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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI IN MA AN, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 61/2023 depositato il 10/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210016736061000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste nei propri atti scritti e comunica di avere pagato le ulteriorei rate e chiede l
'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe, la società Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n.
29120210016736061000, notificata in data 14.06.22, con la quale viene richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 31.708,16, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e/o dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione Mod.
Unico 2016, 2 presentata per il periodo d'imposta 2015.
Eccepiva:
- Tardività della notifica della cartella di pagamento. Decadenza dal diritto al recupero dell'imposta, per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73.
- Mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi. Difetto di motivazione.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. 602/73. Mancata sottoscrizione dei ruoli.
Con ordinanza del 18.9.2023 la Commissione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato per intervenuta rinuncia.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costitutiva depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28.2.2025, su richiesta di pare ricorrente, cui l'Ufficio concordava, la Corte rinviava la trattazione alla luce della Legge n.15/2025 e delle rimessione delle parti in termini per il pagamento delle rate inerenti precedenti richieste di definizione agevolata.
Con ordinanza del 20.6.2025 la Corte dichiarava sospeso il giudizio considerando che la società ricorrente aveva allegato e dimostrato di avere presentato istanza di estinzione agevolata dei debiti tributari risultanti dalla cartella impugnata ( cd. “rottamazione quater) ai sensi dell'art. 1 commi 231 e ss. della legge 29.12.2022 n. 197 e che ricorrevano i presupposti per una sospensione del giudizio in quanto la procedura non era ancora perfezionata, considerandosi che l'estinzione del giudizio è subordinata
“all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”.
All'udienza del 1212.2025, sulle conclusioni della difesa di parte ricorrente che insisteva nella richiesta di sospensione considerata la sua riammissione alla procedura di definizione agevolata e la ulteriore pendenza della stessa, e di parte resistente che insisteva nei propri scritti, la Corte si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
1. Va osservato che l'articolo unico della l. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ha introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale: "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.".
2. Risultando depositata istanza di rottamazione-quater con prova del pagamento della prima rata il giudizio va dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite
In conclusione deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Agrigento12.12.2025 Il Presidente
Il componente estensore
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI IN MA AN, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 61/2023 depositato il 10/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210016736061000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste nei propri atti scritti e comunica di avere pagato le ulteriorei rate e chiede l
'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe, la società Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n.
29120210016736061000, notificata in data 14.06.22, con la quale viene richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 31.708,16, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e/o dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione Mod.
Unico 2016, 2 presentata per il periodo d'imposta 2015.
Eccepiva:
- Tardività della notifica della cartella di pagamento. Decadenza dal diritto al recupero dell'imposta, per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73.
- Mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi. Difetto di motivazione.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. 602/73. Mancata sottoscrizione dei ruoli.
Con ordinanza del 18.9.2023 la Commissione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato per intervenuta rinuncia.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costitutiva depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28.2.2025, su richiesta di pare ricorrente, cui l'Ufficio concordava, la Corte rinviava la trattazione alla luce della Legge n.15/2025 e delle rimessione delle parti in termini per il pagamento delle rate inerenti precedenti richieste di definizione agevolata.
Con ordinanza del 20.6.2025 la Corte dichiarava sospeso il giudizio considerando che la società ricorrente aveva allegato e dimostrato di avere presentato istanza di estinzione agevolata dei debiti tributari risultanti dalla cartella impugnata ( cd. “rottamazione quater) ai sensi dell'art. 1 commi 231 e ss. della legge 29.12.2022 n. 197 e che ricorrevano i presupposti per una sospensione del giudizio in quanto la procedura non era ancora perfezionata, considerandosi che l'estinzione del giudizio è subordinata
“all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”.
All'udienza del 1212.2025, sulle conclusioni della difesa di parte ricorrente che insisteva nella richiesta di sospensione considerata la sua riammissione alla procedura di definizione agevolata e la ulteriore pendenza della stessa, e di parte resistente che insisteva nei propri scritti, la Corte si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
1. Va osservato che l'articolo unico della l. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ha introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale: "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.".
2. Risultando depositata istanza di rottamazione-quater con prova del pagamento della prima rata il giudizio va dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite
In conclusione deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Agrigento12.12.2025 Il Presidente
Il componente estensore