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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente Alessandra Trementozzi consigliera Beatrice Marrani consigliera relatrice
All'udienza del 18/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 653 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
Parte_1
Avv. Grande Carmela appellante E
Controparte_1
Avv. Ivanoe Ciocca appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1322/2024 pubbl. il 25/09/2024 e non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1 chiedendo al Tribunale di Tivoli di accertare, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 222 del 1984, la propria inabilità totale, al fine di poter vedere riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, da riferirsi al padre, , titolare di pensione di Persona_1 vecchiaia, deceduto il 05.11.2020, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche. Aveva premesso di essere stata riconosciuta invalida civile in misura del 76% dalla Commissione medica dell con verbale di visita medica del 14.11.2019 CP_1 perché affetta da “sindrome affettiva bipolare in trattamento farmacologico, diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico” e che era stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992 n. 104, con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli.
1 L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, contestando la CP_1 sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio richiesto quali la vivenza a carico dell'assicurato o del titolare di pensione e l'inabilità al lavoro. Il Giudice, previo espletamento di CTU medico legale, rigettava la domanda per l'insussistenza dello status di inabilità totale della ricorrente ossia l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa richiesta dalla legge, rilevando che la fattispecie prevista dall'art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non era sovrapponibile a quanto previsto in tema di requisiti sanitari richiesti per l'invalidità civile di cui all'art. 13 legge 30 marzo 1971, n.118. In data 25.3.2025 propone tempestivo appello chiedendo, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Resiste l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, sulla base delle risultanze della disposta C.T.U., ha escluso la sussistenza del requisito della condizione di inabilità ai fini del riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto. Rileva che le condizioni sanitarie della Carestia sono state accertate sia dalla Commissione medica dell , che ha riconosciuto una percentuale di CP_1 invalidità del 75%, sia da un precedente giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Tivoli, che ha riconosciuto la ricorrente persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, l.n. 104/1992. Conclude lamentando di essere portatrice di un complesso patologico ben più rilevante e grave di quello descritto dal C.T.U., trattandosi di patologie, quella psichiatrica in particolare, che comportano l'alternarsi di recrudescenza e stabilizzazione. All'odierna udienza la causa, previa discussione, è decisa con sentenza contestuale. L'appello è infondato. Occorre premettere che il 22.2.2022 la ha presentato domanda Pt_1 all' allo scopo di ottenere la pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 8 della CP_1 legge n. 222 del 1984 a seguito del decesso , in data 5.11.2020 del padre Per_1
, titolare di pensione di vecchiaia. Il 9.3.2022 l' ha respinto la per
[...] CP_1 insussistenza dell'inabilità alla data di morte del familiare. L'art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nella definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali, stabilisce che “ Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.”
Secondo il disposto dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che sostituisce l'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.”
2 Con verbale di visita medica del 14-11-2019 l'appellante è stata riconosciuta invalida civile al 76% dalla Commissione medica dell essendo affetta da CP_1
“sindrome affettiva bipolare in trattamento farmacologico, diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico” e con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 13-10- 2021 è stata riconosciuta persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1192. Cio' posto, il quadro patologico richiesto per il riconoscimento dell'inabilità si sostanzia nella condizione in cui una persona si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e non è sovrapponibile né coincidente con quanto richiesto dalla legge, di contro, coi requisiti sanitari richiesti per l'invalidità civile di cui all'art. 13 legge 30 marzo 1971, n.118. Ebbene, le conclusioni raggiunte dal CTU, come correttamente rilevato dal Tribunale di Tivoli, appaiono esaustive, non contraddittorie, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da una motivazione logica e tecnica del tutto esauriente. La relazione peritale si presenta infatti completa e sufficientemente motivata nella parte in cui, in particolare, è rilevato che: “nel caso in esame non è in discussione l'autonomia della perizianda nella deambulazione, la quale avviene autonomamente; inoltre dal punto di vista neuropsichico il soggetto è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neuro- cognitive da cui possa conseguire una inabilità a qualsiasi attività lavorativa così come previsto dalla normativa di riferimento per la concessione dei benefici richiesti.” L'appellante non si confronta in modo specifico con alcuna delle suddette osservazioni medico legali e si limita a menzionare il fatto che la stessa era stata riconosciuta dalla Commissione Medica dell' invalida al 76% e portatrice di CP_1 handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, ossia circostanze che nulla provano ai fini della sussistenza del requisito sanitario in discussione (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa nei termini di cui all'art. 8 della legge 222/1984). A cio' si aggiunga che la allegazione di parte appellante secondo cui il fatto stesso di essere un soggetto portatore di un quadro polipatologico (nella specie due patologie: “sindrome affettiva bipolare in trattamento farmacologico, diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico”) determinerebbe “uno svantaggio sociale che incide sulla capacità relazionale lavorativa dello stesso tale da indurre in una condizione di totale inabilità lavorativa ai sensi dell'articolo 8 della legge 222 del 1984)” è deduzione del tutto generica. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att cpc le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili. Infine, nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. È opportuno precisare sul punto che “in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto -
3 senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis” ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 2014 ). Ciò evidentemente prescinde da eventuali condizioni soggettive di esonero, per limiti reddituali, della parte soccombente, suscettibili di separata verifica da parte dell'Amministrazione competente.
P.Q.M.
Respinge l'appello; dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 18/12/2025
La Consigliera est. Il Presidente Beatrice Marrani Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi
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All'udienza del 18/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 653 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
Parte_1
Avv. Grande Carmela appellante E
Controparte_1
Avv. Ivanoe Ciocca appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1322/2024 pubbl. il 25/09/2024 e non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1 chiedendo al Tribunale di Tivoli di accertare, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 222 del 1984, la propria inabilità totale, al fine di poter vedere riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, da riferirsi al padre, , titolare di pensione di Persona_1 vecchiaia, deceduto il 05.11.2020, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche. Aveva premesso di essere stata riconosciuta invalida civile in misura del 76% dalla Commissione medica dell con verbale di visita medica del 14.11.2019 CP_1 perché affetta da “sindrome affettiva bipolare in trattamento farmacologico, diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico” e che era stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992 n. 104, con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli.
1 L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, contestando la CP_1 sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio richiesto quali la vivenza a carico dell'assicurato o del titolare di pensione e l'inabilità al lavoro. Il Giudice, previo espletamento di CTU medico legale, rigettava la domanda per l'insussistenza dello status di inabilità totale della ricorrente ossia l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa richiesta dalla legge, rilevando che la fattispecie prevista dall'art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non era sovrapponibile a quanto previsto in tema di requisiti sanitari richiesti per l'invalidità civile di cui all'art. 13 legge 30 marzo 1971, n.118. In data 25.3.2025 propone tempestivo appello chiedendo, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Resiste l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, sulla base delle risultanze della disposta C.T.U., ha escluso la sussistenza del requisito della condizione di inabilità ai fini del riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto. Rileva che le condizioni sanitarie della Carestia sono state accertate sia dalla Commissione medica dell , che ha riconosciuto una percentuale di CP_1 invalidità del 75%, sia da un precedente giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Tivoli, che ha riconosciuto la ricorrente persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, l.n. 104/1992. Conclude lamentando di essere portatrice di un complesso patologico ben più rilevante e grave di quello descritto dal C.T.U., trattandosi di patologie, quella psichiatrica in particolare, che comportano l'alternarsi di recrudescenza e stabilizzazione. All'odierna udienza la causa, previa discussione, è decisa con sentenza contestuale. L'appello è infondato. Occorre premettere che il 22.2.2022 la ha presentato domanda Pt_1 all' allo scopo di ottenere la pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 8 della CP_1 legge n. 222 del 1984 a seguito del decesso , in data 5.11.2020 del padre Per_1
, titolare di pensione di vecchiaia. Il 9.3.2022 l' ha respinto la per
[...] CP_1 insussistenza dell'inabilità alla data di morte del familiare. L'art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nella definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali, stabilisce che “ Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.”
Secondo il disposto dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che sostituisce l'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.”
2 Con verbale di visita medica del 14-11-2019 l'appellante è stata riconosciuta invalida civile al 76% dalla Commissione medica dell essendo affetta da CP_1
“sindrome affettiva bipolare in trattamento farmacologico, diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico” e con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 13-10- 2021 è stata riconosciuta persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1192. Cio' posto, il quadro patologico richiesto per il riconoscimento dell'inabilità si sostanzia nella condizione in cui una persona si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e non è sovrapponibile né coincidente con quanto richiesto dalla legge, di contro, coi requisiti sanitari richiesti per l'invalidità civile di cui all'art. 13 legge 30 marzo 1971, n.118. Ebbene, le conclusioni raggiunte dal CTU, come correttamente rilevato dal Tribunale di Tivoli, appaiono esaustive, non contraddittorie, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da una motivazione logica e tecnica del tutto esauriente. La relazione peritale si presenta infatti completa e sufficientemente motivata nella parte in cui, in particolare, è rilevato che: “nel caso in esame non è in discussione l'autonomia della perizianda nella deambulazione, la quale avviene autonomamente; inoltre dal punto di vista neuropsichico il soggetto è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neuro- cognitive da cui possa conseguire una inabilità a qualsiasi attività lavorativa così come previsto dalla normativa di riferimento per la concessione dei benefici richiesti.” L'appellante non si confronta in modo specifico con alcuna delle suddette osservazioni medico legali e si limita a menzionare il fatto che la stessa era stata riconosciuta dalla Commissione Medica dell' invalida al 76% e portatrice di CP_1 handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, ossia circostanze che nulla provano ai fini della sussistenza del requisito sanitario in discussione (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa nei termini di cui all'art. 8 della legge 222/1984). A cio' si aggiunga che la allegazione di parte appellante secondo cui il fatto stesso di essere un soggetto portatore di un quadro polipatologico (nella specie due patologie: “sindrome affettiva bipolare in trattamento farmacologico, diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico”) determinerebbe “uno svantaggio sociale che incide sulla capacità relazionale lavorativa dello stesso tale da indurre in una condizione di totale inabilità lavorativa ai sensi dell'articolo 8 della legge 222 del 1984)” è deduzione del tutto generica. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att cpc le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili. Infine, nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. È opportuno precisare sul punto che “in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto -
3 senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis” ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 2014 ). Ciò evidentemente prescinde da eventuali condizioni soggettive di esonero, per limiti reddituali, della parte soccombente, suscettibili di separata verifica da parte dell'Amministrazione competente.
P.Q.M.
Respinge l'appello; dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 18/12/2025
La Consigliera est. Il Presidente Beatrice Marrani Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi
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