TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7795/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCI Parte_1 C.F._1 GIOVANNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLUCCI GIOVANNA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MININI SILVIA e P_ C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARCONI N 32 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. MININI SILVIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attore:
CONCLUSIONI in principalità e nel merito:
pagina 1 di 6 A modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3020/2004 R.G. del 21.10.2004, emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna, Prima Sezione Civile, nonché, in particolare, dell'ordinanza n. 327/2020 Cronol., n. 7285/2019 R.G., emessa in data 8.02.2020, dal il Tribunale di Bologna, Sezione Prima Civile;
-accertato e dichiarato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio Per_1
oggi di anni 31, dichiarare cessato l'obbligo, gravante sul padre, di contribuire al mantenimento,
[...] sia ordinario sia straordinario, dello stesso, con decorrenza dalla data del raggiungimento dell'autosufficienza economica (giugno 2022) o, quantomeno, dalla data di presentazione del presente ricorso [14-6-2023]
-accertato altresì l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche dell'odierno ricorrente, nonché il miglioramento di quelle della IG.ra revocare l'assegno a titolo di concorso nel P_ mantenimento disposto in favore di quest'ultima;
-Nell'auspicata ipotesi di revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente, il Dott. conferma Pt_1 la volontà, già esternata all'udienza del 13.2.24, di assumersi l'obbligazione naturale di devolvere la somma pari all'intero importo di cui all'assegno divorzile statuito in sede di divorzio in favore della IG.ra P_ in favore dei due figli nella misura del 50% ciascuno, benchè autosufficienti;
-rigettarsi ogni altra domanda avversaria, infondata e temeraria, ribadendo che la domanda di condanna del ricorrente al versamento dei presunti arretrati dovuti per il contributo al mantenimento di è Per_1 inammissibile in quanto già coperta da titolo azionabile, semmai, in fase esecutiva, ferma restando l'eccezione che la quota di contributo al mantenimento al figlio è già stata versata direttamente al Per_1 medesimo e che nulla è dovuto alla resistente a tal titolo. in subordine:
-Nella davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di cessazione di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della IG.ra gravante sull'odierno ricorrente, P_ comunque rideterminare, riducendolo, il valore di detto contributo nella minor somma mensile di €. 150,00, salva la diversa somma venisse ritenuta di giustizia e di equità, con decorrenza dalla data di presentazione del presente ricorso.
Con integrale rifusione delle spese, competenze di causa, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22% I.V.A.
In via istruttoria:
Si chiede che Codesto On.le Tribunale, Voglia ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 c.p.c. alla di Bologna, via Farini n. 11 l'esibizione in giudizio di tutta la Parte_2 documentazione bancaria intestata alla IG.ra nonché cointestata con la IG.ra P_ Parte_3 a far data dalla data della pronuncia dell'ordinanza di modifica delle condizione di divorzio del 31.1.2020, (movimenti di conto corrente dossier titoli, polizze e quant'altro, necessari a ricostruire l'intervenuto accrescimento patrimoniale della IG.ra a seguito della successione mortis causa della madre IG.ra P_
, o comunque disponga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 2 c.p.c. gli ordini di Parte_3 esibizioni nei confronti della resistente che riterrà opportuni, nonché indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita anche avvalendosi della polizia giudiziaria.
Convenuta:
- in primo luogo, si rimarca che la sig.ra ha dichiarato di aderire alla proposta formulata P_ dall'Ill.mo Giudice con ordinanza del 7.1.2024, ma, dinanzi al rifiuto opposto dal ricorrente, si vede costretta a proseguire nel presente giudizio, con evidente aggravio di costi. Ciò andrà tenuto in debita considerazione ai fini della condanna alle spese;
- in via principale, ogni contraria istanza reietta, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia rigettare la richiesta avanzata dal sig. in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, Pt_1 confermando l'ordinanza Trib. Bologna n. 927/2020 del 8.2.2020 e la sentenza n. 3020/2004 emessa dal Tribunale di Bologna il 21.10.2004 di cui è causa;
per l'effetto, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Voglia confermare l'obbligo del sig. di versare a Pt_1 favore della sig.ra sia il contributo al mantenimento del figlio per € 250,00 P_ Per_1 mensili oltre ISTAT (considerato che è attualmente privo di occupazione lavorativa, e Per_1 soprattutto considerato che la situazione attuale è la medesima che sussisteva al momento pagina 2 di 6 dell'ordinanza n. 927/2020, difettando il presupposto giuridico dei “fatti sopravvenuti” per la modifica delle condizioni) sia l'assegno divorzile a favore della sig.ra per € 369,00 mensili oltre ISTAT P_
(non essendo intervenuta alcuna modifica nelle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, e persistendo attualmente un forte squilibrio patrimoniale tra i medesimi), ovvero, in subordine e salvo gravame, l'una o l'altra voce che sarà ritenuta di giustizia;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale ritenesse in tutto o in parte fondata la domanda attorea, si chiede che gli importi vengano ridotti di una percentuale non superiore al 10%;
- ci si rimette a giustizia sulla domanda a che il sig. venga condannato a corrispondere il Pt_1 mantenimento per non versato da settembre 2021, rimarcando che l'obbligo permane in capo Per_1 al sino a che non venga giudizialmente revocato. Con riserva comunque di recupero coattivo;
Pt_1
- con condanna del sig. alla rifusione di spese e onorari di causa, oltre 15% spese generali, e Pt_1 accessori di legge: richiesta che trova ancora maggior forza considerato che il sig. ha rifiutato Pt_1 la proposta formulata dall'Ill.mo Giudice, costringendo la sig.ra a sopportare ulteriori oneri e P_ spese per il proseguimento del contenzioso. Si consideri altresì che il sig. ha per ben quattro Pt_1 volte azionato domanda di revoca o modifica delle condizioni, costringendo la sig.ra a P_ sopportare i costi inerenti al contenzioso giudiziario. Di tali aspetti si chiede che venga data adeguata valorizzazione.
In ultimo, con riserva di meglio argomentare in sede di difese conclusive, si vuole spiegare la ragione per la quale la sig.ra ritiene irricevibile la proposta formulata dal ricorrente in sede di udienza P_ del 13.2.2024, allorchè lo stesso proponeva di “sostituire” l'assegno divorzile di € 369,00 mensili con un bonifico di pari importo a favore dei due figli: orbene, a parte che l'assegno di divorzio conferisce ex lege una posizione di tutela a favore dell'ex coniuge, e non si vede per quale motivo la sig.ra P_ dovrebbe rinunciarvi, a parte questo, la proposta pare quasi offensiva considerato che è sempre la madre -da anni e tutt'ora- a farsi carico integralmente dei figli, supportandoli economicamente e materialmente ed emotivamente, mentre il padre chiede addirittura di sottrarsi al minimo contributo cui
è obbligato. Con riserva di ampia disamina in sede di memorie finali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Auronzo di Cadore Parte_1
(BL), e nata a [...] il [...] e residente in [...], si sono P_
sposati il 9-7-1983; hanno divorziato con sentenza n. 3020/2004 del Tribunale di Bologna che ha previsto l'attribuzione alla di un assegno divorzile di euro 400, oggi ridotto ad euro 369 in P_
ragione della prevista detrazione della polizza vita nel frattempo maturata, come da espressa pattuizione contenuta nelle condizioni di divorzio congiuntamente precisate;
la sentenza ha altresì previsto a carico del padre l'onere di versare alla madre la somma di euro 516 per ciascun figlio e il
100% delle loro spese straordinarie, con riferimento ai figli classe 1988, e classe Per_2 Per_1
1991.
Con decreto ex art. 9 l. div. N. 927/2020 pubblicato il 8-2-2020, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, era revocato l'obbligo per l'odierno attore di contribuire al mantenimento del figlio , classe Per_2
1988, era ridotto ad euro 250 mensili - fermo il 100% delle spese straordinarie – il contributo dovuto per il pagina 3 di 6 mantenimento del figlio , ed era confermato l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile così Per_1 come stabilito nella predetta sentenza alla ex moglie.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio chiede la revoca dell'obbligo di contribuire Parte_1 al mantenimento di e di versare alla moglie un assegno divorzile, allegando che: Per_1 dall'1-11-2021 egli è andato in pensione, di conseguenza il suo reddito da lavoro si è ridotto circa del 20%; ha percepito “parte del TFS” e ha versato alla moglie quanto sinora dovutole a tale titolo;
la sua condizione economica è complessivamente peggiorata a causa del pensionamento;
la moglie il 6-11-2020 a causa del decesso della propria madre, ha ereditato cospicue somme, pertanto la sua condizione economica è
migliorata;
la convenuta chiede il rigetto della domanda allegando che a seguito della morte della madre ha percepito solo euro 141.000 quale beneficiaria di polizze e che il figlio non insegna più a Torino né vive più Per_1
in quella città, dove aveva dimorato per un periodo limitato, ma si è trasferito insieme alla sua compagna a casa della madre e lavora con un contratto a chiamata come cameriere.
Fallito il tentativo di conciliazione, assegnati i termini di legge ex art. 473 bis 28 c.p.c., all'udienza del 28-
5-2024, celebrata mediante scambio di note scritte, la causa era trattenuta in decisione.
Si ritiene che vada revocato, dalla data della domanda, l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio , in quanto, sebbene, secondo le Per_1
allegazioni materne, egli risulti allo stato impiegato con un mero contratto a chiamata, occorre tenere conto del fatto che il figlio classe 1991, compirà 33 anni nel 2024, ha conseguito la laurea Per_1
triennale e la laurea magistrale, non sono allegate né dimostrate patologie che riducano la sua capacità
lavorativa, non è stata allegata alcuna sua dichiarazione fiscale o situazione contributiva o eventuale iscrizione a agenzie interinali o ufficio di collocamento;
la madre – asseritamente legittimata in forza della convivenza a percepire il contributo per il suo mantenimento – ha dichiarato in udienza:
fa presente che da ottobre 2021 a giugno 2023 ha lavorato per la Teach for Italy, una Per_1 associazione, percependo euro1.300-1.400 netti mensili a seconda delle ore che faceva secondo quanto mi
ha detto lui , secondo il padre erano 14 mensilità, secondo la madre 13, lavorava a Torino, poi è tornato a
Bologna e adesso abita con me e lavora a chiamata per un locale soprattutto nei weekend con mansioni
credo di cameriere. A me ha detto che il contratto a giugno 2023 era scaduto e che non glielo avrebbero
rinnovato.
E' evidente che , che ha 33 anni e ha completato il suo percorso formativo (non è contestato che Per_1 egli abbia conseguito dapprima, una Laurea Triennale presso la Facoltà di Agraria di Bologna in “Scienze della produzione animale”, successivamente la Laurea Magistrale in “Controllo e sicurezza alimenti” presso l'Università di Reggio Emilia ed, infine, un Master privato presso la Scuola CSQA in “Food Safety
Management” a Bologna) e che già ha lavorato percependo uno stipendio sufficiente a garantirgli pagina 4 di 6 l'autosufficienza economica (secondo il padre per due anni, secondo la madre per 9 mesi, ma nessuno dei due ha fornito prove dei rispettivi assunti), e che è rimasto, comunque, inserito nel mondo del lavoro,
sebbene con un tipo di contratto e in un ambito differente, non ha assolto all'onere probatorio su di lui (e,
per lui, sulla madre) incombente, di provare la persistenza delle condizioni che fondano il suo diritto al mantenimento (vedi da ultimo Cass. 5177/2024).
Quanto alla richiesta di eliminazione o comunque riduzione nel quantum dell'obbligo dell'ex marito di versare alla moglie l'assegno divorzile, si osserva innanzitutto che è inammissibile la domanda relativa ad un'eventuale presa d'atto di assunzione da parte del padre, in luogo dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile alla madre, di una “obbligazione naturale” verso i figli, esulando dal contenuto tipico dei provvedimenti in materia di famiglia e non essendovi un accordo fra le parti (in presenza del quale potrebbe statuirsi una presa d'atto da parte del Tribunale).
SI ritiene inoltre superfluo un ulteriore approfondimento istruttorio, apparendo già sufficientemente chiara la situazione economica delle parti.
Si osserva, altresì, che: nessuno dei due precisa a quanto ammonti il TFS percepito dall'attore, ma le parti si limitano ad allegare che se lo sono diviso rispettando i criteri di legge;
pertanto è una circostanza che ha comportato per entrambi un miglioramento della condizione economica, per l'attore però in misura maggiore;
è provato che il reddito dell'attore, pensionato dall'1-11-2021, ha subito una riduzione in quanto il suo imponibile è stato 91.719 euro nell'a.i. 2020, 102.579 euro nell'a.i. 2021 e 76.966 euro nell'a.i. 2022;
a tale imponibile va altresì aggiunto – per avere idea del reddito complessivo – l'importo annuale versato alla moglie a titolo di assegno divorzile pari a 369 euro circa per 12 mensilità; va tenuto presente che per effetto della presente decisione egli sarà liberato dall'onere di versare 250 euro mensili per il contributo al mantenimento ordinario di e il 100% delle sue spese straordinarie;
tra l'a.i. 2020 e l'a.i. 2022 il Per_1
suo reddito netto medio mensile è diminuito di circa 700 euro, addirittura di 1.000 se si considera la differenza tra il 2021 e il 2022, diminuzione che però si riduce, nella misura del risparmio di spesa dovuto alla cessazione dell'obbligo di contribuzione per il figlio. L'attore risulta proprietario di un immobile in
Belluno e di un immobile in Sardegna, acquistati rispettivamente a febbraio 2023 e a maggio 2021, quest'ultimo al 50% con la nuova moglie. Trattasi di circostanze sopravvenute che dimostrano la persistenza di una notevole capacità economica.
La convenuta, per contro, è, da sempre, proprietaria della sola casa in cui abita e ha dei redditi imponibili annui pari rispettivamente ad euro 3.775 nel 2020, 4.092 nel 2021 e 4.707 nel 2022; non è dimostrato l'assunto attoreo, da lei contestato, che lavori “in nero” come contabile;
è vero che la madre è deceduta il 6-
11-2020, tuttavia dagli estratti conto prodotti vi è prova che ella abbia incassato la somma di euro 141.000
circa quale beneficiaria di polizza a suo tempo sottoscritta dalla madre, non invece l'ulteriore somma di euro 117.000 circa, che risulta restituita al soggetto che aveva effettato l'accredito.
pagina 5 di 6 In ogni caso, permane una notevole differenza, soprattutto con riguardo ai redditi, che giustifica il mantenimento di un assegno divorzile, da quantificarsi, dalla data della domanda, nella minor somma di euro 300 mensili.
Spese legali compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio come già modificate con decreto 927/2020 Tribunale di
Bologna, così dispone:
1 - revoca, dalla data della domanda, l'obbligo di mantenimento del figlio e l'obbligo di Per_1
pagamento delle sue spese straordinarie, a carico del padre;
2 – dalla data della domanda, riduce ad euro 300 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dall'attore alla convenuta;
3 – fermo il resto;
4 – spese legali compensate integralmente.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2023.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7795/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCI Parte_1 C.F._1 GIOVANNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLUCCI GIOVANNA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MININI SILVIA e P_ C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARCONI N 32 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. MININI SILVIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attore:
CONCLUSIONI in principalità e nel merito:
pagina 1 di 6 A modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3020/2004 R.G. del 21.10.2004, emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna, Prima Sezione Civile, nonché, in particolare, dell'ordinanza n. 327/2020 Cronol., n. 7285/2019 R.G., emessa in data 8.02.2020, dal il Tribunale di Bologna, Sezione Prima Civile;
-accertato e dichiarato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio Per_1
oggi di anni 31, dichiarare cessato l'obbligo, gravante sul padre, di contribuire al mantenimento,
[...] sia ordinario sia straordinario, dello stesso, con decorrenza dalla data del raggiungimento dell'autosufficienza economica (giugno 2022) o, quantomeno, dalla data di presentazione del presente ricorso [14-6-2023]
-accertato altresì l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche dell'odierno ricorrente, nonché il miglioramento di quelle della IG.ra revocare l'assegno a titolo di concorso nel P_ mantenimento disposto in favore di quest'ultima;
-Nell'auspicata ipotesi di revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente, il Dott. conferma Pt_1 la volontà, già esternata all'udienza del 13.2.24, di assumersi l'obbligazione naturale di devolvere la somma pari all'intero importo di cui all'assegno divorzile statuito in sede di divorzio in favore della IG.ra P_ in favore dei due figli nella misura del 50% ciascuno, benchè autosufficienti;
-rigettarsi ogni altra domanda avversaria, infondata e temeraria, ribadendo che la domanda di condanna del ricorrente al versamento dei presunti arretrati dovuti per il contributo al mantenimento di è Per_1 inammissibile in quanto già coperta da titolo azionabile, semmai, in fase esecutiva, ferma restando l'eccezione che la quota di contributo al mantenimento al figlio è già stata versata direttamente al Per_1 medesimo e che nulla è dovuto alla resistente a tal titolo. in subordine:
-Nella davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di cessazione di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della IG.ra gravante sull'odierno ricorrente, P_ comunque rideterminare, riducendolo, il valore di detto contributo nella minor somma mensile di €. 150,00, salva la diversa somma venisse ritenuta di giustizia e di equità, con decorrenza dalla data di presentazione del presente ricorso.
Con integrale rifusione delle spese, competenze di causa, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22% I.V.A.
In via istruttoria:
Si chiede che Codesto On.le Tribunale, Voglia ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 c.p.c. alla di Bologna, via Farini n. 11 l'esibizione in giudizio di tutta la Parte_2 documentazione bancaria intestata alla IG.ra nonché cointestata con la IG.ra P_ Parte_3 a far data dalla data della pronuncia dell'ordinanza di modifica delle condizione di divorzio del 31.1.2020, (movimenti di conto corrente dossier titoli, polizze e quant'altro, necessari a ricostruire l'intervenuto accrescimento patrimoniale della IG.ra a seguito della successione mortis causa della madre IG.ra P_
, o comunque disponga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 2 c.p.c. gli ordini di Parte_3 esibizioni nei confronti della resistente che riterrà opportuni, nonché indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita anche avvalendosi della polizia giudiziaria.
Convenuta:
- in primo luogo, si rimarca che la sig.ra ha dichiarato di aderire alla proposta formulata P_ dall'Ill.mo Giudice con ordinanza del 7.1.2024, ma, dinanzi al rifiuto opposto dal ricorrente, si vede costretta a proseguire nel presente giudizio, con evidente aggravio di costi. Ciò andrà tenuto in debita considerazione ai fini della condanna alle spese;
- in via principale, ogni contraria istanza reietta, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia rigettare la richiesta avanzata dal sig. in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, Pt_1 confermando l'ordinanza Trib. Bologna n. 927/2020 del 8.2.2020 e la sentenza n. 3020/2004 emessa dal Tribunale di Bologna il 21.10.2004 di cui è causa;
per l'effetto, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Voglia confermare l'obbligo del sig. di versare a Pt_1 favore della sig.ra sia il contributo al mantenimento del figlio per € 250,00 P_ Per_1 mensili oltre ISTAT (considerato che è attualmente privo di occupazione lavorativa, e Per_1 soprattutto considerato che la situazione attuale è la medesima che sussisteva al momento pagina 2 di 6 dell'ordinanza n. 927/2020, difettando il presupposto giuridico dei “fatti sopravvenuti” per la modifica delle condizioni) sia l'assegno divorzile a favore della sig.ra per € 369,00 mensili oltre ISTAT P_
(non essendo intervenuta alcuna modifica nelle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, e persistendo attualmente un forte squilibrio patrimoniale tra i medesimi), ovvero, in subordine e salvo gravame, l'una o l'altra voce che sarà ritenuta di giustizia;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale ritenesse in tutto o in parte fondata la domanda attorea, si chiede che gli importi vengano ridotti di una percentuale non superiore al 10%;
- ci si rimette a giustizia sulla domanda a che il sig. venga condannato a corrispondere il Pt_1 mantenimento per non versato da settembre 2021, rimarcando che l'obbligo permane in capo Per_1 al sino a che non venga giudizialmente revocato. Con riserva comunque di recupero coattivo;
Pt_1
- con condanna del sig. alla rifusione di spese e onorari di causa, oltre 15% spese generali, e Pt_1 accessori di legge: richiesta che trova ancora maggior forza considerato che il sig. ha rifiutato Pt_1 la proposta formulata dall'Ill.mo Giudice, costringendo la sig.ra a sopportare ulteriori oneri e P_ spese per il proseguimento del contenzioso. Si consideri altresì che il sig. ha per ben quattro Pt_1 volte azionato domanda di revoca o modifica delle condizioni, costringendo la sig.ra a P_ sopportare i costi inerenti al contenzioso giudiziario. Di tali aspetti si chiede che venga data adeguata valorizzazione.
In ultimo, con riserva di meglio argomentare in sede di difese conclusive, si vuole spiegare la ragione per la quale la sig.ra ritiene irricevibile la proposta formulata dal ricorrente in sede di udienza P_ del 13.2.2024, allorchè lo stesso proponeva di “sostituire” l'assegno divorzile di € 369,00 mensili con un bonifico di pari importo a favore dei due figli: orbene, a parte che l'assegno di divorzio conferisce ex lege una posizione di tutela a favore dell'ex coniuge, e non si vede per quale motivo la sig.ra P_ dovrebbe rinunciarvi, a parte questo, la proposta pare quasi offensiva considerato che è sempre la madre -da anni e tutt'ora- a farsi carico integralmente dei figli, supportandoli economicamente e materialmente ed emotivamente, mentre il padre chiede addirittura di sottrarsi al minimo contributo cui
è obbligato. Con riserva di ampia disamina in sede di memorie finali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Auronzo di Cadore Parte_1
(BL), e nata a [...] il [...] e residente in [...], si sono P_
sposati il 9-7-1983; hanno divorziato con sentenza n. 3020/2004 del Tribunale di Bologna che ha previsto l'attribuzione alla di un assegno divorzile di euro 400, oggi ridotto ad euro 369 in P_
ragione della prevista detrazione della polizza vita nel frattempo maturata, come da espressa pattuizione contenuta nelle condizioni di divorzio congiuntamente precisate;
la sentenza ha altresì previsto a carico del padre l'onere di versare alla madre la somma di euro 516 per ciascun figlio e il
100% delle loro spese straordinarie, con riferimento ai figli classe 1988, e classe Per_2 Per_1
1991.
Con decreto ex art. 9 l. div. N. 927/2020 pubblicato il 8-2-2020, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, era revocato l'obbligo per l'odierno attore di contribuire al mantenimento del figlio , classe Per_2
1988, era ridotto ad euro 250 mensili - fermo il 100% delle spese straordinarie – il contributo dovuto per il pagina 3 di 6 mantenimento del figlio , ed era confermato l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile così Per_1 come stabilito nella predetta sentenza alla ex moglie.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio chiede la revoca dell'obbligo di contribuire Parte_1 al mantenimento di e di versare alla moglie un assegno divorzile, allegando che: Per_1 dall'1-11-2021 egli è andato in pensione, di conseguenza il suo reddito da lavoro si è ridotto circa del 20%; ha percepito “parte del TFS” e ha versato alla moglie quanto sinora dovutole a tale titolo;
la sua condizione economica è complessivamente peggiorata a causa del pensionamento;
la moglie il 6-11-2020 a causa del decesso della propria madre, ha ereditato cospicue somme, pertanto la sua condizione economica è
migliorata;
la convenuta chiede il rigetto della domanda allegando che a seguito della morte della madre ha percepito solo euro 141.000 quale beneficiaria di polizze e che il figlio non insegna più a Torino né vive più Per_1
in quella città, dove aveva dimorato per un periodo limitato, ma si è trasferito insieme alla sua compagna a casa della madre e lavora con un contratto a chiamata come cameriere.
Fallito il tentativo di conciliazione, assegnati i termini di legge ex art. 473 bis 28 c.p.c., all'udienza del 28-
5-2024, celebrata mediante scambio di note scritte, la causa era trattenuta in decisione.
Si ritiene che vada revocato, dalla data della domanda, l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio , in quanto, sebbene, secondo le Per_1
allegazioni materne, egli risulti allo stato impiegato con un mero contratto a chiamata, occorre tenere conto del fatto che il figlio classe 1991, compirà 33 anni nel 2024, ha conseguito la laurea Per_1
triennale e la laurea magistrale, non sono allegate né dimostrate patologie che riducano la sua capacità
lavorativa, non è stata allegata alcuna sua dichiarazione fiscale o situazione contributiva o eventuale iscrizione a agenzie interinali o ufficio di collocamento;
la madre – asseritamente legittimata in forza della convivenza a percepire il contributo per il suo mantenimento – ha dichiarato in udienza:
fa presente che da ottobre 2021 a giugno 2023 ha lavorato per la Teach for Italy, una Per_1 associazione, percependo euro1.300-1.400 netti mensili a seconda delle ore che faceva secondo quanto mi
ha detto lui , secondo il padre erano 14 mensilità, secondo la madre 13, lavorava a Torino, poi è tornato a
Bologna e adesso abita con me e lavora a chiamata per un locale soprattutto nei weekend con mansioni
credo di cameriere. A me ha detto che il contratto a giugno 2023 era scaduto e che non glielo avrebbero
rinnovato.
E' evidente che , che ha 33 anni e ha completato il suo percorso formativo (non è contestato che Per_1 egli abbia conseguito dapprima, una Laurea Triennale presso la Facoltà di Agraria di Bologna in “Scienze della produzione animale”, successivamente la Laurea Magistrale in “Controllo e sicurezza alimenti” presso l'Università di Reggio Emilia ed, infine, un Master privato presso la Scuola CSQA in “Food Safety
Management” a Bologna) e che già ha lavorato percependo uno stipendio sufficiente a garantirgli pagina 4 di 6 l'autosufficienza economica (secondo il padre per due anni, secondo la madre per 9 mesi, ma nessuno dei due ha fornito prove dei rispettivi assunti), e che è rimasto, comunque, inserito nel mondo del lavoro,
sebbene con un tipo di contratto e in un ambito differente, non ha assolto all'onere probatorio su di lui (e,
per lui, sulla madre) incombente, di provare la persistenza delle condizioni che fondano il suo diritto al mantenimento (vedi da ultimo Cass. 5177/2024).
Quanto alla richiesta di eliminazione o comunque riduzione nel quantum dell'obbligo dell'ex marito di versare alla moglie l'assegno divorzile, si osserva innanzitutto che è inammissibile la domanda relativa ad un'eventuale presa d'atto di assunzione da parte del padre, in luogo dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile alla madre, di una “obbligazione naturale” verso i figli, esulando dal contenuto tipico dei provvedimenti in materia di famiglia e non essendovi un accordo fra le parti (in presenza del quale potrebbe statuirsi una presa d'atto da parte del Tribunale).
SI ritiene inoltre superfluo un ulteriore approfondimento istruttorio, apparendo già sufficientemente chiara la situazione economica delle parti.
Si osserva, altresì, che: nessuno dei due precisa a quanto ammonti il TFS percepito dall'attore, ma le parti si limitano ad allegare che se lo sono diviso rispettando i criteri di legge;
pertanto è una circostanza che ha comportato per entrambi un miglioramento della condizione economica, per l'attore però in misura maggiore;
è provato che il reddito dell'attore, pensionato dall'1-11-2021, ha subito una riduzione in quanto il suo imponibile è stato 91.719 euro nell'a.i. 2020, 102.579 euro nell'a.i. 2021 e 76.966 euro nell'a.i. 2022;
a tale imponibile va altresì aggiunto – per avere idea del reddito complessivo – l'importo annuale versato alla moglie a titolo di assegno divorzile pari a 369 euro circa per 12 mensilità; va tenuto presente che per effetto della presente decisione egli sarà liberato dall'onere di versare 250 euro mensili per il contributo al mantenimento ordinario di e il 100% delle sue spese straordinarie;
tra l'a.i. 2020 e l'a.i. 2022 il Per_1
suo reddito netto medio mensile è diminuito di circa 700 euro, addirittura di 1.000 se si considera la differenza tra il 2021 e il 2022, diminuzione che però si riduce, nella misura del risparmio di spesa dovuto alla cessazione dell'obbligo di contribuzione per il figlio. L'attore risulta proprietario di un immobile in
Belluno e di un immobile in Sardegna, acquistati rispettivamente a febbraio 2023 e a maggio 2021, quest'ultimo al 50% con la nuova moglie. Trattasi di circostanze sopravvenute che dimostrano la persistenza di una notevole capacità economica.
La convenuta, per contro, è, da sempre, proprietaria della sola casa in cui abita e ha dei redditi imponibili annui pari rispettivamente ad euro 3.775 nel 2020, 4.092 nel 2021 e 4.707 nel 2022; non è dimostrato l'assunto attoreo, da lei contestato, che lavori “in nero” come contabile;
è vero che la madre è deceduta il 6-
11-2020, tuttavia dagli estratti conto prodotti vi è prova che ella abbia incassato la somma di euro 141.000
circa quale beneficiaria di polizza a suo tempo sottoscritta dalla madre, non invece l'ulteriore somma di euro 117.000 circa, che risulta restituita al soggetto che aveva effettato l'accredito.
pagina 5 di 6 In ogni caso, permane una notevole differenza, soprattutto con riguardo ai redditi, che giustifica il mantenimento di un assegno divorzile, da quantificarsi, dalla data della domanda, nella minor somma di euro 300 mensili.
Spese legali compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio come già modificate con decreto 927/2020 Tribunale di
Bologna, così dispone:
1 - revoca, dalla data della domanda, l'obbligo di mantenimento del figlio e l'obbligo di Per_1
pagamento delle sue spese straordinarie, a carico del padre;
2 – dalla data della domanda, riduce ad euro 300 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dall'attore alla convenuta;
3 – fermo il resto;
4 – spese legali compensate integralmente.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2023.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6