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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2727/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BALSAMO MILENA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2291/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200084745431503 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1949/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente deduce che con testamento pubblico del 28 luglio 2021 la Sig.ra Nominativo_1 istituiva i Sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_2 quali eredi universali del proprio patrimonio;
e designava il ricorrente legatario del diritto di proprietà, nella misura del 50%, degli immobili ubicati in Indirizzo_1
– Luogo_1 e in Indirizzo_2 – Luogo_2.
Ricevuta la cartella di pagamento n. 97 2020 00847454 31 periodo d'imposta: 2015 tributo ii.dd. + i.v.a., nonché la cartella di pagamento n. 97 2020 00847454 31 Periodo d'imposta: 2016 Tributo: II.DD. + I.V.A., la impugnava, eccependo la decadenza dal potere impositivo, avendo l'Ufficio annullato l'avviso prodromico e proceduto allo sgravio della cartella per l'annualità 2015; deduceva l'inopponibilità della cartella relativa all'annualità 2016 o quantomeno la nullità della medesima per carenza di motivazione poiché dopo aver chiesto l'accesso agli atti all'Ufficio non è risultato reperibile l'avviso di liquidazione prodromico alla cartella per scarto d'archivio. Soggiunge il contribuente che non sono dovute dagli eredi le sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha confermato lo sgravio per la prima cartella, e la notifica della seconda nei confronti del ricorrente poiché lo stesso risulta legatario della de cuius deceduta l'16 marzo
2012 giusto testamento pubblico del 28 luglio 2022. Al riguardo l'art. 65 del DPR n. 600/73 dispone “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.” l'Ufficio rileva ha provveduto allo sgravio delle sanzioni, in applicazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi di cui all'art. 8 del D.lgs 472/97 come da provvedimento allegato.
Il ricorrente ha depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In primo luogo, l'ufficio ha provveduto allo sgravio della cartella annualità 2015 e delle sanzioni.
Per quanto concerne la seconda cartella relativa all'annualità 2016, eccepita l'omessa notifica dell'avviso prodromico e dunque il deficit motivazionale della cartella esattoriale, l'amministrazione non ha provveduto a fornire la prova documentale della notificazione del prodromico avviso.
Va al proposito ricordata l'elaborazione della Corte in materia di riscossione delle imposte secondo cui, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto. Oppure, di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente. Ne consegue (v. Cass. sez. un., n. 10012 del 2021;
Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008) che, nel primo caso, il giudice dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda che i termini di decadenza siano o meno decorsi). Nel secondo caso, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa.
Inoltre, non va sottaciuto che nel caso in esame il legatario non è erede.
La Cassazione del 21.3.2016 n. 5550 ha stabilito che il legatario non è erede, ma avente causa, poiché succede a titolo particolare, peraltro, in forza di un atto di liberalità successoria;
come tale, egli non risponde, di regola, ai sensi dell'art. 756 cc., dei debiti ereditari, neppure, entro i limiti dei beni attribuitigli.
Cass. n. 2820 del 11/02/2005 per cui «Secondo l'orientamento, che può dirsi consolidato, di questa Suprema
Corte “la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.” (Cass. n. 6479/2002; n. 11634/1991; n. 1885/1988; 2489/1987; n.
4520/1984; n. 125/1983). In considerazione di ciò spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c, “l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede” (Cass. n. 6479/2002; n.
2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985; n. 4520/1984; n. 125/1983).
Segue la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale annualità in via di autotutela dall'amministrazione e l'accoglimento del ricorso per il resto. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata parzialmente la materia del contendere in relazione alla cartella annullata dall'amministrazione, accoglie per il resto il ricorso. Condanna l'Agenzia alla refusione delle spese che liquida in Euro 550,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BALSAMO MILENA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2291/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200084745431503 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1949/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente deduce che con testamento pubblico del 28 luglio 2021 la Sig.ra Nominativo_1 istituiva i Sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_2 quali eredi universali del proprio patrimonio;
e designava il ricorrente legatario del diritto di proprietà, nella misura del 50%, degli immobili ubicati in Indirizzo_1
– Luogo_1 e in Indirizzo_2 – Luogo_2.
Ricevuta la cartella di pagamento n. 97 2020 00847454 31 periodo d'imposta: 2015 tributo ii.dd. + i.v.a., nonché la cartella di pagamento n. 97 2020 00847454 31 Periodo d'imposta: 2016 Tributo: II.DD. + I.V.A., la impugnava, eccependo la decadenza dal potere impositivo, avendo l'Ufficio annullato l'avviso prodromico e proceduto allo sgravio della cartella per l'annualità 2015; deduceva l'inopponibilità della cartella relativa all'annualità 2016 o quantomeno la nullità della medesima per carenza di motivazione poiché dopo aver chiesto l'accesso agli atti all'Ufficio non è risultato reperibile l'avviso di liquidazione prodromico alla cartella per scarto d'archivio. Soggiunge il contribuente che non sono dovute dagli eredi le sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha confermato lo sgravio per la prima cartella, e la notifica della seconda nei confronti del ricorrente poiché lo stesso risulta legatario della de cuius deceduta l'16 marzo
2012 giusto testamento pubblico del 28 luglio 2022. Al riguardo l'art. 65 del DPR n. 600/73 dispone “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.” l'Ufficio rileva ha provveduto allo sgravio delle sanzioni, in applicazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi di cui all'art. 8 del D.lgs 472/97 come da provvedimento allegato.
Il ricorrente ha depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In primo luogo, l'ufficio ha provveduto allo sgravio della cartella annualità 2015 e delle sanzioni.
Per quanto concerne la seconda cartella relativa all'annualità 2016, eccepita l'omessa notifica dell'avviso prodromico e dunque il deficit motivazionale della cartella esattoriale, l'amministrazione non ha provveduto a fornire la prova documentale della notificazione del prodromico avviso.
Va al proposito ricordata l'elaborazione della Corte in materia di riscossione delle imposte secondo cui, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto. Oppure, di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente. Ne consegue (v. Cass. sez. un., n. 10012 del 2021;
Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008) che, nel primo caso, il giudice dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda che i termini di decadenza siano o meno decorsi). Nel secondo caso, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa.
Inoltre, non va sottaciuto che nel caso in esame il legatario non è erede.
La Cassazione del 21.3.2016 n. 5550 ha stabilito che il legatario non è erede, ma avente causa, poiché succede a titolo particolare, peraltro, in forza di un atto di liberalità successoria;
come tale, egli non risponde, di regola, ai sensi dell'art. 756 cc., dei debiti ereditari, neppure, entro i limiti dei beni attribuitigli.
Cass. n. 2820 del 11/02/2005 per cui «Secondo l'orientamento, che può dirsi consolidato, di questa Suprema
Corte “la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.” (Cass. n. 6479/2002; n. 11634/1991; n. 1885/1988; 2489/1987; n.
4520/1984; n. 125/1983). In considerazione di ciò spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c, “l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede” (Cass. n. 6479/2002; n.
2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985; n. 4520/1984; n. 125/1983).
Segue la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale annualità in via di autotutela dall'amministrazione e l'accoglimento del ricorso per il resto. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata parzialmente la materia del contendere in relazione alla cartella annullata dall'amministrazione, accoglie per il resto il ricorso. Condanna l'Agenzia alla refusione delle spese che liquida in Euro 550,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%.