
concludeva ritenendo che l'istante fosse portatore di una invalidità inferiore alla
[...] soglia minima necessaria per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità, confermando il giudizio della Commissione Medica ASL e valutando l'invalidità in misura del 62%.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_2 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella Persona_2 fase dell'ATP (dr. . Per_1 All'udienza del 6.11.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
24327/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. - nel proprio elaborato peritale depositato in data Persona_2
31.10.2025 - che il ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze dei presenti accertamenti medico- legali, è possibile affermare che il sig. allo stato di anni 59, è portatore Parte_1 delle seguenti infermità:
Stenoinsufficenza aortica di grado moderato-severo, pregressa stenosi mitralica trattata con valvuloplastica (II-III. Cl NYHA)
Spondiloartrosi ed ernie discali
Sindrome ansiosa e depressione reattiva di grado medio La prima infermità diagnosticata è identificabile per analogia alla voce tabellare 6442 (“miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata classe II NYHA”) prevista con un tasso di invalidità dal 41% al 50%, e alla voce tabellare 6443 (“miocardiopatie o valvulopatie con insuffcienza cardiaca grave classe II NYHA”) ”) prevista con un tasso di invalidità dal 71% al 80% Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica del periziato ed allegati al ricorso, è possibile affermare che la suddetta patologia dia luogo ad un quadro clinico coerente con una valutazione di invalidità pari al 60% (sessanta per cento). La seconda infermità è identificabile per analogia alla voce tabellare 7010 (“Anchilosi del rachide lombare”) prevista con tasso di invalidità dal 31 al 40%, Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica del periziato ed allegati al ricorso, è possibile affermare che tale patologia dia luogo ad un quadro clinico coerente con una valutazione di invalidità pari al 25% (venticinque per cento) La terza infermità diagnosticata va identificata per analogia nella voce tabellare 2207 (“Nevrosi ansiosa”) prevista con un tasso di invalidità fisso al 15%. e alla voce tabellare 2205 ( sindrome depressiva endoreattiva di grado medio) prevista con tasso di invalidità del 25%. Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica del periziato ed allegati al ricorso, è possibile affermare che la suddetta patologia dia luogo ad un quadro clinico, coerente con una valutazione di invalidità pari al 30% (trenta per cento)”.
Per tali motivi il CTU dr. nella consulenza elaborata nella fase di opposizione ad Per_2 ATP, alla luce di quanto sopra esposto, ha concluso ritenendo “Tenuto conto di quanto indicato nelle considerazioni è possibile affermare che il sig. sia un Parte_1 soggetto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88)” nella misura del 79% (settantanove per cento). In merito alla retrodatazione sulla base della documentazione prodotta e della evoluzione cronica delle patologie descritte si può far partire il beneficio da tre mesi antecedenti la visita e quindi a decorrere da febbraio 2025. Si dispone, anche per una rivalutazione del caso clinico, revisione a due anni dalla visita (maggio 2027)”.
Lo scrivente ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Il CTU ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva (e comunque ritenuta condivisibile dal giudice) ai quesiti a lui affidati in sede di conferimento dell'incarico. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dal 1° febbraio 2025.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi. Le spese seguono il principio per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso per
ATPO e del successivo giudizio di opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 20.11.2024 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_2 provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Parte_1 invalido al 79% a partire dal mese di febbraio 2025;
b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente l'assegno di CP_2 invalidità dall'1 febbraio 2025, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991;
c) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese processuali che liquida in tale CP_2 misura ridotta in complessivi euro 700/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_2
Napoli, 26.11.2025 Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile