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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/12/2025, n. 6231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6231 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6039/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VENEZIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA IA Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al n. R.G. 8672/2022, promossa da:
, con l'avv. Massimo Da Ronch Parte_1
Opponente
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Controparte_1
AF LO e EA TI
Opposta
nel giudizio di opposizione al D.I. n. 479/2023
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
All'udienza collegiale dell'11 dicembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa, riassegnata giusta provvedimento presidenziale del 22 ottobre 2025, è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Col decreto in epigrafe, regolarmente notificato ed emesso dal Tribunale di Venezia, veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 8.263,14, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
La società ricorrente, a supporto della sua istanza, affermava che: - il credito traeva origine dal mancato pagamento delle rate residue del prestito personale denominato “Credit Express Compact” (contratto n. 9583901), concesso da in data 5.11.2019, nonché dal saldo finale di liquidazione del conto CP_2 corrente ordinario n. 102551201 (cfr. docc.ti 9/11, fascicolo monitorio;
CP_1
- nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, era divenuta titolare del credito azionato dal momento che, in forza di atto di cessione del 17.6.2021 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le aveva ceduto un CP_3 portafoglio di crediti in blocco, comprensivo anche di quello oggetto di ingiunzione verso il sig. . Pt_1
2. Avverso il decreto ha proposto opposizione l'ingiunto chiedendo di:
“…
in via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale in capo a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito, in via principale, -accertarsi e dichiararsi la carenza di prova documentale del credito ingiunto offerta in sede monitoria da e, comunque, per tutti i Controparte_1 motivi esposti in atti;
-accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola di pattuizione degli interessi nel contratto di prestito personale concluso in data 5.11.2019 tra il sig. e , nonché la difformità dell'importo Pt_1 CP_3 della rata addebitata in data 11.12.2019 al sig. rispetto a quello – inferiore - Pt_1 previsto contrattualmente, rideterminando l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto di prestito in parola sulla base della riqualificazione contabile del medesimo in regime del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117 Tub (d. Lgs. n. 385/1993); e, conseguentemente, -condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla restituzione e/o pagamento a favore del sig. Parte_1
, di tutte le somme corrisposte da quest'ultimo in eccedenza, nella misura
[...] determinata a seguito del ricalcolo degli interessi secondo il tasso legale o secondo il disposto dell'art. 117, comma 7, Tub, pari a complessivi Euro 970,16, anche da compensarsi eventualmente con il credito che dovesse venire accertato a favore di CP_1
pag. 2/8 ovvero alla restituzione e/o al pagamento di quella diversa maggiore o Controparte_1 minore somma, che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, oltre in ogni caso agli interessi dal dì del dovuto sino al giorno del completo soddisfo;
e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e inefficacia del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia in data 27.2.2023, nell'ambito del giudizio n.
1557/2023 r.g., n. 479/2023 Ing., qui opposto, da revocarsi, e la conseguente inammissibilità della pretesa azionata in via monitoria dalla stessa società, per i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge (Iva, CpA 4% e rimborso spese generali 15 %).” (cfr. testualmente dall'atto di opposizione).
Si è costituita in giudizio l'opposta che ha chiesto di:
“…
- In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 479/2023 del 01/03/2023
RG n. 1557/2023 emesso dal Tribunale di Venezia In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre
Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale, In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
[...] in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. Controparte_1 [...]
In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di Pt_1 mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto infondate in fatto e in diritto per Controparte_1 tutti i motivi indicati in narrativa. In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig.
[...]
condannare la società al pagamento del minor Pt_1 Controparte_1 importo ritenuto di giustizia.” (cfr. comparsa).
pag. 3/8 Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto, la causa è stata rimessa in decisione e, poi, pervenuta all'udienza dell'11.12.2025, celebrata in modalità scritta, è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato divenutone assegnatario il precedente 22.10.2025, giusta provvedimento tabellare in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. ha proposto opposizione al decreto in epigrafe per i seguenti motivi: Parte_1
“I) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E DI TITOLARITÀ DEL CREDITO IN
CAPO ALLA CESSIONARIA .”; Controparte_1
II) II.CARENZA DI PROVA SCRITTA DEL CREDITO AZIONATO. INIDONEITÀ E
INSUFFICIENZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA KRUK
INVESTIMENTI CON IL RICORSO. CONSEGUENTE NULLITÀ DEL DECRETO
INGIUNTIVO;
III) III.-VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA NEI
CONTRATTI BANCARI E DI CREDITO AL CONSUMO (ART. 117 TUB E ART. 125
BIS TUB). III.1.-Mancata allegazione del piano di ammortamento del prestito personale. Indeterminatezza e/o indeterminabilità della relativa pattuizione degli interessi. III.2.-Importo della rata rimborsata difforme da quanto previsto nel contratto di prestito”.
4. Il primo motivo di opposizione, nella parte in cui incorpora l'eccepito difetto di prova della titolarità del credito dell'attrice in monitorio, è fondato e va accolto;
il suo accoglimento determina l'assorbimento di tutti gli altri motivi.
Va premesso che ha agito in monitorio, dichiarandosi titolare del Controparte_1 credito azionato in quanto divenutane cessionaria a seguito di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco, accordo concluso in data 17 giugno 2021 e successivo atto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 17 settembre 2021 con e con efficacia economica in data 22 settembre Controparte_3
2021, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n.
pag. 4/8 130/1999 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In forza di tali accordi, per l'appunto, essa sarebbe divenuta titolare, a titolo oneroso e pro-soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità di e derivanti da contratti di credito Controparte_3 di varia tipologia. Nel ricorso monitorio ha chiarito che i relativi obblighi pubblicitari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, erano stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda
n. 118 del 05 ottobre 2021 - codice redazionale TX21AAB10336 (cfr. doc. all. n. 3 fascicolo monitorio) e che tra i crediti rientranti nella cessione erano comprese le ragioni di credito verso l'opponente, come si sarebbe evinto dal verbale di certificazione rilasciato per atto del Dott. Notaio in La Spezia, del 24 Persona_1 settembre 2021, Repertorio n. 12.097 e Raccolta n. 5.571, nonché dall'estratto della lista crediti ceduti, comprovante l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente ricorso per ingiunzione (cfr. doc. all. n. 4 – 5 fascicolo monitorio).
5. - Ebbene, dalla lettura del contratto (doc. 04, fascicolo monitorio) prodotto a conforto delle ragioni del credito formanti oggetto del decreto opposto e dalla lettura della gazzetta ufficiale che ne avrebbe pubblicizzato il trasferimento, non si ricava la cessione del credito azionato. Anzi, nel contratto notarile richiamato dall'opposta e dalla gazzetta cit. e prodotto con il doc. nr. 4 del fascicolo monitorio, manca dell'allegato in cui sono indicati i crediti ceduti. In particolare, nella gazzetta ufficiale nr. 118 del 2021, in cui è stata pubblicizzata la cessione in blocco asseritamente inclusiva del detto credito, si legge che la società opposta “…comunica di aver acquistato pro soluto da Controparte_3
…omissis…, in forza di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 17 giugno 2021 e di un atto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 17 settembre 2021, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data 22 settembre 2021, tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 22 settembre 2021, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da, inter alia, contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito o altri anticipi di varia natura, nonche' i crediti per il rimborso delle spese legali
pag. 5/8 sostenute dal Cedente per il recupero dei crediti su elencati che, alla data del 22 settembre 2021, (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con il Cedente per effetto dei quali e' intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che, alla data del 30 giugno 2021, soddisfacevano tutti i seguenti criteri: (i) originati da …omissis… Controparte_3
e (ix) inclusi nella lista depositata presso il notaio Dott. Persona_2 iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, con studio in
La Spezia, piazza Chiodo n. 14, Repertorio numero 12.097 - Raccolta numero
5.571, e ivi consultabile.” (cfr. testualmente dalla gazzetta ufficiale prodotta dall'opposta-ricorrente in monitorio).
Di conseguenza, per l'individuazione dei crediti ceduti era indispensabile produrre la lista richiamata in gazzetta, lista che non è mai stata prodotta agli atti di questo giudizio. La opposta si è infatti limitata a produrre un documento denominato “estratto lista crediti ceduti” relativo al sig. , documento non riconducibile in alcun modo al contratto di Pt_1 cessione che, a sua volta, menziona la 'lista dei crediti ceduti' come parte integrante dell'accordo intervenuto tra e Controparte_1 Controparte_3
5. In ragione delle considerazioni che precedono può pertanto ritenersi non provata la titolarità (e non la legittimazione) del credito da parte dell'opposta.
Sul punto giova richiamare l'orientamento della S.C. di Cassazione secondo cui “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n.
17944, Rv. 668451 – 01 confermata da Sez. 3 -
, Ordinanza n. 21279 del 25/07/2025 (Rv. 675742 - 02).
pag. 6/8 Nel caso di specie la notificazione delle presunte cessioni, da cui deriverebbe il credito, non è neppure esplicativa della tipologia di crediti ceduti rinviando ad una documentazione contrattuale mai esibita. Ciò dimostra l'inconsistenza della prova del credito. Invero, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr. Cass. Sez. 6, 05/11/2020, n. 24798,
Rv. 659464 - 01).
Il difetto della prova del credito dell'opposta impone il diniego della tutela giudiziaria azionata con il monitorio con conseguente accoglimento (del primo motivo) di opposizione e revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo.
Gli altri motivi di sono assorbiti.
4. Le spese della procedura seguono l'ordinario criterio della soccombenza secondo i criteri di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 e i nuovi parametri tariffari valevoli a partire dal
23/10/2022, in relazione allo scaglione commisurato al valore della causa (compreso tra da
€.
5.201 ed €. 26.000), nel valore medio.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Venezia, sezione Prima Civile, in composizione monocratica, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo nr. Parte_1
479/2023, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
479/2023 emesso in favore di Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di , spese che liquida per compensi in complessivi Parte_1
pag. 7/8 euro 5.077,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 25 dicembre 2025
Il Giudice
IA IA AS
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VENEZIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA IA Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al n. R.G. 8672/2022, promossa da:
, con l'avv. Massimo Da Ronch Parte_1
Opponente
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Controparte_1
AF LO e EA TI
Opposta
nel giudizio di opposizione al D.I. n. 479/2023
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
All'udienza collegiale dell'11 dicembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa, riassegnata giusta provvedimento presidenziale del 22 ottobre 2025, è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Col decreto in epigrafe, regolarmente notificato ed emesso dal Tribunale di Venezia, veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 8.263,14, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
La società ricorrente, a supporto della sua istanza, affermava che: - il credito traeva origine dal mancato pagamento delle rate residue del prestito personale denominato “Credit Express Compact” (contratto n. 9583901), concesso da in data 5.11.2019, nonché dal saldo finale di liquidazione del conto CP_2 corrente ordinario n. 102551201 (cfr. docc.ti 9/11, fascicolo monitorio;
CP_1
- nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, era divenuta titolare del credito azionato dal momento che, in forza di atto di cessione del 17.6.2021 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le aveva ceduto un CP_3 portafoglio di crediti in blocco, comprensivo anche di quello oggetto di ingiunzione verso il sig. . Pt_1
2. Avverso il decreto ha proposto opposizione l'ingiunto chiedendo di:
“…
in via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale in capo a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito, in via principale, -accertarsi e dichiararsi la carenza di prova documentale del credito ingiunto offerta in sede monitoria da e, comunque, per tutti i Controparte_1 motivi esposti in atti;
-accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola di pattuizione degli interessi nel contratto di prestito personale concluso in data 5.11.2019 tra il sig. e , nonché la difformità dell'importo Pt_1 CP_3 della rata addebitata in data 11.12.2019 al sig. rispetto a quello – inferiore - Pt_1 previsto contrattualmente, rideterminando l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto di prestito in parola sulla base della riqualificazione contabile del medesimo in regime del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117 Tub (d. Lgs. n. 385/1993); e, conseguentemente, -condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla restituzione e/o pagamento a favore del sig. Parte_1
, di tutte le somme corrisposte da quest'ultimo in eccedenza, nella misura
[...] determinata a seguito del ricalcolo degli interessi secondo il tasso legale o secondo il disposto dell'art. 117, comma 7, Tub, pari a complessivi Euro 970,16, anche da compensarsi eventualmente con il credito che dovesse venire accertato a favore di CP_1
pag. 2/8 ovvero alla restituzione e/o al pagamento di quella diversa maggiore o Controparte_1 minore somma, che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, oltre in ogni caso agli interessi dal dì del dovuto sino al giorno del completo soddisfo;
e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e inefficacia del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia in data 27.2.2023, nell'ambito del giudizio n.
