Versione
21 febbraio 1992
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20 luglio 1993
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23 gennaio 1995
23 gennaio 1995
Art. 2. 1. Alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato, entro il limite di impegno ventennale di lire 40 miliardi per l'anno 1992, per operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento di passivita' onerose a breve. ((2)) 2. I mutui a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150 per cento del capitale versato dai soci ai sensi del medesimo comma. Nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , tale percentuale e' elevata al 200 per cento.
3. Il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui al comma 1 non puo' superare il 10 per cento, secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
----------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 24 novembre 1994, n. 646 , convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Le somme stanziate ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140 , e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalita' e con le modalita' di cui all' articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 , per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1".
3. Il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui al comma 1 non puo' superare il 10 per cento, secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
----------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 24 novembre 1994, n. 646 , convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Le somme stanziate ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140 , e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalita' e con le modalita' di cui all' articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 , per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1".
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 08/06/2022, n. 7415Provvedimento: […] era stata posta in liquidazione coatta amministrativa; che con decreto ingiuntivo pronunziato dal Presidente del Tribunale di -OMISSIS- era stato ingiunto al ricorrente di pagare alla banca la detta somma, che la relativa opposizione era stata respinta dal Tribunale di -OMISSIS- ma era poi stata accolta in secondo grado dalla Corte di Appello di -OMISSIS-, la quale aveva revocato il provvedimento monitorio in virtù dell'entrata in vigore degli articoli 1 e 2 della legge n. 140 del 1992, che aveva introdotto l'accollo ex lege dello Stato dei debiti dei soci delle cooperative agricole.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- accollo delle garanzie·
- art. 126 legge 388/2000·
- violazione art. 444 e 445 c.p.p.·
- difetto di giurisdizione·
- violazione art. 73 c.p.a.·
- giurisdizione·
- giurisdizione ordinaria·
- violazione art. 1203, 1298, 1299 c.c.·
- giurisdizione amministrativa·
- prescrizione del diritto·
- art. 1, comma 1 bis legge 237/1993·
- violazione art. 94 R.D. 14.12.1933, n. 1669·
- riscossione coattiva·
- eccesso di potere