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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4542 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice AR OL, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 11/12/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2897/2025 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Valente Renda, Parte_1 domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t. (rappresentata da Controparte_1
, oggi , in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante p.t.), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Radice, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso precetto notificato il 10-
18/02/2025, con cui la parte opposta, quale cessionaria del credito, ha intimato alla parte opponente il pagamento della somma complessiva di €146.441,93, oltre interessi e spese, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 3094/2017 emesso dal Tribunale di Lecce in Contr favore di ( , cedente), Controparte_4 confermato in primo grado con sentenza di rigetto dell'opposizione n. 1260/2022.
Sentenza redatta ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
1 TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
L'opposizione è infondata.
All'esito della prima udienza, con ord. 17/10/2025 è stata disattesa da questo magistrato, in difetto del fumus boni juris, l'istanza sospensiva spiegata dalla parte opponente, con la seguente motivazione:
<< osservato, nei limiti della sommarietà della cognizione di fase, che:
1) con la prima censura (“Carenza di prova della legittimazione attiva”: “nella fattispecie difetta la prova della legittimazione ad agire e dunque della titolarità del diritto di credito azionato con l'atto impugnato…sia il decreto ingiuntivo che la sentenza per cui si procede sono stati emessi in contraddittorio nei confronti di altro soggetto giuridico ( ), titolare del rapporto di conto Controparte_4 corrente dal quale riviene la presunta debitoria”), la parte opponente ha contestato la titolarità effettiva del credito in capo all'opposta/cessionaria (in forza di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco conclusa con la
[...]
ai sensi degli artt.
1-4 l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme Controparte_4 dell'art. 58, co. 2-4, TUB).
La doglianza, da qualificarsi ex art. 615 c.p.c., appare superata dalle difese e produzioni dell'opposto in seno alla comparsa di costituzione: “copia della dichiarazione (doc. 6), proveniente dalla creditrice cedente, mediante la quale si attesta e conferma
l'intervenuta cessione del credito per cui è causa, nell'ambito della più ampia operazione di cartolarizzazione in blocco, di cui all'Avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 23 dicembre 2017 – Parte Seconda –
Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B, già diffusamente richiamato dalla creditrice odierna opposta nei suoi atti di precetto;
- B) comunicazione della cessionaria, per il tramite della allora mandataria al garante (ndr, CP_2 Parte_1
, odierno opposto), ove si rende nota l'intervenuta cessione del credito in parola
[...]
(doc. 7)”.
In relazione a tale dichiarazione/attestazione rilasciata dal cedente (in merito all'esposizione debitoria del debitore principale. Il debito del garante è stato oggetto di azione monitoria;
allo stato, a seguito della sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., fondante il precetto, pende giudizio di appello nel quale è stata disattesa l'istanza di inibitoria ed è imminente la decisione), in punto di inquadramento generale, deve rilevarsi che si è al cospetto di scrittura proveniente dal terzo, in quanto tale
2 TRIBUNALE DI BARI
integrante prova atipica, liberamente contestabile dalla parte contro cui è prodotta, e con valore meramente indiziario, la cui valutazione, in caso di contestazione (peraltro carente nella fattispecie: la parte opponente si è limitata a contestare la veridicità della dichiarazione, invocando l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. del contratto di cessione: “sorge il dubbio che quella in esame sia una compravendita simulata o comunque posta in essere per aggirare norme imperative;
e tale dubbio potrebbe essere fugato solo dalla lettura del contratto, non allegato nel presente giudizio. Dunque ancora una volta si contesta l'esistenza del negozio 20/12/2017 richiamato ex adverso,
o comunque se ne contestano la natura invalida e/o simulata a tutti gli effetti di legge, con richiesta all'ill.mo Giudicante di valutare la questione anche mediante attivazione dei suoi poteri d'ufficio”), è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale fonderà il proprio convincimento avuto riguardo agli altri dati probatori e anche sulla base della logica presuntiva (ex multis, Cass., nn. 31974/2019 e 38805/2021).
Con riguardo invece allo specifico scritto in esame, la potenziale idoneità di detta dichiarazione ai fini de quibus è riconosciuta da Cass., n. 10200/2021, per cui, nel passaggio pertinente, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)”; va precisato che la parte opposta ha la disponibilità, comprovata dalla relativa notifica in uno al precetto (per come risulta dal doc. 1 allegato da parte opponente), del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Ad colorandum, quanto alla presunta natura in frode della dichiarazione, si osserva peraltro che l'aspetto attiene al piano dei rapporti tra cedente e cessionario: in caso di pagamento al cessionario/precettante non legittimato, non risulterebbe peregrino sostenere, per il debitore (che nel caso di specie si è limitato a contestare la titolarità del credito in capo al precettante, al fine di scongiurare il recupero coattivo del credito;
alcuna delibazione nel merito del credito può essere condotta da questo giudice, a fronte di titolo di formazione giudiziale esecutivo al momento del precetto, per cui pure pende giudizio di appello in fase decisoria), l'effetto liberatorio conseguente al versamento al creditore almeno apparente e il rilievo delle questioni sollevate dal debitore nell'atto oppositivo a valere, a fini precipuamente restitutori e/o risarcitori, esclusivamente nel rapporto tra i soggetti contraenti dell'operazione di cessione;
3 TRIBUNALE DI BARI
2) con la seconda censura, la parte opponente ha eccepito il “difetto di rappresentanza dell'intimante” (“si contesta agli effetti di legge anche l'esistenza dell'asserita procura concessa a per la rappresentanza in atti, anch'essa richiamata nell'intestazione CP_3 dell'atto di precetto ma non allegata o altrimenti documentata”).
La censura, da qualificarsi ex art. 615 coinvolgendo l'an soggettivo del precetto
(comunque, anche ove qualificata ex art. 617 c.p.c., è tempestiva) non integra gli estremi sospensivi, avendo la parte precettante agito in forza di poteri sussistenti
(“procura speciale con atto a rogito Notaio in data 12.3.2019, Rep. Persona_1
n. 548 - Racc. n. 396”, prodotta al doc. 2 comparsa di costituzione)>>.
Con la medesima ordinanza è stata di conseguenza disattesa, alla luce di quanto esposto a sostegno del rigetto dell'istanza di sospensione, <l'istanza di parte opponente avanzata nella memoria istruttoria ex art. 210 c.p.c., in relazione al contratto di cessione, risultando la richiesta esplorativa e comunque non necessaria, oltre che afferente ad attività allegatoria di parte opposta nell'alveo dell'assolvimento degli oneri probatori di pertinenza allo stato assolti aliunde>>.
La causa, <natura documentale>>, è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa è pervenuta quindi all'udienza odierna, in cui viene decisa ai sensi art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie finali, depositate da entrambe le parti).
Orbene, l'opposizione (come detto correttamente qualificata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per il tenore delle doglianze) merita le sorti del rigetto, per le ragioni già puntualmente esposte da questo magistrato nella citata ord. 17/10/2025 ai fini del vaglio, poi reiettivo, dell'istanza cautelare ex art. 615, co. 1, c.p.c.; ragioni da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti e più convincenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti (per completezza, è del tutto irrilevante ai presenti fini la pendenza del giudizio di impugnazione del titolo).
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due).
4 TRIBUNALE DI BARI
Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 26/02/2025, da Parte_1
nei confronti di , rappresentata come in epigrafe, ogni
[...] Controparte_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) NA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in €9.142,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 11/12/2025
Il Giudice
AR OL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice AR OL, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 11/12/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2897/2025 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Valente Renda, Parte_1 domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t. (rappresentata da Controparte_1
, oggi , in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante p.t.), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Radice, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso precetto notificato il 10-
18/02/2025, con cui la parte opposta, quale cessionaria del credito, ha intimato alla parte opponente il pagamento della somma complessiva di €146.441,93, oltre interessi e spese, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 3094/2017 emesso dal Tribunale di Lecce in Contr favore di ( , cedente), Controparte_4 confermato in primo grado con sentenza di rigetto dell'opposizione n. 1260/2022.
Sentenza redatta ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
1 TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
L'opposizione è infondata.
All'esito della prima udienza, con ord. 17/10/2025 è stata disattesa da questo magistrato, in difetto del fumus boni juris, l'istanza sospensiva spiegata dalla parte opponente, con la seguente motivazione:
<< osservato, nei limiti della sommarietà della cognizione di fase, che:
1) con la prima censura (“Carenza di prova della legittimazione attiva”: “nella fattispecie difetta la prova della legittimazione ad agire e dunque della titolarità del diritto di credito azionato con l'atto impugnato…sia il decreto ingiuntivo che la sentenza per cui si procede sono stati emessi in contraddittorio nei confronti di altro soggetto giuridico ( ), titolare del rapporto di conto Controparte_4 corrente dal quale riviene la presunta debitoria”), la parte opponente ha contestato la titolarità effettiva del credito in capo all'opposta/cessionaria (in forza di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco conclusa con la
[...]
ai sensi degli artt.
1-4 l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme Controparte_4 dell'art. 58, co. 2-4, TUB).
La doglianza, da qualificarsi ex art. 615 c.p.c., appare superata dalle difese e produzioni dell'opposto in seno alla comparsa di costituzione: “copia della dichiarazione (doc. 6), proveniente dalla creditrice cedente, mediante la quale si attesta e conferma
l'intervenuta cessione del credito per cui è causa, nell'ambito della più ampia operazione di cartolarizzazione in blocco, di cui all'Avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 23 dicembre 2017 – Parte Seconda –
Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B, già diffusamente richiamato dalla creditrice odierna opposta nei suoi atti di precetto;
- B) comunicazione della cessionaria, per il tramite della allora mandataria al garante (ndr, CP_2 Parte_1
, odierno opposto), ove si rende nota l'intervenuta cessione del credito in parola
[...]
(doc. 7)”.
In relazione a tale dichiarazione/attestazione rilasciata dal cedente (in merito all'esposizione debitoria del debitore principale. Il debito del garante è stato oggetto di azione monitoria;
allo stato, a seguito della sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., fondante il precetto, pende giudizio di appello nel quale è stata disattesa l'istanza di inibitoria ed è imminente la decisione), in punto di inquadramento generale, deve rilevarsi che si è al cospetto di scrittura proveniente dal terzo, in quanto tale
2 TRIBUNALE DI BARI
integrante prova atipica, liberamente contestabile dalla parte contro cui è prodotta, e con valore meramente indiziario, la cui valutazione, in caso di contestazione (peraltro carente nella fattispecie: la parte opponente si è limitata a contestare la veridicità della dichiarazione, invocando l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. del contratto di cessione: “sorge il dubbio che quella in esame sia una compravendita simulata o comunque posta in essere per aggirare norme imperative;
e tale dubbio potrebbe essere fugato solo dalla lettura del contratto, non allegato nel presente giudizio. Dunque ancora una volta si contesta l'esistenza del negozio 20/12/2017 richiamato ex adverso,
o comunque se ne contestano la natura invalida e/o simulata a tutti gli effetti di legge, con richiesta all'ill.mo Giudicante di valutare la questione anche mediante attivazione dei suoi poteri d'ufficio”), è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale fonderà il proprio convincimento avuto riguardo agli altri dati probatori e anche sulla base della logica presuntiva (ex multis, Cass., nn. 31974/2019 e 38805/2021).
Con riguardo invece allo specifico scritto in esame, la potenziale idoneità di detta dichiarazione ai fini de quibus è riconosciuta da Cass., n. 10200/2021, per cui, nel passaggio pertinente, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)”; va precisato che la parte opposta ha la disponibilità, comprovata dalla relativa notifica in uno al precetto (per come risulta dal doc. 1 allegato da parte opponente), del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Ad colorandum, quanto alla presunta natura in frode della dichiarazione, si osserva peraltro che l'aspetto attiene al piano dei rapporti tra cedente e cessionario: in caso di pagamento al cessionario/precettante non legittimato, non risulterebbe peregrino sostenere, per il debitore (che nel caso di specie si è limitato a contestare la titolarità del credito in capo al precettante, al fine di scongiurare il recupero coattivo del credito;
alcuna delibazione nel merito del credito può essere condotta da questo giudice, a fronte di titolo di formazione giudiziale esecutivo al momento del precetto, per cui pure pende giudizio di appello in fase decisoria), l'effetto liberatorio conseguente al versamento al creditore almeno apparente e il rilievo delle questioni sollevate dal debitore nell'atto oppositivo a valere, a fini precipuamente restitutori e/o risarcitori, esclusivamente nel rapporto tra i soggetti contraenti dell'operazione di cessione;
3 TRIBUNALE DI BARI
2) con la seconda censura, la parte opponente ha eccepito il “difetto di rappresentanza dell'intimante” (“si contesta agli effetti di legge anche l'esistenza dell'asserita procura concessa a per la rappresentanza in atti, anch'essa richiamata nell'intestazione CP_3 dell'atto di precetto ma non allegata o altrimenti documentata”).
La censura, da qualificarsi ex art. 615 coinvolgendo l'an soggettivo del precetto
(comunque, anche ove qualificata ex art. 617 c.p.c., è tempestiva) non integra gli estremi sospensivi, avendo la parte precettante agito in forza di poteri sussistenti
(“procura speciale con atto a rogito Notaio in data 12.3.2019, Rep. Persona_1
n. 548 - Racc. n. 396”, prodotta al doc. 2 comparsa di costituzione)>>.
Con la medesima ordinanza è stata di conseguenza disattesa, alla luce di quanto esposto a sostegno del rigetto dell'istanza di sospensione, <l'istanza di parte opponente avanzata nella memoria istruttoria ex art. 210 c.p.c., in relazione al contratto di cessione, risultando la richiesta esplorativa e comunque non necessaria, oltre che afferente ad attività allegatoria di parte opposta nell'alveo dell'assolvimento degli oneri probatori di pertinenza allo stato assolti aliunde>>.
La causa, <natura documentale>>, è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa è pervenuta quindi all'udienza odierna, in cui viene decisa ai sensi art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie finali, depositate da entrambe le parti).
Orbene, l'opposizione (come detto correttamente qualificata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per il tenore delle doglianze) merita le sorti del rigetto, per le ragioni già puntualmente esposte da questo magistrato nella citata ord. 17/10/2025 ai fini del vaglio, poi reiettivo, dell'istanza cautelare ex art. 615, co. 1, c.p.c.; ragioni da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti e più convincenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti (per completezza, è del tutto irrilevante ai presenti fini la pendenza del giudizio di impugnazione del titolo).
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due).
4 TRIBUNALE DI BARI
Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 26/02/2025, da Parte_1
nei confronti di , rappresentata come in epigrafe, ogni
[...] Controparte_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) NA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in €9.142,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 11/12/2025
Il Giudice
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