1557/2023 r.g., n. 479/2023 Ing., qui opposto, da revocarsi, e la conseguente inammissibilità della pretesa azionata in via monitoria dalla stessa società, per i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge (Iva, CpA 4% e rimborso spese generali 15 %).” (cfr. testualmente dall'atto di opposizione).
Si è costituita in giudizio l'opposta che ha chiesto di:
“…
- In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 479/2023 del 01/03/2023
RG n. 1557/2023 emesso dal Tribunale di Venezia In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre
Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale, In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
[...] in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. Controparte_1 [...]
In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di Pt_1 mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto infondate in fatto e in diritto per Controparte_1 tutti i motivi indicati in narrativa. In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig.
[...]
condannare la società al pagamento del minor Pt_1 Controparte_1 importo ritenuto di giustizia.” (cfr. comparsa).
pag. 3/8 Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto, la causa è stata rimessa in decisione e, poi, pervenuta all'udienza dell'11.12.2025, celebrata in modalità scritta, è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato divenutone assegnatario il precedente 22.10.2025, giusta provvedimento tabellare in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. ha proposto opposizione al decreto in epigrafe per i seguenti motivi: Parte_1
“I) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E DI TITOLARITÀ DEL CREDITO IN
CAPO ALLA CESSIONARIA .”; Controparte_1
II) II.CARENZA DI PROVA SCRITTA DEL CREDITO AZIONATO. INIDONEITÀ E
INSUFFICIENZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA KRUK
INVESTIMENTI CON IL RICORSO. CONSEGUENTE NULLITÀ DEL DECRETO
INGIUNTIVO;
III) III.-VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA NEI
CONTRATTI BANCARI E DI CREDITO AL CONSUMO (ART. 117 TUB E ART. 125
BIS TUB). III.1.-Mancata allegazione del piano di ammortamento del prestito personale. Indeterminatezza e/o indeterminabilità della relativa pattuizione degli interessi. III.2.-Importo della rata rimborsata difforme da quanto previsto nel contratto di prestito”.
4. Il primo motivo di opposizione, nella parte in cui incorpora l'eccepito difetto di prova della titolarità del credito dell'attrice in monitorio, è fondato e va accolto;
il suo accoglimento determina l'assorbimento di tutti gli altri motivi.
Va premesso che ha agito in monitorio, dichiarandosi titolare del Controparte_1 credito azionato in quanto divenutane cessionaria a seguito di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco, accordo concluso in data 17 giugno 2021 e successivo atto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 17 settembre 2021 con e con efficacia economica in data 22 settembre Controparte_3
2021, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n.
pag. 4/8 130/1999 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In forza di tali accordi, per l'appunto, essa sarebbe divenuta titolare, a titolo oneroso e pro-soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità di e derivanti da contratti di credito Controparte_3 di varia tipologia. Nel ricorso monitorio ha chiarito che i relativi obblighi pubblicitari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, erano stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda
n. 118 del 05 ottobre 2021 - codice redazionale TX21AAB10336 (cfr. doc. all. n. 3 fascicolo monitorio) e che tra i crediti rientranti nella cessione erano comprese le ragioni di credito verso l'opponente, come si sarebbe evinto dal verbale di certificazione rilasciato per atto del Dott. Notaio in La Spezia, del 24 Persona_1 settembre 2021, Repertorio n. 12.097 e Raccolta n. 5.571, nonché dall'estratto della lista crediti ceduti, comprovante l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente ricorso per ingiunzione (cfr. doc. all. n. 4 – 5 fascicolo monitorio).
5. - Ebbene, dalla lettura del contratto (doc. 04, fascicolo monitorio) prodotto a conforto delle ragioni del credito formanti oggetto del decreto opposto e dalla lettura della gazzetta ufficiale che ne avrebbe pubblicizzato il trasferimento, non si ricava la cessione del credito azionato. Anzi, nel contratto notarile richiamato dall'opposta e dalla gazzetta cit. e prodotto con il doc. nr. 4 del fascicolo monitorio, manca dell'allegato in cui sono indicati i crediti ceduti. In particolare, nella gazzetta ufficiale nr. 118 del 2021, in cui è stata pubblicizzata la cessione in blocco asseritamente inclusiva del detto credito, si legge che la società opposta “…comunica di aver acquistato pro soluto da Controparte_3
…omissis…, in forza di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 17 giugno 2021 e di un atto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 17 settembre 2021, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data 22 settembre 2021, tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 22 settembre 2021, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da, inter alia, contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito o altri anticipi di varia natura, nonche' i crediti per il rimborso delle spese legali
pag. 5/8 sostenute dal Cedente per il recupero dei crediti su elencati che, alla data del 22 settembre 2021, (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con il Cedente per effetto dei quali e' intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che, alla data del 30 giugno 2021, soddisfacevano tutti i seguenti criteri: (i) originati da …omissis… Controparte_3
e (ix) inclusi nella lista depositata presso il notaio Dott. Persona_2 iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, con studio in
La Spezia, piazza Chiodo n. 14, Repertorio numero 12.097 - Raccolta numero
5.571, e ivi consultabile.” (cfr. testualmente dalla gazzetta ufficiale prodotta dall'opposta-ricorrente in monitorio).
Di conseguenza, per l'individuazione dei crediti ceduti era indispensabile produrre la lista richiamata in gazzetta, lista che non è mai stata prodotta agli atti di questo giudizio. La opposta si è infatti limitata a produrre un documento denominato “estratto lista crediti ceduti” relativo al sig. , documento non riconducibile in alcun modo al contratto di Pt_1 cessione che, a sua volta, menziona la 'lista dei crediti ceduti' come parte integrante dell'accordo intervenuto tra e Controparte_1 Controparte_3
5. In ragione delle considerazioni che precedono può pertanto ritenersi non provata la titolarità (e non la legittimazione) del credito da parte dell'opposta.
Sul punto giova richiamare l'orientamento della S.C. di Cassazione secondo cui “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n.
17944, Rv. 668451 – 01 confermata da Sez. 3 -
, Ordinanza n. 21279 del 25/07/2025 (Rv. 675742 - 02).
pag. 6/8 Nel caso di specie la notificazione delle presunte cessioni, da cui deriverebbe il credito, non è neppure esplicativa della tipologia di crediti ceduti rinviando ad una documentazione contrattuale mai esibita. Ciò dimostra l'inconsistenza della prova del credito. Invero, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr. Cass. Sez. 6, 05/11/2020, n. 24798,
Rv. 659464 - 01).
Il difetto della prova del credito dell'opposta impone il diniego della tutela giudiziaria azionata con il monitorio con conseguente accoglimento (del primo motivo) di opposizione e revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo.
Gli altri motivi di sono assorbiti.
4. Le spese della procedura seguono l'ordinario criterio della soccombenza secondo i criteri di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 e i nuovi parametri tariffari valevoli a partire dal
23/10/2022, in relazione allo scaglione commisurato al valore della causa (compreso tra da
€.
5.201 ed €. 26.000), nel valore medio.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Venezia, sezione Prima Civile, in composizione monocratica, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo nr. Parte_1
479/2023, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
479/2023 emesso in favore di Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di , spese che liquida per compensi in complessivi Parte_1
pag. 7/8 euro 5.077,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 25 dicembre 2025
Il Giudice
IA IA AS
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