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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/10/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1082/2020 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.
T R A
(Caltagirone, 7.5.1981) Cod. Fisc.: residente a Parte_1 C.F._1
Niscemi, Via Mazzini, 36, rappresentata e difesa dall' Avv. CALLARI EVELYN parte attrice
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. BALLAI IGNAZIO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice in intestazione ha convenuto in giudizio il al fine di veder accertata e dichiarata la responsabilità dell'ente locale con Controparte_1 riferimento ad un occorso verificatosi in data 05.11.2018 verso le ore 23. 00 a Niscemi.
Parte attrice riferisce che nelle suddette circostanze di tempo percorreva la via Mazzini ed inciampava su una buca creata dalla mancanza di mattonelle che generava un dislivello della pavimentazione, peraltro non visibile perché ricoperta da acqua piovana.
L'attrice documenta che in conseguenza della caduta ha riportato danni fisici con postumi permanenti.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio parte attrice, previo addebito di responsabilità in capo all'ente locale, avanza una richiesta risarcitoria per complessivi €. 13.605,05
o nella diversa accertanda misura a seguito dell'istruzione del procedimento.
Si è costituito il convenuto respingendo l'addebito di responsabilità e ritenendo Controparte_1 che l'evento sia conseguenza della disattenzione dell'attrice nel suo incedere sulla sede stradale. La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini dell'an debeatur a seguito della quale è stata disposta ct medico legale per accertare se le lesioni fossero compatibili con la lamentata caduta.
Ritenuta matura per la decisione la causa è stata rinviata ad apposita udienza
Le parti hanno reiterato le rispettive tesi difensive e il procedimento assegnato in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. e relativo deposito nel fascicolo telematico delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ***
Sull'an dell'evento e sulla conseguente imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni per ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta. A tale conclusione può pervenirsi in base a quanto dalla stessa attrice dichiarato in sede di interrogatorio formale in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Quanto alla prova testimoniale essa nulla aggiunge di rilevante ai fini di avvalorare la tesi dell'attrice.
Invero, l'attrice ha confermato i capitoli di interrogatorio su cui era chiamata a rispondere. Ha confermato di abitare in via Mazzini proprio di fronte alla buca causativa della caduta;
ha confermato di avere conoscenza dei luoghi in quanto percorre abitualmente la suddetta via e, circostanza dirimente, di avere perfetta conoscenza che il tratto di strada antistante la propria abitazione era mancante del rivestimento delle mattonelle già da tempo.
Le suddette dichiarazioni assumono a tutti gli effetti natura confessoria senza che possa costituire causa di giustificazione la circostanza che la buca fosse piena d'acqua in quanto al momento della caduta stava piovendo né che la strada fosse al buio.
L'attrice era quindi perfettamente consapevole della situazione dei luoghi. L'aver attraversato la strada di corsa per evitare di bagnarsi denota un comportamento incauto dell'attrice, Peraltro non viene addotta alcuna situazione di urgenza che possa giustificare la necessità di scendere immediatamente dall'auto per far ingresso nella propria abitazione.
L'attrice avrebbe potuto evitare la caduta qualora avesse atteso che la pioggia diminuisse d'intensità
o cessasse completamente per poi, con calma e attenzione, attraversare la strada possibilmente aggirando il dissesto.
Né, d'altro canto, il dato addotto dalla difesa attorea quale elemento in base al quale ritenere che la situazione di pericolo fosse imprevedibile ed invisibile (omesso posizionamento di segnaletica o transenne atte ad evidenziare la situazione di pericolo) risulta essere idoneo ad integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, visto che l'omessa segnalazione della specifica criticità in cui l'attrice è incappata è superata dalle generali e diffuse condizioni di dissesto della strada in questione che avrebbero dovuto indurre, ancora una volta, a maggior cautela nel transitare su di essa.
Se così è, deve ritenersi che il comportamento tenuto dall'attrice, in occasione della caduta, costituisca da solo condizione necessaria e sufficiente all'interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno prodottosi.
Ed invero, volendo aderire alla pacifica giurisprudenza di legittimità, questo tribunale ritiene che, nel caso di specie, siano rimasti integrati gli elementi del caso fortuito tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essi stessi all'origine del danno in via esclusiva.
Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito” ( principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Sulle spese legali
Stante la manifesta e radicale infondatezza della pretesa risarcitoria promossa1, ad avviso del giudicante, sussistono i presupposti ex art. 136, comma 2, D.p.r. n. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione al beneficio de quo senza che quindi si debba procedere alla liquidazione delle spese sulla base delle regole del gratuito patrocinio e mandando alla competente Funzione dei
Servizi di cancelleria della Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente giudizio (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti – al pari di ogni altra somma da versarsi in relazione al giudizio svoltosi ed alla decisione assunta dal Tribunale (costi di notifica, imposta di registro, etc.) – per effetto della revoca del beneficio.
Quanto al regolamento delle spese di lite tra le parti esse vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri tariffari di cui al D.M. n.55/2014 applicando la riduzione ex art. 4 comma 4 del cit. decreto per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P Q M
Il tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide: rigetta la domanda di parte attrice;
condanna l'attrice alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, a favore del convenuto in persona del l.r.p.t. nella misura di €. 1.778,00 oltre spese Controparte_1 generali 15%, CAP e IVA come per legge. revoca l'ammissione della parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio e manda alla competente
Funzione dei Servizi di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente procedimento (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti per effetto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese di ct medico legale restano definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Gela 21.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
differenziate, essendo – al contrario – del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. D'altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l'art. 24 Cost., giacché il diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell'interessato. Inoltre, occorre considerare che l'ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta”.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Leggasi Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2020) 16-04-2020, n. 7869 “La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa. Né si ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perché non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1082/2020 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.
T R A
(Caltagirone, 7.5.1981) Cod. Fisc.: residente a Parte_1 C.F._1
Niscemi, Via Mazzini, 36, rappresentata e difesa dall' Avv. CALLARI EVELYN parte attrice
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. BALLAI IGNAZIO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice in intestazione ha convenuto in giudizio il al fine di veder accertata e dichiarata la responsabilità dell'ente locale con Controparte_1 riferimento ad un occorso verificatosi in data 05.11.2018 verso le ore 23. 00 a Niscemi.
Parte attrice riferisce che nelle suddette circostanze di tempo percorreva la via Mazzini ed inciampava su una buca creata dalla mancanza di mattonelle che generava un dislivello della pavimentazione, peraltro non visibile perché ricoperta da acqua piovana.
L'attrice documenta che in conseguenza della caduta ha riportato danni fisici con postumi permanenti.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio parte attrice, previo addebito di responsabilità in capo all'ente locale, avanza una richiesta risarcitoria per complessivi €. 13.605,05
o nella diversa accertanda misura a seguito dell'istruzione del procedimento.
Si è costituito il convenuto respingendo l'addebito di responsabilità e ritenendo Controparte_1 che l'evento sia conseguenza della disattenzione dell'attrice nel suo incedere sulla sede stradale. La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini dell'an debeatur a seguito della quale è stata disposta ct medico legale per accertare se le lesioni fossero compatibili con la lamentata caduta.
Ritenuta matura per la decisione la causa è stata rinviata ad apposita udienza
Le parti hanno reiterato le rispettive tesi difensive e il procedimento assegnato in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. e relativo deposito nel fascicolo telematico delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ***
Sull'an dell'evento e sulla conseguente imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni per ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta. A tale conclusione può pervenirsi in base a quanto dalla stessa attrice dichiarato in sede di interrogatorio formale in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Quanto alla prova testimoniale essa nulla aggiunge di rilevante ai fini di avvalorare la tesi dell'attrice.
Invero, l'attrice ha confermato i capitoli di interrogatorio su cui era chiamata a rispondere. Ha confermato di abitare in via Mazzini proprio di fronte alla buca causativa della caduta;
ha confermato di avere conoscenza dei luoghi in quanto percorre abitualmente la suddetta via e, circostanza dirimente, di avere perfetta conoscenza che il tratto di strada antistante la propria abitazione era mancante del rivestimento delle mattonelle già da tempo.
Le suddette dichiarazioni assumono a tutti gli effetti natura confessoria senza che possa costituire causa di giustificazione la circostanza che la buca fosse piena d'acqua in quanto al momento della caduta stava piovendo né che la strada fosse al buio.
L'attrice era quindi perfettamente consapevole della situazione dei luoghi. L'aver attraversato la strada di corsa per evitare di bagnarsi denota un comportamento incauto dell'attrice, Peraltro non viene addotta alcuna situazione di urgenza che possa giustificare la necessità di scendere immediatamente dall'auto per far ingresso nella propria abitazione.
L'attrice avrebbe potuto evitare la caduta qualora avesse atteso che la pioggia diminuisse d'intensità
o cessasse completamente per poi, con calma e attenzione, attraversare la strada possibilmente aggirando il dissesto.
Né, d'altro canto, il dato addotto dalla difesa attorea quale elemento in base al quale ritenere che la situazione di pericolo fosse imprevedibile ed invisibile (omesso posizionamento di segnaletica o transenne atte ad evidenziare la situazione di pericolo) risulta essere idoneo ad integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, visto che l'omessa segnalazione della specifica criticità in cui l'attrice è incappata è superata dalle generali e diffuse condizioni di dissesto della strada in questione che avrebbero dovuto indurre, ancora una volta, a maggior cautela nel transitare su di essa.
Se così è, deve ritenersi che il comportamento tenuto dall'attrice, in occasione della caduta, costituisca da solo condizione necessaria e sufficiente all'interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno prodottosi.
Ed invero, volendo aderire alla pacifica giurisprudenza di legittimità, questo tribunale ritiene che, nel caso di specie, siano rimasti integrati gli elementi del caso fortuito tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essi stessi all'origine del danno in via esclusiva.
Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito” ( principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Sulle spese legali
Stante la manifesta e radicale infondatezza della pretesa risarcitoria promossa1, ad avviso del giudicante, sussistono i presupposti ex art. 136, comma 2, D.p.r. n. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione al beneficio de quo senza che quindi si debba procedere alla liquidazione delle spese sulla base delle regole del gratuito patrocinio e mandando alla competente Funzione dei
Servizi di cancelleria della Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente giudizio (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti – al pari di ogni altra somma da versarsi in relazione al giudizio svoltosi ed alla decisione assunta dal Tribunale (costi di notifica, imposta di registro, etc.) – per effetto della revoca del beneficio.
Quanto al regolamento delle spese di lite tra le parti esse vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri tariffari di cui al D.M. n.55/2014 applicando la riduzione ex art. 4 comma 4 del cit. decreto per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P Q M
Il tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide: rigetta la domanda di parte attrice;
condanna l'attrice alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, a favore del convenuto in persona del l.r.p.t. nella misura di €. 1.778,00 oltre spese Controparte_1 generali 15%, CAP e IVA come per legge. revoca l'ammissione della parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio e manda alla competente
Funzione dei Servizi di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente procedimento (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti per effetto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese di ct medico legale restano definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Gela 21.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
differenziate, essendo – al contrario – del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. D'altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l'art. 24 Cost., giacché il diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell'interessato. Inoltre, occorre considerare che l'ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta”.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Leggasi Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2020) 16-04-2020, n. 7869 “La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa. Né si ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perché non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni