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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, Largo Toniolo n. 6, presso lo Parte_1 ela De AL e della Legalelia Sta s.r.l., in persona dell'avv. Francesco Elia, che la rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Roma, via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici CP_1 vocatura Metropolitana dell' , rappresentato difeso dell'avv. CP_2
ON NI QU che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2192/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 22.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere titolare di posizione contributiva nella Parte_1 ge ti pari a 14 anni, 11 mesi e 23 giorni, di essere altresì CP_1 titolare, in qualità di farmacista, di posizione contributiva presso da CP_3 giugno 1982 al 31.12.2021 e di aver rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dall'1.11.2021; precisato, inoltre, di aver presentato, in data 24.9.2021, domanda di pensione di vecchiaia in cumulo, con decorrenza dall'1.11.2021, respinta con nota del 21.4.2022, per non esser stata CP_1 presentata all'ultimo Ente previde “ , di essere stata cancellata CP_3 dall'Ordine dei Farmacisti di Rieti in data 31.12.2021 e di aver presentato, in data 27.06.2022, domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, negata con nota del 4.8.2022, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “A) NEL MERITO: accertare e dichi il diritto soggettivo della ricorrente, al trattamento di pensione di vecchiaia in cumulo, pro-quota CP_1 dal 01.11.2021, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, con conda l pagamento dei ratei maturati, oltre accessori di legge;
B) IN SUBORDINE: Nel caso di rigetto della domanda principale, accertare il diritto soggettivo della ricorrente ai versamenti volontari, per le motivazioni espresse in narrativa;
C) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma ha così disposto: CP_1
1. Rigetta la domanda principale;
2. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda subordinata;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ripercorsa la normativa in materia di cumulo dei periodi assicurativi (art. 1 d.lgs. 184/1997, L. 232/2016, Circolare n. CP_1
166/2011) e considerato che al momento della presentazione della domanda di pensione, in data 24.9.2021, la ricorrente era contemporaneamente iscritta tanto all' quanto all' ha affermato che a nulla rilevando l'ultima CP_1 CP_3 gestione rizione in di tempo (a cui deve farsi riferimento solo nel caso in cui al momento della domanda l'istante sia iscritto ad un solo Ente o non sia più iscritto ad alcun Ente) e ricorrendo, al momento della domanda di pensione, un'ipotesi di iscrizione coeva a più gestioni, la ricorrente avesse facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda> sicché il diniego di procedere da parte dell' , sull'assunto che l'ultima gestione presso la quale CP_1 fosse stata iscritta la rente fosse l' è dunque ingiustificato ed CP_3 illegittimo>; ii) mancando in ricorso l'allegazione minima in ordine alla sussistenza del requisito contributivo, ha disatteso la domanda formulata in via principale dalla ricorrente di riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, con decorrenza dal 01.11.2021>; iii) ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda formulata in via subordinata, perché questa era stata accolta in via amministrativa dopo il deposito del ricorso;
iv) considerando che l' aveva omesso di provvedere CP_1 sulla domanda di parte ricorrente opponendo una ingiustificata incompetenza, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice rigettando la domanda principale per mancanza dell'allegazione minima in ordine alla sussistenza del requisito contributivo, ha trascurato che nel ricorso sono stati puntualmente indicati gli elementi fattuali costitutivi della prestazione (oltre 14 anni di contribuzione;
periodo contributivo dal 1982 al 2021) e CP_1 CP_3 che controparte non ha contestato in giudizio né la sussistenza dei fatti storici allegati al ricorso né l'assenza di periodi integralmente sovrapponibili utili al pensionamento in cumulo;
II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha accertato l'insussistenza di periodi contributivi non CP_4 sovrapposti omettendo di rilevare che gli estratti contributivi i di riferimento hanno evidenziato i periodi assicurativi non sovrapposti fornendo ampia prova del raggiungimento del ventennio.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Invitata parte appellante a dedurre in merito al trattamento pensionistico di cui gode sin dall'agosto del 2023 a carico dell' previ gli incombenti di cui CP_3 all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. E' coperta da giudicato interno la statuizione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di ammissione ai versamenti volontari.
3.1. Per il resto, l'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Discussa in causa è la domanda di pensione di vecchiaia in cumulo avanzata dall'appellante in data 24/9/2021 con decorrenza dal 1° novembre 2021. 4.1. Pacifica è la disciplina normativa regolante la fattispecie, per come già richiamata e interpretata dalla gravata sentenza, sul punto non contestata, in cui si legge che Il Dlgs n. 184/1997, all'art.1, prevede “Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 [ovvero: “… i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo” cui spetta “un'unica prestazione denominata 'pensione di vecchiaia'”], iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, [che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale], è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità..”. La norma, in sostanza, consente a coloro che sono titolari di contribuzione in più gestioni previdenziali, per periodi di lavoro non coincidenti, di poter cumulare l'anzianità al fine di raggiungere i requisiti assicurativi minimi previsti dalla legge (cd. cumulo contributivo). La L. n. 232/2016 ha apportato parziali modifiche alla disciplina in questione, tra le quali l'estensione del cumulo contributivo anche ai contributi versati in favore delle Casse Professionali. Recita, al paragrafo 3, la Circolare n. 116/2011 CP_1
(prodotta tanto dall' in allegato alla memoria di costituzione, quanto dalla CP_1 parte ricorrente in ato alle note conclusionali): “Qualora il soggetto al momento della domanda di pensione di vecchiaia, del verificarsi dell'evento inabilitante ovvero del decesso sia iscritto presso una delle Casse di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, dovrà presentare la domanda all'ultimo Ente in cui è stato precedentemente iscritto. Sarà quest'ultimo Ente ad attivare la procedura istruttoria per la determinazione del diritto a pensione, richiedendo anche notizie sull'anzianità contributiva che il lavoratore ha maturato presso le Casse professionali. Se, al momento della domanda di prestazione con il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore dovesse risultare iscritto contemporaneamente a più gestioni, gli è data la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. Qualora l' risulti l'Ente di ultima iscrizione CP_1
o quello cui l'interessato ha scelto di presentare la domanda, sarà a carico dell'Istituto l'avvio del procedimento ed il compimento dell'istruttoria per il riconoscimento della prestazione richiesta…”>.
4.2 Sulla scorta della richiamata disciplina, il Tribunale ha affermato la competenza dell' , e non dell' come da questi sostenuto, a provvedere CP_1 CP_3 sulla domanda sione di v in cumulo avanzata dall'appellante, e detta statuizione non è stata impugnata.
4.3. Il Tribunale ha però respinto la domanda principale dell'appellante affermando che in ricorso manca l'allegazione minima in ordine alla sussistenza del requisito contributivo. I contributi che possono rilevare al fine del raggiungimento del suddetto requisito sono infatti quelli relativi a periodi assicurativi non coincidenti. Ebbene, non solo la ricorrente non ha allegato quali e quanti sarebbero i periodi assicurativi non coincidenti, sì da poter essere cumulati, ma ha anche prodotto provvedimento di diniego alla prestazione in cumulo dell' (v. doc. 10), motivato proprio in ragione della totale CP_3 sovrapponibilità di periodi contributivi presenti nel fondo con quelli della CP_3 gestione . CP_1
4.4. La soluzione del primo giudice non appare corretta perché, come eccepito nel gravame, dal ricorso introduttivo e dalla documentazione a quello allegata si evincevano chiaramente i periodi “non coincidenti”, per come anche chiariti nelle note autorizzate depositate in quella sede e non tenute in conto dal primo giudice.
4.5. Ed infatti: i) nel ricorso introduttivo era stato dedotto, e non contestato, che l'appellante poteva vantare nella gestione INPS lavoratori dipendenti 14 anni, 11 mesi e 23 giorni di contribuzione come da allegato estratto contributivo (doc. 1 fascicolo I grado), mentre nella gestione risultavano contributi dal giugno CP_3
1982 al 31/12/2021, quindi all'evidenza periodo ben più ampio e quindi solo parzialmente coincidente;
ii) dall'estratto conto integrativo (doc. 2 fascicolo I grado) emergono, così come già dedotto dall'appellante nelle note depositate in primo grado e qui ribadito, i seguenti periodi non sovrapposti a quelli CP_3
: 1 anno nel 1982; 1 anno nel 1986, nel 1987 e nel 1988; 10 mesi e 15 CP_1
i nel 1989; 1 anno negli anni 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999- 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007. 4.6. Non può quindi essere condiviso quanto affermato dal Tribunale, essendo stati forniti dall'appellante tutti gli elementi necessari per accogliere la domanda.
