TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 869/2024 introdotta
DA
(C.F.: ) rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Dragone Marco, presso il cui studio elettivamente è domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, ed elettivamente CP_1
domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione di pagamento n. OI-001298626, notificata in data 15.02.2024, per un importo di €
10.212,00 a titolo di sanzione pecuniaria di cui all'art. 2, comma 1 bis del Decreto legge n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2016, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale ”S.r.l., Parte_1
di cui era stata indicata quale rappresentante legale.
La ricorrente eccepiva la nullità del provvedimento per l'erronea determinazione della sanzione amministrativa comminata, nonché la prescrizione della sanzione. Ritualmente instaurato il
1 CP_ contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
La ricorrente rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
L' esponeva di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare CP_2
l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di € 10.000 alla somma di € 12.132,89.
L' resistente precisava che il relativo provvedimento prodromico d'accertamento della CP_2 violazione, recante prot. n. .0800.11/09/2018.0210873 del 11/9/2018 riferito all'anno 2016, è CP_1
stato notificato a mezzo raccomandata A.R. consegnata in data 01.10.2018.
Disposta la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione, acquisita la documentazione prodotta, all' esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6
D.Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione e, di conseguenza, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso CP_ in opposizione sollevata dall' La notifica dell'ordinanza, difatti, è avvenuta in data 15.02.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 13.03.2024.
Ancora in via preliminare, si rileva come dalla visura camerale, prodotta agli atti dall' la CP_1
parte ricorrente risulta essere rappresentante legale della ditta individuale, sicché la ricorrente deve considerarsi correttamente individuata quale potenziale destinataria della sanzione pecuniaria opposta e, con ciò, titolare della astratta qualità di debitore, dunque munita della legittimazione ad agire.
Nel merito, al fine di inquadrare giuridicamente la fattispecie di cui alla presente causa, è necessario ricostruire la disciplina vigente in materia. Difatti, l'atto impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, il quale prevede che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma
1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Ebbene, l'art. 23 del D. L. n. 48 del 4.5.2023 (c.d. “decreto lavoro”) ha stabilito il ricalcolo in autotutela dell'importo della sanzione per l'omesso versamento delle ritenute contributive, anche retroattivo, dunque anche relativamente alle omissioni verificatesi in data precedente alla data di
2 entrata in vigore del suddetto decreto, ossia al 5 maggio 2023. La fattispecie de qua rientra effettivamente in tali ipotesi. La sanzione di cui si discute, infatti, ha natura punitiva, dunque, va applicato il principio della retroattività in bonam partem (v. C. Cost. sent. n. 63/2019 e 193/2016).
Dunque, per effetto del citato art. 23 del D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa prevista per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro anni, di cui all'art. 2, comma 1 bis del D. L. 463/1983, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Tale disposizione, in punto di rilevanza penale del fatto, è stata così riformulata a seguito della riforma legislativa attuata dall'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014. In particolare, l'art. 6 del citato D. Lgs n.
8/2016 prevede che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Dunque, nella fattispecie, trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione dell'illecito e notificazione dell'accertamento,
a mente del quale: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […]
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Ebbene, nel caso di specie, tale disposto normativo dell'art. 14 della legge n. 689/81 è stato violato dall'Istituto previdenziale.
Difatti, sebbene, l'articolo 2, co. 1 bis, della legge n. 638/1983 stabilisca che il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, tale previsione non esonera in alcun modo l'amministrazione da una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Difatti, una cosa è il termine di 90 giorni entro cui l'ente pubblico può provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori ex articolo 14 cit., altro è quello di tre mesi entro cui l'intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit.
Parte ricorrente ha ricevuto in data 11.10.2018 l'atto di “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (…) con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre
3 1981, n. 689)”, in relazione ad un'omissione contributiva per il periodo 2016. Eppure, solo dopo quasi
5 anni la ricorrente ha ricevuto l'Ordinanza - Ingiunzione Impugnata, notificatale in data 15.02.2024.
Si deve, dunque, rilevare come, pur trattandosi di contributi omessi, l'ente pubblico non abbia allegato alcun elemento in fatto, idoneo a giustificare per la particolare situazione dell'opponente - ed eventualmente per adempimenti istruttori complessi rispetto alla posizione di questi - il mancato rispetto del termine suddetto di 90 giorni prima dell'inoltro dell'avviso di accertamento menzionato.
Condividendosi il principio per cui il Giudice deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi, non si può non rilevare come nella memoria dell'ente non vi è alcuna indicazione della data di inizio degli accertamenti istruttori e di quella della loro conclusione, nonché della loro complessità, in modo che si possa poter giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Nemmeno l'ente ha allegato, prima ancora che provato, particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, essendosi resi necessari, dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro e i conseguenti inviti a regolarizzare, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione. A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (cfr. Cass. 17673/2022;
27405/2019; 25836/2011; 9311/2007).
Quanto, poi, all'individuazione del dies a quo da cui decorre il termine di 90 giorni, autorevole e consolidata giurisprudenza individua tale termine nella data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, ossia al 06.02.2016 (Tribunale di Napoli, sez. lav., sentenze n. 2129/2024 del 21.3.2024 e n.
1194/2024 del 15.2.2024).
Ebbene, l' non ha dimostrato di aver rispettato il termine previsto dal suddetto art. 14 L. CP_2
689/1981 per l'esercizio della potestà sanzionatoria, poiché, considerando quale dies a quo del termine di 90 giorni la predetta data del 06.02.2016, siffatto termine era certamente scaduto al momento della notificazione dell'atto di accertamento.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte ed assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va accolto.
4 Per l'effetto, va annullata l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa, in quanto, in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi ex lege estinta decorsi 90 giorni dal 06.02.2016.
Per quanto attiene al governo delle spese di lite, la complessità della materia, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
• accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 16.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
5
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 869/2024 introdotta
DA
(C.F.: ) rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Dragone Marco, presso il cui studio elettivamente è domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, ed elettivamente CP_1
domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione di pagamento n. OI-001298626, notificata in data 15.02.2024, per un importo di €
10.212,00 a titolo di sanzione pecuniaria di cui all'art. 2, comma 1 bis del Decreto legge n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2016, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale ”S.r.l., Parte_1
di cui era stata indicata quale rappresentante legale.
La ricorrente eccepiva la nullità del provvedimento per l'erronea determinazione della sanzione amministrativa comminata, nonché la prescrizione della sanzione. Ritualmente instaurato il
1 CP_ contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
La ricorrente rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
L' esponeva di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare CP_2
l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di € 10.000 alla somma di € 12.132,89.
L' resistente precisava che il relativo provvedimento prodromico d'accertamento della CP_2 violazione, recante prot. n. .0800.11/09/2018.0210873 del 11/9/2018 riferito all'anno 2016, è CP_1
stato notificato a mezzo raccomandata A.R. consegnata in data 01.10.2018.
Disposta la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione, acquisita la documentazione prodotta, all' esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6
D.Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione e, di conseguenza, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso CP_ in opposizione sollevata dall' La notifica dell'ordinanza, difatti, è avvenuta in data 15.02.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 13.03.2024.
Ancora in via preliminare, si rileva come dalla visura camerale, prodotta agli atti dall' la CP_1
parte ricorrente risulta essere rappresentante legale della ditta individuale, sicché la ricorrente deve considerarsi correttamente individuata quale potenziale destinataria della sanzione pecuniaria opposta e, con ciò, titolare della astratta qualità di debitore, dunque munita della legittimazione ad agire.
Nel merito, al fine di inquadrare giuridicamente la fattispecie di cui alla presente causa, è necessario ricostruire la disciplina vigente in materia. Difatti, l'atto impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, il quale prevede che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma
1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Ebbene, l'art. 23 del D. L. n. 48 del 4.5.2023 (c.d. “decreto lavoro”) ha stabilito il ricalcolo in autotutela dell'importo della sanzione per l'omesso versamento delle ritenute contributive, anche retroattivo, dunque anche relativamente alle omissioni verificatesi in data precedente alla data di
2 entrata in vigore del suddetto decreto, ossia al 5 maggio 2023. La fattispecie de qua rientra effettivamente in tali ipotesi. La sanzione di cui si discute, infatti, ha natura punitiva, dunque, va applicato il principio della retroattività in bonam partem (v. C. Cost. sent. n. 63/2019 e 193/2016).
Dunque, per effetto del citato art. 23 del D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa prevista per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro anni, di cui all'art. 2, comma 1 bis del D. L. 463/1983, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Tale disposizione, in punto di rilevanza penale del fatto, è stata così riformulata a seguito della riforma legislativa attuata dall'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014. In particolare, l'art. 6 del citato D. Lgs n.
8/2016 prevede che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Dunque, nella fattispecie, trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione dell'illecito e notificazione dell'accertamento,
a mente del quale: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […]
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Ebbene, nel caso di specie, tale disposto normativo dell'art. 14 della legge n. 689/81 è stato violato dall'Istituto previdenziale.
Difatti, sebbene, l'articolo 2, co. 1 bis, della legge n. 638/1983 stabilisca che il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, tale previsione non esonera in alcun modo l'amministrazione da una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Difatti, una cosa è il termine di 90 giorni entro cui l'ente pubblico può provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori ex articolo 14 cit., altro è quello di tre mesi entro cui l'intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit.
Parte ricorrente ha ricevuto in data 11.10.2018 l'atto di “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (…) con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre
3 1981, n. 689)”, in relazione ad un'omissione contributiva per il periodo 2016. Eppure, solo dopo quasi
5 anni la ricorrente ha ricevuto l'Ordinanza - Ingiunzione Impugnata, notificatale in data 15.02.2024.
Si deve, dunque, rilevare come, pur trattandosi di contributi omessi, l'ente pubblico non abbia allegato alcun elemento in fatto, idoneo a giustificare per la particolare situazione dell'opponente - ed eventualmente per adempimenti istruttori complessi rispetto alla posizione di questi - il mancato rispetto del termine suddetto di 90 giorni prima dell'inoltro dell'avviso di accertamento menzionato.
Condividendosi il principio per cui il Giudice deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi, non si può non rilevare come nella memoria dell'ente non vi è alcuna indicazione della data di inizio degli accertamenti istruttori e di quella della loro conclusione, nonché della loro complessità, in modo che si possa poter giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Nemmeno l'ente ha allegato, prima ancora che provato, particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, essendosi resi necessari, dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro e i conseguenti inviti a regolarizzare, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione. A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (cfr. Cass. 17673/2022;
27405/2019; 25836/2011; 9311/2007).
Quanto, poi, all'individuazione del dies a quo da cui decorre il termine di 90 giorni, autorevole e consolidata giurisprudenza individua tale termine nella data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, ossia al 06.02.2016 (Tribunale di Napoli, sez. lav., sentenze n. 2129/2024 del 21.3.2024 e n.
1194/2024 del 15.2.2024).
Ebbene, l' non ha dimostrato di aver rispettato il termine previsto dal suddetto art. 14 L. CP_2
689/1981 per l'esercizio della potestà sanzionatoria, poiché, considerando quale dies a quo del termine di 90 giorni la predetta data del 06.02.2016, siffatto termine era certamente scaduto al momento della notificazione dell'atto di accertamento.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte ed assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va accolto.
4 Per l'effetto, va annullata l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa, in quanto, in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi ex lege estinta decorsi 90 giorni dal 06.02.2016.
Per quanto attiene al governo delle spese di lite, la complessità della materia, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
• accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 16.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
5