Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/01/2023, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 00178/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cannarozzo, con domicilio digitale come da pec risultante dai registri di giustizia;
contro
Ministero dell'interno - Questura di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da pec risultante dai registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. N. -OMISSIS- del 30.11.2016, con il quale il Questore di Agrigento non ha accolto l’istanza intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udita nell’udienza straordinaria del 12 dicembre 2022 l’avv. D. Cannarozzo per la parte ricorrente; nessuno presente per la parte pubblica;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il provvedimento impugnato reca il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia motivato in ragione della convivenza del ricorrente con il figlio, a carico del quale risulta un procedimento penale per il reato di cui all’art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990.
2.- Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 r.d. n. 773 del 1931 ed il complessivo difetto di motivazione in considerazione dell’(asserita) carenza di un pericolo di abuso dell’arma e considerato che il figlio del ricorrente avrebbe già presentato istanza di trasferimento della residenza.
3.- Il Ministero dell’interno, pur costituitosi in giudizio, si è limitato al deposito di documenti.
4.- All’udienza straordinaria del 12 dicembre 2022, presente il procuratore di parte ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
6.- Correttamente l’Amministrazione ha adottato l’impugnato provvedimento in presenza di una situazione familiare non compatibile con il possesso delle armi. Il figlio del ricorrente non solo risulta interessato da procedimento penale ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ma è stato anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti (cfr. deposito di parte pubblica del 25 maggio 2017).
L'Amministrazione è titolare, nella materia delle licenze di polizia in generale e in particolare del rilascio del porto d'armi, di un'ampia discrezionalità strumentale nel valutare l'insussistenza dei requisiti di buona condotta e di affidamento nel non abuso delle armi, che, ai sensi dell'art. 43 co. 2 T.U.L.P.S., può legittimare il diniego (o anche la revoca) della chiesta licenza di polizia in vista della migliore tutela del preminente interesse pubblico alla incolumità e sicurezza dei cittadini; e, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie; ne consegue che "il provvedimento emesso è insindacabile in sede di legittimità, salvi evidenti profili di travisamento dei presupposti del provvedere, irragionevolezza e non adeguatezza allo scopo perseguito".
Le esigenze cautelari e di prudenza dell’Amministrazione erano, nel caso di specie, ampiamente giustificate.
7.- Il ricorso va, dunque, rigettato.
8.- Va confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con onere del ricorrente di depositare documentazione circa la persistenza dei requisiti.
9.- Gli specifici profili della controversia consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione seconda), rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022, in collegamento simultaneo da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente FF, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
Antonino Scianna, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.