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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, dott. Andrea Basta, all'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.6673/2022 R.G. tra
nato il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesca Giulia De Pace come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso opponente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Maria Teresa Petrucci e Mariateresa Nasso come da procura generale allegata alla memoria difensiva
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Ida Giannelli come da procura speciale allegata alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.06.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n.05920229002465287000, notificata in data
07.06.2022, con specifico riferimento ai crediti riportati nei seguenti avvisi di pagamento emessi per il presunto mancato pagamento di contributi previdenziali tra il 2010 ed il 2019: 1) n. 3592012
0000626090000; 2) n. 35920120003402851000; 3) n. 35920130004266623000; 4) n. 3592014
0001197707000; 5) n. 35920140003029504000; 6) n. 35920140005798270000; 7) n. 3592015
0001677747000; 8) n. 35920160001348889000; 9) n. 35920170002092771000; 10) n. 3592018
0000674811000; 11) n. 35920180005682756000; 12) n. 35920190002426123000; 13) n. 3592019
0005382614000.
A sostegno dell'opposizione, contestava la fondatezza della pretesa creditoria deducendo di aver cessato la propria attività commerciale in data 30.06.2009, di aver receduto dal contratto di locazione stipulato per l'esercizio dell'attività commerciale, di aver ceduto il proprio registratore di cassa in data 21.09.2010 e di aver altresì provveduto alla cancellazione della partita Iva in data 09.06.2014, come da documentazione in atti (v. allegati fascicolo ricorrente). Eccepiva, inoltre, l'omessa notifica degli avvisi di addebito opposti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, l' deduceva di aver provveduto, in data 26.07.2022, alla cancellazione CP_1 della ricorrente dalla Gestione previdenziale dei Commercianti con decorrenza dal 31.12.2009 ed al conseguente annullamento di tutti gli addebiti contributivi successivi a tale data.
Costituitasi in giudizio invocava il rigetto dell'opposizione per manifesta Controparte_2 infondatezza in fatto ed in diritto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
È documentalmente provato che, con provvedimento del 26.07.2022, l'opponente sia stato cancellato dalla gestione commercianti dell' alla data del 31.12.2009 (cfr. la documentazione allegata alla CP_1
CP_ memoria difensiva dell' , con conseguente annullamento degli avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre considerare che l'annullamento è stato disposto dopo l'instaurazione del giudizio. Ne consegue che parte istante si è vista costretta ad opporre l'intimazione di pagamento con specifico riferimento agli avvisi di addebito surrichiamati nel breve termine decadenziale normativamente previsto, onde dette spese, liquidate in € 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della CP_1 soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate in € 3.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese processuali nel rapporto tra le altre parti processuali.
Lecce, 26.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)