4.7. Ed infatti, è pacifico, e comunque documentato, che l'appellante: si è dimessa dal rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 1/11/2021; è stata cancellata dall'Ordine dei Farmacisti, con conseguente cessazione dalla contribuzione, il 31/12/2021; alla data della domanda di pensione- 24/9/21- procedendo al richiesto cumulo di legge, poteva inequivocabilmente vantare oltre 20 anni di contribuzione, requisito all'epoca richiesto, e dall'1/11/2021, decorrenza indicata nella domanda, era in possesso anche del requisito anagrafico prescritto (67 anni).
4.8. L'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo con decorrenza 1/11/2021 non è preclusa dalla circostanza, dedotta dall' in memoria, che a decorrere dall'1/8/2023 l'appellante gode CP_1 della pensio vecchiaia CP_3
Per come dedotto dall'appellante nelle note autorizzate, il godimento della predetta prestazione non impedisce il riconoscimento del diritto azionato in giudizio, che ha decorrenza anteriore e valorizza i contributi FPLD, riconosciuto il diritto si procederà secondo legge alla regolamentazione delle due prestazioni.
4.9. In conclusione, l'appello va accolto e la gravata sentenza riformata in parte qua con l'accoglimento della domanda principale avanzata in prime cure dall'appellata e quindi con il riconoscimento del diritto dell'appellante alla pensione di vecchiaia in cumulo pro quota a decorrere dall'1/11/2021 e con CP_1 conseguentemente condanna l' a c ondere la detta prestazione oltre CP_2
i ratei arretrati maggiorati di interessi con decorrenza e nella misura di legge.
5. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla pensione di vecchiaia in cumulo pro quota a decorrere dall'1/11/2021 e conseguentemente condanna l' a CP_1 CP_2 spondere la detta prestazione oltre i ratei arretrati maggiorati d ssi con decorrenza e nella misura di legge;
condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite liquidate quanto al CP_1 primo grado in € 2906,00 e quanto al presente grado in € 3473,00 oltre rimborso 15% iva e cpa da distrarre
Roma 23.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, Largo Toniolo n. 6, presso lo Parte_1 ela De AL e della Legalelia Sta s.r.l., in persona dell'avv. Francesco Elia, che la rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Roma, via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici CP_1 vocatura Metropolitana dell' , rappresentato difeso dell'avv. CP_2
ON NI QU che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2192/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 22.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere titolare di posizione contributiva nella Parte_1 ge ti pari a 14 anni, 11 mesi e 23 giorni, di essere altresì CP_1 titolare, in qualità di farmacista, di posizione contributiva presso da CP_3 giugno 1982 al 31.12.2021 e di aver rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dall'1.11.2021; precisato, inoltre, di aver presentato, in data 24.9.2021, domanda di pensione di vecchiaia in cumulo, con decorrenza dall'1.11.2021, respinta con nota del 21.4.2022, per non esser stata CP_1 presentata all'ultimo Ente previde “ , di essere stata cancellata CP_3 dall'Ordine dei Farmacisti di Rieti in data 31.12.2021 e di aver presentato, in data 27.06.2022, domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, negata con nota del 4.8.2022, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “A) NEL MERITO: accertare e dichi il diritto soggettivo della ricorrente, al trattamento di pensione di vecchiaia in cumulo, pro-quota CP_1 dal 01.11.2021, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, con conda l pagamento dei ratei maturati, oltre accessori di legge;
B) IN SUBORDINE: Nel caso di rigetto della domanda principale, accertare il diritto soggettivo della ricorrente ai versamenti volontari, per le motivazioni espresse in narrativa;
C) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma ha così disposto: CP_1
1. Rigetta la domanda principale;
2. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda subordinata;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ripercorsa la normativa in materia di cumulo dei periodi assicurativi (art. 1 d.lgs. 184/1997, L. 232/2016, Circolare n. CP_1
166/2011) e considerato che al momento della presentazione della domanda di pensione, in data 24.9.2021, la ricorrente era contemporaneamente iscritta tanto all' quanto all' ha affermato che a nulla rilevando l'ultima CP_1 CP_3 gestione rizione in di tempo (a cui deve farsi riferimento solo nel caso in cui al momento della domanda l'istante sia iscritto ad un solo Ente o non sia più iscritto ad alcun Ente) e ricorrendo, al momento della domanda di pensione, un'ipotesi di iscrizione coeva a più gestioni, la ricorrente avesse facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda> sicché il diniego di procedere da parte dell' , sull'assunto che l'ultima gestione presso la quale CP_1 fosse stata iscritta la rente fosse l' è dunque ingiustificato ed CP_3 illegittimo>; ii) mancando in ricorso l'allegazione minima in ordine alla sussistenza del requisito contributivo, ha disatteso la domanda formulata in via principale dalla ricorrente di riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, con decorrenza dal 01.11.2021>; iii) ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda formulata in via subordinata, perché questa era stata accolta in via amministrativa dopo il deposito del ricorso;
iv) considerando che l' aveva omesso di provvedere CP_1 sulla domanda di parte ricorrente opponendo una ingiustificata incompetenza, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice rigettando la domanda principale per mancanza dell'allegazione minima in ordine alla sussistenza del requisito contributivo, ha trascurato che nel ricorso sono stati puntualmente indicati gli elementi fattuali costitutivi della prestazione (oltre 14 anni di contribuzione;
periodo contributivo dal 1982 al 2021) e CP_1 CP_3 che controparte non ha contestato in giudizio né la sussistenza dei fatti storici allegati al ricorso né l'assenza di periodi integralmente sovrapponibili utili al pensionamento in cumulo;
II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha accertato l'insussistenza di periodi contributivi non CP_4 sovrapposti omettendo di rilevare che gli estratti contributivi i di riferimento hanno evidenziato i periodi assicurativi non sovrapposti fornendo ampia prova del raggiungimento del ventennio.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Invitata parte appellante a dedurre in merito al trattamento pensionistico di cui gode sin dall'agosto del 2023 a carico dell' previ gli incombenti di cui CP_3 all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. E' coperta da giudicato interno la statuizione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di ammissione ai versamenti volontari.
3.1. Per il resto, l'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Discussa in causa è la domanda di pensione di vecchiaia in cumulo avanzata dall'appellante in data 24/9/2021 con decorrenza dal 1° novembre 2021. 4.1. Pacifica è la disciplina normativa regolante la fattispecie, per come già richiamata e interpretata dalla gravata sentenza, sul punto non contestata, in cui si legge che Il Dlgs n. 184/1997, all'art.1, prevede “Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 [ovvero: “… i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo” cui spetta “un'unica prestazione denominata 'pensione di vecchiaia'”], iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, [che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale], è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità..”. La norma, in sostanza, consente a coloro che sono titolari di contribuzione in più gestioni previdenziali, per periodi di lavoro non coincidenti, di poter cumulare l'anzianità al fine di raggiungere i requisiti assicurativi minimi previsti dalla legge (cd. cumulo contributivo). La L. n. 232/2016 ha apportato parziali modifiche alla disciplina in questione, tra le quali l'estensione del cumulo contributivo anche ai contributi versati in favore delle Casse Professionali. Recita, al paragrafo 3, la Circolare n. 116/2011 CP_1
(prodotta tanto dall' in allegato alla memoria di costituzione, quanto dalla CP_1 parte ricorrente in ato alle note conclusionali): “Qualora il soggetto al momento della domanda di pensione di vecchiaia, del verificarsi dell'evento inabilitante ovvero del decesso sia iscritto presso una delle Casse di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, dovrà presentare la domanda all'ultimo Ente in cui è stato precedentemente iscritto. Sarà quest'ultimo Ente ad attivare la procedura istruttoria per la determinazione del diritto a pensione, richiedendo anche notizie sull'anzianità contributiva che il lavoratore ha maturato presso le Casse professionali. Se, al momento della domanda di prestazione con il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore dovesse risultare iscritto contemporaneamente a più gestioni, gli è data la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. Qualora l' risulti l'Ente di ultima iscrizione CP_1
o quello cui l'interessato ha scelto di presentare la domanda, sarà a carico dell'Istituto l'avvio del procedimento ed il compimento dell'istruttoria per il riconoscimento della prestazione richiesta…”>.
4.2 Sulla scorta della richiamata disciplina, il Tribunale ha affermato la competenza dell' , e non dell' come da questi sostenuto, a provvedere CP_1 CP_3 sulla domanda sione di v in cumulo avanzata dall'appellante, e detta statuizione non è stata impugnata.
4.3. Il Tribunale ha però respinto la domanda principale dell'appellante affermando che in ricorso manca l'allegazione minima in ordine alla sussistenza del requisito contributivo. I contributi che possono rilevare al fine del raggiungimento del suddetto requisito sono infatti quelli relativi a periodi assicurativi non coincidenti. Ebbene, non solo la ricorrente non ha allegato quali e quanti sarebbero i periodi assicurativi non coincidenti, sì da poter essere cumulati, ma ha anche prodotto provvedimento di diniego alla prestazione in cumulo dell' (v. doc. 10), motivato proprio in ragione della totale CP_3 sovrapponibilità di periodi contributivi presenti nel fondo con quelli della CP_3 gestione . CP_1
4.4. La soluzione del primo giudice non appare corretta perché, come eccepito nel gravame, dal ricorso introduttivo e dalla documentazione a quello allegata si evincevano chiaramente i periodi “non coincidenti”, per come anche chiariti nelle note autorizzate depositate in quella sede e non tenute in conto dal primo giudice.
4.5. Ed infatti: i) nel ricorso introduttivo era stato dedotto, e non contestato, che l'appellante poteva vantare nella gestione INPS lavoratori dipendenti 14 anni, 11 mesi e 23 giorni di contribuzione come da allegato estratto contributivo (doc. 1 fascicolo I grado), mentre nella gestione risultavano contributi dal giugno CP_3
1982 al 31/12/2021, quindi all'evidenza periodo ben più ampio e quindi solo parzialmente coincidente;
ii) dall'estratto conto integrativo (doc. 2 fascicolo I grado) emergono, così come già dedotto dall'appellante nelle note depositate in primo grado e qui ribadito, i seguenti periodi non sovrapposti a quelli CP_3
: 1 anno nel 1982; 1 anno nel 1986, nel 1987 e nel 1988; 10 mesi e 15 CP_1
i nel 1989; 1 anno negli anni 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999- 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007. 4.6. Non può quindi essere condiviso quanto affermato dal Tribunale, essendo stati forniti dall'appellante tutti gli elementi necessari per accogliere la domanda.
4.7. Ed infatti, è pacifico, e comunque documentato, che l'appellante: si è dimessa dal rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 1/11/2021; è stata cancellata dall'Ordine dei Farmacisti, con conseguente cessazione dalla contribuzione, il 31/12/2021; alla data della domanda di pensione- 24/9/21- procedendo al richiesto cumulo di legge, poteva inequivocabilmente vantare oltre 20 anni di contribuzione, requisito all'epoca richiesto, e dall'1/11/2021, decorrenza indicata nella domanda, era in possesso anche del requisito anagrafico prescritto (67 anni).
4.8. L'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo con decorrenza 1/11/2021 non è preclusa dalla circostanza, dedotta dall' in memoria, che a decorrere dall'1/8/2023 l'appellante gode CP_1 della pensio vecchiaia CP_3
Per come dedotto dall'appellante nelle note autorizzate, il godimento della predetta prestazione non impedisce il riconoscimento del diritto azionato in giudizio, che ha decorrenza anteriore e valorizza i contributi FPLD, riconosciuto il diritto si procederà secondo legge alla regolamentazione delle due prestazioni.
4.9. In conclusione, l'appello va accolto e la gravata sentenza riformata in parte qua con l'accoglimento della domanda principale avanzata in prime cure dall'appellata e quindi con il riconoscimento del diritto dell'appellante alla pensione di vecchiaia in cumulo pro quota a decorrere dall'1/11/2021 e con CP_1 conseguentemente condanna l' a c ondere la detta prestazione oltre CP_2
i ratei arretrati maggiorati di interessi con decorrenza e nella misura di legge.
5. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla pensione di vecchiaia in cumulo pro quota a decorrere dall'1/11/2021 e conseguentemente condanna l' a CP_1 CP_2 spondere la detta prestazione oltre i ratei arretrati maggiorati d ssi con decorrenza e nella misura di legge;
condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite liquidate quanto al CP_1 primo grado in € 2906,00 e quanto al presente grado in € 3473,00 oltre rimborso 15% iva e cpa da distrarre
Roma 23.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario