Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1719/2024 V.G.
REP LICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1719/2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte 1 nata in [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 ) con il patrocinio dell'Avv. FOSCHI VIOLA( Codice Fiscale_2
e
Parte 2 nato in [...] il [...] (C.F. C.F. 3 ) con il patrocinio dell'Avv. IANNONE ANGELICA (C.F. C.F. 4 )
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Parte 1 e Parte 2-visto il ricorso depositato il 18/10/2024 con il quale hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 7.04.2009, a Cantiano (PU), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini, rispettivamente in data 8.10.2010, 1.10.2012 e PE 15.09.2014, i figli PE 2 e PE 3 ;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.02.2025 e 11.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale;
3. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cantiano (PE) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 07/04/2009, trascritto presso i registri dello Stato civile di Cantiano (PU) all'atto n. 1 parte I dell'anno 2009;
4. dare atto che la casa familiare, sita in Poggio Torriana (RN), Via Torrianese n. 21, verrà assegnata
Part PE al Signor che resterà a viverci unitamente alla figlia minore
Part 5. dare atto che in forza della suddetta assegnazione, il Sig. resterà unico conduttore dell'immobile sito in Poggio Torriana (RN), nonché pertanto unico soggetto destinatario dei diritti e obblighi ricollegati a tale contratto, con impegno delle parti ad inviare le dovute comunicazioni di cui all'art. 6 della 1. 392/1978 al locatore entro giorni 30 dall'emissione della Sentenza di separazione;
6. dare atto che la Sig.ra Parte 1 si è già trasferita altrove, unitamente ai figli minori PE e
PE 3 , e precisamente attualmente si è domiciliata a Sandigliano (BI), in Via Gramsci n. 85 a casa della propria madre ma che è in procinto di sottoscrivere un contratto di locazione per altra unità immobiliare più grande ove i minori verranno collocati. Sarà cura della Sig.ra Parte_1 comunicare Part al Sig. tempestivamente e comunque entro e non oltre giorni 15 dalla sottoscrizione del contratto di locazione, l'indirizzo dell'abitazione in cui la Sig.ra Parte 1 con i figli PEe PE_3 si
collocheranno;
7. dare atto che i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori (cd. affido PE presso il padre condiviso), seppur con collocazione prevalente e residenza anagrafica della figlia e dei figli PE e PE 3 presso la madre;
8. dare atto che il padre e la madre si impegnano ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore mantenendo così il principio di bigenitorialità, nonché si impegnano a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore, a non coinvolgere i figli in eventuali tensioni tra gli stessi genitori nonché ad adottare strategie educative concordemente pianificate affinché i figli non siano disorientati da stili educativi diversi o contraddittori, tendendo, ove possibile, a "coeducare" ferme restando le libertà di ciascun genitore di instaurare con i figli un proprio e personale rapporto che non potrà essere sindacato od oggetto di rivalse da parte dell'altro. Le parti si impegnano, altresì, a far frequentare ai minori eventuali nuovi compagni solo dopo il raggiungimento di una stabile relazione;
9. dare atto che le telefonate tra il padre e i figli più piccoli PE 2 e PE 3 potranno essere effettuate a giorni alterni, in un orario compreso tra le ore 16,00 e le ore 20,00 o secondo il diverso orario che vorrà indicare il padre in base ai propri turni lavorativi e tenendo conto degli impegni dei PE minori. I contatti tra la madre e la figlia invece, avendo questa il proprio telefono ed essendo in
-
grado di autogestirsi, potranno essere liberi;
10. dare atto che, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità, salvo diverso accordo tra le parti e in considerazione della volontà degli stessi minori, gli incontri padre-figli e madre-figlia saranno calendarizzati come segue: i genitori non collocatari frequenteranno i figli almeno due weekend al mese. Un weekend la Sig.ra Parte 1 si recherà a Poggio Torriana con i figli PE e Per 3 '
Part PE mente l'altro weekend sarà il Sig. a recarsi a Sandigliano con la figlia Nel corso del PE Weekend, mentre il padre frequenterà i figli PEe PE 3 , la madre frequenterà la figlia salvo un pomeriggio (indicativamente il sabato), ove per garantire i rapporti anche tra fratelli, i genitori potranno frequentare (un weekend ciascuno) tutti e tre i minori contemporaneamente. I
Weekend potranno essere anche estesi a tre al mese se le parti dovessero ritenerlo fattibile (con trasferimento per due volte a carico del padre e uno a carico della madre) ovvero per un pomeriggio infrasettimanale da indicare con congruo preavviso durante il quale, compatibilmente con i turni di Part lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il Sig. potrebbe recarsi a
Sandigliano per incontrare i minori PE e Per 3
I minori trascorreranno, inoltre, alternativamente col padre e con la madre le festività civili e religiose.
PE le festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza dei seguenti periodi: in particolare, per le vacanze di Natale tutti e tre i minori contemporaneamente rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino al giorno 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino alla ripresa della scuola. PE le vacanze pasquali, invece, i minori rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di
Pasqua fino alla ripresa della scuola, ferma restando la possibilità di modificare previo accordo dette indicazioni qualora sopraggiungano esigenze lavorative o familiari che impediscano il rispetto di detti criteri.
Durante le vacanze estive, i figli resteranno con ciascuno dei genitori due settimane (anche non consecutive) previo accordo con l'altro genitore. In ogni caso, i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio il periodo e il luogo di vacanza che i figli trascorreranno con l'altro genitore.
Il genitore che intenda portare in vacanza in altre località i figli per più di un giorno, dovrà preavvertire l'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni, avendo cura di indicare anche la località di destinazione. Nell'ipotesi in cui detti periodi di vacanza dovessero essere in altri periodi rispetto alle due settimane estive di cui al punto che precede, se dovessero essere utilizzati per i predetti viaggi giornate in cui i minori avrebbero dovuto stare con l'altro genitore, quest'ultimo avrà il diritto di recuperare la giornata o/e le giornate di sua spettanza non godute con i figli;
Part 11. Dare atto che il signor I verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli PE e
PE 3 la somma mensile di € 250,00 ciascuno (e cosi per un totale di Euro 500,00 mensili) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il primo giorno di ogni mese, mediante bonifico su conto corrente intestato alla Signora Parte 1 Nella determinazione del contributo economico paterno si è tenuto conto dei futuri oneri a carico della Sig.ra Parte_1 che è in procinto di sottoscrivere un contratto di locazione per altra unità immobiliare più grande ove i minori verranno collocati.
Part 12. Dare atto che il signor provvederà in maniera diretta al mantenimento ordinario della figlia PE con questi convivente, in ragione dell'attuale stato di disoccupazione della moglie;
13. Dare atto che i genitori ripartiranno nella percentuale del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per i figli, come tali definite sulla base del Protocollo sottoscritto dai Presidenti del
Tribunale di Bologna e dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in data 9 agosto 2017, da intendersi qui per integralmente trascritto e che viene allegato. La parte che dovesse anticipare tali spese, presenterà la documentazione fiscale all'altra parte che provvederà tempestivamente, come da
Protocollo, al rimborso nella misura del 50% tramite bonifico bancario. La deducibilità e detraibilità
fiscale delle spese straordinarie è posta, ovviamente, in parte uguale tra i due genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi;
14. Dare atto che l'assegno unico familiare verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
15. Dare atto che i genitori si impegnano a prestare il consenso l'uno all'altro per tutti gli adempimenti burocratici necessari per i figli minori, nonché ad acconsentire alla sottoscrizione dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo si rendesse necessario nel loro interesse, così come per il loro rinnovo;
16. Dare atto che le parti concordemente dichiarano di voler anticipare gli effetti delle suddette condizioni alla sottoscrizione del ricorso;
17. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa, rinunciando, pertanto, reciprocamente alla richiesta di somme a titolo di mantenimento e/o risarcimento del danno, anche per periodi pregressi, a favore di uno o l'altro coniuge;
18. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
19. Dare atto che le parti si impegnano, senza riserva alcuna, a regolarizzare la propria separazione personale e il divorzio presso l'Ambasciata Italiana del Marocco, chiedendo alle Autorità del Paese di Origine la ratifica del presente accordo, entro e non oltre giorni 30 dall'emissione del provvedimento nel presente giudizio, dichiarando sin d'ora la reciproca rinuncia alla richiesta di addebito e a somme a titolo di mantenimento e/o risarcimento del danno, anche per il pregresso, in ragione della fine della convivenza matrimoniale.
20. Le spese di giudizio saranno compensate come per legge, anche in considerazione del fatto che la
Sig.ra Parte 1 ha presentato istanza per essere ammessa a godere del Patrocinio a Spese dello
Stato, sussistendone i presupposti reddituali.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte 1 e Parte 2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantiano (PU) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 1 Parte I Serie I Anno 2009);
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi