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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/05/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 689 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO VENEZIANO per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale
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- attrice - contro
), titolare dell'impresa individuale denominata CP_1 C.F._1
), contumace Controparte_2 P.IVA_2
- convenuto - avente ad OGGETTO: trasporto.
CONCLUSIONI
Per In via principale: accertata e dichiarata la debenza Parte_1
da parte di in persona dell'omonimo Controparte_2
titolare, in favore di per le causali di cui in atti, della somma Parte_1 capitale di € 7.005,00= per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento del menzionato importo o il diverso, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia, oltre agli interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dal dovuto al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio , titolare Parte_1 CP_1 dell'impresa individuale denominata PARTIAMO TRAVEL SOLUTION DI POLITO
1 DANIELE, esponendo che: nei periodi 26-28/2/2022 e 14-19/4/2002 aveva eseguito, su incarico di , quale titolare dell'impresa individuale denominata CP_1
, vari servizi di trasporto Controparte_2
passeggeri; il committente non aveva pagato le fatture relative ai corrispettivi dei servizi eseguiti emesse per complessivi € 7.005,00.
Tanto esposto, ha chiesto di condannare al pagamento della somma di € CP_1
7.005,00 oltre agli interessi commerciali dal dovuto al saldo.
All'esito dell'udienza di comparizione del 23/5/2023 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza del 28/5/2025, previo rilievo dell'inosservanza del termine a comparire, è stato ordinato il rinnovo della citazione.
, nonostante il rituale rinnovo della citazione, non si è costituito ed è stato CP_1
dichiarato contumace.
Espletata l'istruttoria con l'audizione di alcuni testimoni, dopo l'udienza cartolare del
10/12/2024, con ordinanza comunicata il 13/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
1. La domanda proposta dall'attrice è fondata.
L'istruttoria espletata ha dato conferma dell'affidamento da parte di a CP_1
dei servizi di trasporto di cui alle fatture da quest'ultima Parte_1
emesse e dell'effettiva esecuzione di tali servizi da parte dell'incaricata nonché dell'accordo sul relativo corrispettivo.
In particolare, la testimone la quale, nel periodo di riferimento, Testimone_1
svolgeva presso (anche) mansioni amministrative ha Parte_1
confermato l'incarico e le prestazioni rese nonché la messaggistica prodotta dall'attrice (doc.
4) da cui risultano, oltre alla richiesta dei servizi, anche il riconoscimento del debito di cui alle fatture emesse per € 7.005,00.
Gli altri testi hanno fornito ulteriore conferma dell'esecuzione dei servizi, trattandosi degli autisti che hanno condotto gli automezzi impiegati per l'esecuzione dei trasporti su incarico di
. CP_1
A fronte della prova del contratto e dell'esecuzione dei servizi, la prova del pagamento dei corrispettivi era a carico del convenuto che, restando contumace, nulla ha dedotto in merito.
Peraltro, il contenuto dei confermati messaggi conferma anche il mancato pagamento attribuito dal committente a mancati incassi da lui subiti.
Pertanto, il convenuto va condannato ad adempiere l'obbligazione mediante il pagamento della somma di € 3.540,00 di cui alla fattura n. 43 del 28/2/2022 e della somma di € 3.465,00 di cui
2 alla fattura n.122 del 20/4/2022 di € (docc. nn. 1 e 2 del fascicolo dell'attore) per complessivi
€ 7.005,00.
Trattandosi di transazione commerciale, sono inoltre dovuti, anche prima della domanda giudiziale, gli interessi nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
2. Le spese seguono la soccombenza.
Ai fini della quantificazione del compenso, appaiono congrui i parametri minimi dati dall'applicazione della riduzione del 50% rispetto ai parametri medi, in considerazione della relativa semplicità delle questioni trattate e delle attività difensive in concreto svolte.
Pertanto, tenuto conto dei parametri dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) in base al valore della controversia, va liquidato un compenso di € 2.538,50, risultante dalla somma di € 459,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase istruttoria e € 850,50 per la fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- condanna , titolare dell'impresa individuale denominata CP_1 [...]
al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
ella somma di € 7.005,00 oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal Parte_1
giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- condanna , titolare dell'impresa individuale denominata CP_1 [...]
, al rimborso, in favore di Controparte_2 [...]
delle spese processuali che liquida in € 2.538,50 per compenso oltre Parte_1
spese forfettarie in misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA nonché oltre anticipazioni documentate (contributo unificato, spese di notifica e di citazione testi, imposta di bollo).
Così deciso in Bergamo in data 10/05/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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