TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1888/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 02/12/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/07/2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. COCOZZA ANGELO, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
BELGIORNO ADELE, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA (CE) in data 19/07/1999; rilevato che dal matrimonio sono nate due figlie: e entrambe maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 16/05/2018; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) Affidamento e collocamento figlie: Le figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, continueranno a vivere stabilmente presso la residenza della madre. Il padre ha la facoltà di frequentarle liberamente, secondo accordi presi direttamente con le stesse e nel rispetto delle loro esigenze di studio, svago e vita sociale. 2
b) Mantenimento ordinario figlie: Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra , quale Parte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento delle figlie e la somma mensile di € 541,00 (cinquecentoquarantuno/00) Per_1 Per_2 ossia euro 270,50 per ciascuna figlia.
c) Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sull'IBAN intestato alla Sig.ra e sarà soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT. L'obbligo di Pt_2 mantenimento cesserà al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna figlia.
d) Spese Straordinarie: Le spese straordinarie (mediche, scolastiche/universitarie, sportive, ricreative) relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le predette saranno rimborsate entro 05 giorni dalla richiesta previa esibizione della fattura e/o equipollenti. Tali spese si distinguono come protocollo di intesa COA di
Santa Maria Capua Vetere – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28.03.2024.
e) Le detrazioni per le figlie a carico spettano ad entrambi i coniugi nella misura del 50%.
f) I coniugi economicamente autonomi provvederanno, ciascuno, al proprio mantenimento.
g) Rilascio Passaporto: le parti si prestano reciprocamente e incondizionatamente il consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA (CE) il 19/07/1999 da
, nato a [...] il [...], e da , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 46, parte II, serie A, Uff.1, anno
1999);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1888/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 02/12/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/07/2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. COCOZZA ANGELO, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
BELGIORNO ADELE, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA (CE) in data 19/07/1999; rilevato che dal matrimonio sono nate due figlie: e entrambe maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 16/05/2018; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) Affidamento e collocamento figlie: Le figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, continueranno a vivere stabilmente presso la residenza della madre. Il padre ha la facoltà di frequentarle liberamente, secondo accordi presi direttamente con le stesse e nel rispetto delle loro esigenze di studio, svago e vita sociale. 2
b) Mantenimento ordinario figlie: Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra , quale Parte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento delle figlie e la somma mensile di € 541,00 (cinquecentoquarantuno/00) Per_1 Per_2 ossia euro 270,50 per ciascuna figlia.
c) Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sull'IBAN intestato alla Sig.ra e sarà soggetto a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT. L'obbligo di Pt_2 mantenimento cesserà al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna figlia.
d) Spese Straordinarie: Le spese straordinarie (mediche, scolastiche/universitarie, sportive, ricreative) relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le predette saranno rimborsate entro 05 giorni dalla richiesta previa esibizione della fattura e/o equipollenti. Tali spese si distinguono come protocollo di intesa COA di
Santa Maria Capua Vetere – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28.03.2024.
e) Le detrazioni per le figlie a carico spettano ad entrambi i coniugi nella misura del 50%.
f) I coniugi economicamente autonomi provvederanno, ciascuno, al proprio mantenimento.
g) Rilascio Passaporto: le parti si prestano reciprocamente e incondizionatamente il consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA (CE) il 19/07/1999 da
, nato a [...] il [...], e da , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 46, parte II, serie A, Uff.1, anno
1999);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese