CASS
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 40988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40988 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA SI CC - 06/11/2025 R.G.N. 22471/2025 RM US SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RO nato a [...] il [...] NI RI IA nata a [...] il [...] CIAMPA' NA nata a [...] il [...] avverso il decreto del 21/05/2025 della Corte di appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 21 maggio 2025 la Corte di appello di Bologna, sezione misure di prevenzione, ha respinto l'impugnazione proposta dai terzi intestatari RI ZZ, MA IA NI e LO AM avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna, in data 13 maggio 2024, ha disposto la confisca di vari beni intestati alla AM, alla NI e alla Agritur società agricola a r.l., perché ritenuti nella disponibilità di US ZZ, soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in quanto condannato quale partecipe, sin dal 2006, di un’associazione di ‘ndrangheta, e intestati solo fittiziamente ai predetti soggetti. La Corte ha respinto l’appello proposto dalla AM, moglie del sorvegliato speciale, rilevando che, anche alla luce della documentazione da lei presentata, risulta sussistente una rilevante sproporzione reddituale, avendo ella percepito, prima del matrimonio, celebrato nel 2015, e in costanza di questo, redditi molto modesti e non tali da consentire di superare il forte deficit familiare, calcolato sulla base dei redditi leciti, sproporzione incompatibile con l’acquisto dei beni confiscati, un'immobile e un’autovettura pagati una somma complessiva di circa 30.000 euro. Ha ritenuto, quindi, non provato che ella godesse di risorse proprie, provenienti dal lavoro o dalla famiglia di origine, e di conseguenza logica la deduzione del Tribunale, di un impiego di risorse provenienti dall’attività illecita del coniuge o comunque di redditi non dichiarati;
ha altresì ritenuto valutata correttamente tale sproporzione reddituale, in base agli indici ISTAT, evidenziando peraltro che essa risultava sussistente anche usando, come parametro, l’indice di povertà assoluta. La fittizietà dell’intestazione, poi, per Penale Sent. Sez. 1 Num. 40988 Anno 2025 Presidente: AN GI Relatore: SI LA Data Udienza: 06/11/2025 gli stretti familiari è presunta sulla base della sola assenza di redditi propri, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 159/2011, e tale presunzione rende non necessario l’accertamento di ulteriori elementi a dimostrazione della stessa. La Corte ha altresì respinto l’appello di RI ZZ e MA IA NI, genitori del sorvegliato speciale, affermando che la fittizietà dell'intestazione ad essi dei terreni confiscati, acquistati in realtà dalla Agritur a r.l., è provata dalla loro pressoché totale assenza di redditi leciti, dalla abitualità con cui il proposto intestava ai suoi familiari i beni in sua disponibilità, e dalla logicità della deduzione atteso che i genitori, benché non ricompresi nella previsione dell’art. 19 d.lgs. n. 159/2011, si trovano in una posizione assimilabile ai familiari più stretti, non avendo essi smentito, con allegazioni contrarie, l’ipotesi di una provenienza non lecita del capitale investito. L'acquisto dei terreni, inoltre, è stato compiuto dalla società agricola, ritenuta costituita con denaro proveniente dal sorvegliato speciale e perciò di provenienza illecita, con conseguente confiscabilità di tutto il suo patrimonio.
1. Avverso il decreto hanno proposto ricorso RI ZZ e MA IA NI, per mezzo dei loro difensori avv. Mario Prato e VA Vianello TI, articolando un unico motivo, e LO AM, per mezzo dei suoi difensori avv. Luigi Antonio MB e VA Vianello TI, articolando anch’ella un unico motivo.
2.1 I ricorrenti ZZ e NI deducono la violazione di legge, con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen., 10, 24 e 27 d.lgs. n. 159/2011. Il decreto viola l'art. 125 cod. proc. pen., stante l'assoluta mancanza di motivazione sui punti oggetto dell’appello, in particolare la datazione dell’acquisizione dei terreni da parte dei ricorrenti, il loro effettivo costo, gli autori della acquisizione, la costituzione ed operatività della Agritur soc. agr. a r.l. La Corte, pur riconoscendo che per i genitori non vale la presunzione stabilita dall’art. 19 d.lgs. n. 159/2011, non ha effettuato alcuna valutazione circa l’effettiva correlazione tra il momento genetico di acquisizione dei beni o dell’impiego delle risorse, e la manifestazione di pericolosità sociale del proposto: non ha tenuto conto del possesso dei terreni da parte dei ricorrenti, risalente a molti anni prima della loro formale acquisizione, del fatto che essi sono stati acquistati con previsione di pagamento rateale del prezzo, del fatto che la società Agritur è stata costituita solo per semplificare l’acquisto, avvenuto con fondi leciti. Non sussiste alcuna sproporzione tra il costo dell’acquisto e le disponibilità dei ricorrenti, perché uno dei terreni è stato acquistato dalla società, che aveva risorse proprie, e l’altro mediante un accordo con l’ente proprietario che prevede il pagamento posticipato, e la Corte non ha dimostrato quale sarebbe stato l’apporto del sorvegliato speciale, per l’acquisto dei terreni, e quante o quali risorse illecite sarebbero state impiegate.
2.2. La ricorrente AM deduce che, nel decreto impugnato, non vi è alcuna motivazione che dimostri la riferibilità a suo marito dei beni a lei intestati, ovvero che dimostri l’impiego di risorse illecite per l’acquisto, essendo stata dimostrata la sua autonoma disponibilità di redditi leciti, tali da consentire l’acquisto dei beni confiscati, con riferimento al periodo successivo al matrimonio essendo ovviamente neutra, per lei, la sperequazione reddituale del proposto antecedente a tale evento. E’ errato anche il riferimento agli indici ISTAT, per valutare la sproporzione, essendo questi fondati su una media nazionale e inidonei, quindi, a provare da soli la sproporzione, essendo per esempio assenti, nella famiglia della ricorrente, le spese per l’abitazione, già di proprietà, e per viaggi e trasporti.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono infondati, e devono essere rigettati.
2. I ricorrenti ZZ e NI lamentano l'omessa motivazione su molti punti del loro appello, ma il decreto è sufficientemente motivato, con riferimento alla indicazione della sussistenza degli elementi che consentono di ritenere fittizia l'intestazione dei beni confiscati alla NI e alla società agricola Agritur a r.l. Non vi è dubbio che «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca di cui all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - a differenza di quanto previsto per i beni nella titolarità del coniuge, dei figli e dei conviventi, nei confronti dei quali la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti - la disponibilità da parte del proposto di beni formalmente intestati a soggetti terzi, privi di risorse economiche proprie, richiede che siano acquisiti specifici elementi di prova del carattere fittizio dell'intestazione» (Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, Rv. 284608). Il decreto, però, si è conformato a tale principio, indicando gli specifici elementi di prova, relativi non soltanto agli odierni ricorrenti, ma soprattutto alla società agricola formalmente costituita dalla NI, essendo tale società l'acquirente dei beni immobili confiscati, ed essendo gli altri beni oggetto di confisca riferibili anch'essi alla medesima società.
2.1. Il primo e rilevante elemento di prova è stato individuato, dalla Corte di appello, nella assoluta mancanza di redditi da parte dei genitori del sorvegliato speciale e, segnatamente, della NI, che risulta avere costituito la società, nell'aprile 2017, versando il capitale sociale di € 10.000. L'assenza di redditi da parte del familiare, che nel caso dei due ricorrenti è provata anche per gli anni antecedenti al 2017, è stata logicamente ritenuta costituire un elemento significativo della fittizietà della intestazione a costoro di qualunque operazione di carattere finanziario e di qualunque acquisto o investimento, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la sproporzione tra il valore di un bene o di un'attività economico-finanziaria ed il reddito del terzo intestatario costituisce un indice sintomatico della fittizietà di tale intestazione» (Sez. 6, n. 45110 del 19/07/2017, Rv. 271382). Nel presente caso la sproporzione è stata ritenuta sussistente anche con riferimento alle operazioni compiute dalla società, che risulta avere acquistato, nel marzo 2018, un terreno per il prezzo di € 40.000, interamente versato mediante assegni, e nel novembre successivo dei terreni per il prezzo di € 126.000, da pagarsi ratealmente: non è stata individuata né riferita la lecita provenienza dei fondi necessari per tali operazioni, che appaiono fortemente sproporzionate rispetto al capitale sociale e alla capacità economica della società, nonché alla capacità economica della NI, intestataria delle sue quote. L'affermazione dei ricorrenti, secondo cui dovrebbe tenersi conto dell'anteriorità del possesso di quei terreni da parte dei due ricorrenti, risalente nel tempo, è del tutto infondata, dal momento che l'operazione rilevante, ai fini della confisca a carico di un terzo, è il momento genetico dell'intestazione del bene, in questo caso conseguente all'acquisto della proprietà, avvenuto in epoca di pericolosità sociale del proposto e di sproporzione reddituale da parte degli intestatari ritenuti fittizi. Il dilazionamento del tempo del pagamento necessario per l'acquisto della proprietà è del tutto irrilevante, sia perché uno dei terreni confiscati è stato in realtà pagato già per intero, come sopra precisato, sia perché il pagamento degli altri terreni richiede il versamento annuo di una rata che, per quanto di modesto importo, rimane fortemente sproporzionata rispetto alla capacità reddituale dei due ricorrenti, che secondo il decreto è sempre stata, quasi costantemente, pari a zero.
2.2. Un altro elemento di prova della fittizietà dell'intestazione è stato individuato nel 3 rapporto di parentela tra il sorvegliato speciale e i due ricorrenti. Questa Corte ha affermato che «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, i rapporti di parentela, affinità e convivenza diversi da quelli indicati dall'art. 26, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, pur non comportando una presunzione relativa, integrano una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica» (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Rv. 281611). La Corte di appello ha ribadito l'insussistenza di una presunzione di intestazione fittizia, ma ha valutato, con motivazione logica, che dal rapporto di parentela, dalla totale mancanza di reddito dei genitori e dalla abitualità del proposto di intestare fittiziamente al padre le società a lui riferibili, è lecito dedurre la provenienza da quest'ultimo delle somme impiegate dai genitori per qualunque operazione economica.
2.3. Un fondamentale elemento di prova, infine, è stato individuato nella ritenuta provenienza dal sorvegliato speciale della somma versata dalla NI per la costituzione della società agricola. A fronte della sproporzione reddituale, che rendeva la donna incapace di versare la somma di € 10.000 per la costituzione della società, il decreto impugnato, riportandosi alla valutazione del Tribunale della prevenzione, ha ritenuto provato che la somma sia stata fornita dal proposto, perché nel gennaio 2018 la società, costituita solo pochi mesi prima, ha inviato la somma di € 10.000 alla ZZ Group, società appartenente a quest'ultimo. La valutazione che questa operazione confermi la tesi della provenienza dal predetto della somma impiegata per la costituzione della società agricola è logica, e conseguente alla mancanza di giustificazioni per tale esborso. I ricorrenti, infatti, non si sono confrontati con questa operazione, da loro neppure menzionata, ed essa, pertanto, è stata logicamente ritenuta costituire la restituzione dell'importo versato per la costituzione della società al soggetto che lo aveva messo a disposizione. La Corte di appello, pertanto, ha logicamente ritenuto che la società agricola Agritur a r.l. sia stata costituita dal sorvegliato speciale, con denaro da lui proveniente. La deduzione di una provenienza illecita del capitale iniziale e di una riconducibilità della società al proposto, ritenuto soggetto pericoloso ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, lett b) del d.lgs. n. 159/2011, legittima la confisca dell'intera società, delle sue quote e di tutte le sue proprietà, come disposto dal Tribunale della prevenzione. Secondo questa Corte, infatti, «È legittima la confisca di prevenzione di una società, acquisita dal proposto nel periodo di accertata pericolosità, la cui attività sia caratterizzata sin dall'origine dall'impiego sproporzionato di risorse illecite in misura tale da viziare geneticamente l'operatività dell'ente, divenuto il risultato di siffatto impiego, rendendo indistinguibile l'attività illecita da quella lecita» (Sez. 6, n. 43447 del 06/07/2017, Rv. 271486).
2.4. La fittizietà delle intestazioni dei beni confiscati ai genitori del sorvegliato speciale o alla società agricola Agritur a r.l., pertanto, è stata motivata con argomentazioni approfondite, logiche e non contraddittorie. L'affermazione di una violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, risulta perciò infondata, ed il ricorso, consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, deve essere rigettato.
3. La ricorrente AM, moglie del sorvegliato speciale, lamenta la mancanza o apparenza della motivazione del decreto impugnato, in ordine alla sussistenza della sproporzione reddituale, avendo ella dimostrato di avere goduto, in costanza di matrimonio, di redditi propri tali da consentire l'acquisto dei beni confiscati, e in ordine alla disponibilità di tali beni da parte del coniuge. La ricorrente non si confronta adeguatamente con il decreto impugnato, in quanto esso 4 risulta avere tenuto conto delle contestazioni indicate, formulate già nell'atto di appello, e le ha respinte con argomentazione logica e approfondita.
3.1. In merito alla capacità reddituale della donna, la Corte di appello evidenzia che dalla documentazione prodotta al Tribunale della prevenzione ella risulta avere lavorato solo occasionalmente, prima del matrimonio, rendendo così impossibile ipotizzare che abbia conseguito un reddito personale significativo, utilizzandolo poi per gli acquisti contestati, effettuati in costanza di matrimonio;
negli anni successivi al matrimonio, poi, i suoi redditi lordi sono stati sempre modesti, incompatibili con l'esborso delle somme necessarie per effettuare tali acquisti. La ricorrente contesta solo genericamente questa valutazione della Corte di appello, lamentando che essa si fondi sulla sperequazione reddituale calcolata a carico del sorvegliato speciale per gli anni antecedenti al matrimonio, in cui ella non era neppure convivente con quest'ultimo. La Corte, in realtà, pur facendo riferimento anche alla sperequazione reddituale del coniuge antecedente al matrimonio, ha tenuto conto dei redditi leciti dimostrati dalla ricorrente, goduti dal 2015 in poi, per affermare che essi sono del tutto insufficienti a giustificare gli esborsi in questione, dovendo necessariamente essere utilizzati anche per il mantenimento della famiglia, stante l'assenza di altri redditi leciti, percepiti dal nucleo familiare di nuova formazione. Nel decreto, infatti, si evidenzia che il reddito familiare del sorvegliato speciale è risultato sempre negativo, e la sperequazione calcolata nel 2015, già molto elevata, è andata sempre aumentando, in modo esponenziale: è documentalmente dimostrata, pertanto, l'affermazione che i redditi leciti apportati dalla ricorrente non sono stati tali da coprire le ordinarie spese familiari, essendo la sperequazione aumentata di oltre 60.000 euro nel solo periodo tra il 2015 e il 2016, e di importi analoghi negli anni successivi, fino al 2018. Logicamente, perciò, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non godesse di redditi leciti tali da consentirle di effettuare, nel 2018, gli acquisti dei beni confiscati. La valutazione secondo cui tale mancanza di redditi propri, e quindi la sproporzione tra il valore degli acquisti effettuati e il reddito personale e familiare della ricorrente, costituisce un indice sintomatico della fittizietà dell'intestazione di tali beni a lei stessa, è legittima e conforme alla giurisprudenza di legittimità, come ribadito al superiore paragrafo 2.1., le cui considerazioni devono intendersi qui richiamate. Del tutto infondata è la censura in merito alle modalità di valutazione della sperequazione, che secondo la ricorrente sarebbe stata erroneamente effettuata sulla base degli indici ISTAT: questa Corte ha più volte affermato che l'ammontare della spesa media familiare, calcolata in base ai parametri ISTAT, «riveste mero valore indiziario» (Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Rv. 283559), ma la Corte di appello ha evidenziato che la sproporzione reddituale accertata, anche con riferimento al periodo di convivenza della ricorrente con il sorvegliato speciale, è di tale entità da risultare sussistente anche tenendo conto della spesa media di un nucleo familiare che viva in una condizione di povertà assoluta, condizione peralro non riscontrata a carico della famiglia ZZ-AM. Questa valutazione è logica e fondata su un dato oggettivo e non contestato dalla ricorrente: il calcolo effettuato sulla base degli indici ISTAT, comprendente le spese per l'abitazione e i viaggi, asseritamente non sostenute dai due coniugi, porta ad una sperequazione reddituale che, negli anni dal 2015 al 2018, non è stata mai inferiore a 50.000 euro annui, per cui anche un calcolo effettuato sulla base di indici diversi non potrebbe dare il risultato dell'assenza di sperequazione.
3.2. E' infondata anche la censura di una totale assenza di motivazione in merito 5 all'affermazione della disponibilità in capo al proposto dei beni confiscati. Il decreto impugnato ha ritenuto provata tale disponibilità sulla base dell'art. 19 d.lgs. n. 159/2011 sostenendo, conformemente a parte della giurisprudenza di legittimità, che esso consente di ritenerla presunta da parte del coniuge, dei figli e di altri soggetti conviventi con il proposto. Il Collegio ritiene, invero, che debba essere confermato il diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui «Dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio;
ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica» (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Rv. 279224). Questo principio appare, infatti, maggiormente aderente al testo della norma, che disciplina solo le indagini sul patrimonio del proposto, essendo la presunzione di fittizietà disciplinata dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e stabilita per i soli casi ivi descritti. Pur non configurandosi una presunzione di fittizietà delle intestazioni a favore di coniugi, figli ed altri conviventi, però, il rapporto di parentela e di stretta colleganza con il proposto deve essere ritenuto molto significativo, e tale da consentire la deduzione di tale fittizietà, in presenza di altri elementi, in particolare la mancanza di redditi propri da parte dell'intestatario. Deve ribadirsi, infatti, che «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarli alla confisca» (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, Rv. 284387). Il formale possesso di un bene da parte del coniuge, in costanza di un rapporto di convivenza di questi con il proposto, rende infatti praticamente impossibile escludere la condivisione dello stesso, e quindi la sua disponibilità anche in capo al proposto: tale deduzione opera, in particolare, quando i beni rivestono una utilità comune per entrambi i coniugi, come nel caso di quelli acquisitati dalla ricorrente, cioè un autoveicolo e un immobile già appartenente ai suoceri, ovvero quando si tratta di beni fungibili, come i vari rapporti bancari e finanziari che, in mancanza di prova contraria, devono essere ritenuti destinati al sostentamento familiare. Nel presente caso, poi, la ritenuta mancanza di redditi propri da parte della ricorrente, che nel ricorso non viene contestata con allegazioni e indicazioni concrete, rafforza la deduzione di una comune disponibilità dei beni, in quanto presumibilmente acquistati con denaro fornito dal sorvegliato speciale e perciò anche a lui appartenenti, al di là della loro formale intestazione. Anche la fittizietà delle intestazioni in favore della ricorrente, pertanto, è stata affermata dalla Corte di appello con motivazione approfondita e logica, in assenza di violazioni dell'art. 125 cod. proc. pen. e in conformità ai requisiti richiesti dal d.lgs. n. 159/2011. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono pertanto essere respinti, e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 6 Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA SI GI AN 7
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 21 maggio 2025 la Corte di appello di Bologna, sezione misure di prevenzione, ha respinto l'impugnazione proposta dai terzi intestatari RI ZZ, MA IA NI e LO AM avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna, in data 13 maggio 2024, ha disposto la confisca di vari beni intestati alla AM, alla NI e alla Agritur società agricola a r.l., perché ritenuti nella disponibilità di US ZZ, soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in quanto condannato quale partecipe, sin dal 2006, di un’associazione di ‘ndrangheta, e intestati solo fittiziamente ai predetti soggetti. La Corte ha respinto l’appello proposto dalla AM, moglie del sorvegliato speciale, rilevando che, anche alla luce della documentazione da lei presentata, risulta sussistente una rilevante sproporzione reddituale, avendo ella percepito, prima del matrimonio, celebrato nel 2015, e in costanza di questo, redditi molto modesti e non tali da consentire di superare il forte deficit familiare, calcolato sulla base dei redditi leciti, sproporzione incompatibile con l’acquisto dei beni confiscati, un'immobile e un’autovettura pagati una somma complessiva di circa 30.000 euro. Ha ritenuto, quindi, non provato che ella godesse di risorse proprie, provenienti dal lavoro o dalla famiglia di origine, e di conseguenza logica la deduzione del Tribunale, di un impiego di risorse provenienti dall’attività illecita del coniuge o comunque di redditi non dichiarati;
ha altresì ritenuto valutata correttamente tale sproporzione reddituale, in base agli indici ISTAT, evidenziando peraltro che essa risultava sussistente anche usando, come parametro, l’indice di povertà assoluta. La fittizietà dell’intestazione, poi, per Penale Sent. Sez. 1 Num. 40988 Anno 2025 Presidente: AN GI Relatore: SI LA Data Udienza: 06/11/2025 gli stretti familiari è presunta sulla base della sola assenza di redditi propri, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 159/2011, e tale presunzione rende non necessario l’accertamento di ulteriori elementi a dimostrazione della stessa. La Corte ha altresì respinto l’appello di RI ZZ e MA IA NI, genitori del sorvegliato speciale, affermando che la fittizietà dell'intestazione ad essi dei terreni confiscati, acquistati in realtà dalla Agritur a r.l., è provata dalla loro pressoché totale assenza di redditi leciti, dalla abitualità con cui il proposto intestava ai suoi familiari i beni in sua disponibilità, e dalla logicità della deduzione atteso che i genitori, benché non ricompresi nella previsione dell’art. 19 d.lgs. n. 159/2011, si trovano in una posizione assimilabile ai familiari più stretti, non avendo essi smentito, con allegazioni contrarie, l’ipotesi di una provenienza non lecita del capitale investito. L'acquisto dei terreni, inoltre, è stato compiuto dalla società agricola, ritenuta costituita con denaro proveniente dal sorvegliato speciale e perciò di provenienza illecita, con conseguente confiscabilità di tutto il suo patrimonio.
1. Avverso il decreto hanno proposto ricorso RI ZZ e MA IA NI, per mezzo dei loro difensori avv. Mario Prato e VA Vianello TI, articolando un unico motivo, e LO AM, per mezzo dei suoi difensori avv. Luigi Antonio MB e VA Vianello TI, articolando anch’ella un unico motivo.
2.1 I ricorrenti ZZ e NI deducono la violazione di legge, con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen., 10, 24 e 27 d.lgs. n. 159/2011. Il decreto viola l'art. 125 cod. proc. pen., stante l'assoluta mancanza di motivazione sui punti oggetto dell’appello, in particolare la datazione dell’acquisizione dei terreni da parte dei ricorrenti, il loro effettivo costo, gli autori della acquisizione, la costituzione ed operatività della Agritur soc. agr. a r.l. La Corte, pur riconoscendo che per i genitori non vale la presunzione stabilita dall’art. 19 d.lgs. n. 159/2011, non ha effettuato alcuna valutazione circa l’effettiva correlazione tra il momento genetico di acquisizione dei beni o dell’impiego delle risorse, e la manifestazione di pericolosità sociale del proposto: non ha tenuto conto del possesso dei terreni da parte dei ricorrenti, risalente a molti anni prima della loro formale acquisizione, del fatto che essi sono stati acquistati con previsione di pagamento rateale del prezzo, del fatto che la società Agritur è stata costituita solo per semplificare l’acquisto, avvenuto con fondi leciti. Non sussiste alcuna sproporzione tra il costo dell’acquisto e le disponibilità dei ricorrenti, perché uno dei terreni è stato acquistato dalla società, che aveva risorse proprie, e l’altro mediante un accordo con l’ente proprietario che prevede il pagamento posticipato, e la Corte non ha dimostrato quale sarebbe stato l’apporto del sorvegliato speciale, per l’acquisto dei terreni, e quante o quali risorse illecite sarebbero state impiegate.
2.2. La ricorrente AM deduce che, nel decreto impugnato, non vi è alcuna motivazione che dimostri la riferibilità a suo marito dei beni a lei intestati, ovvero che dimostri l’impiego di risorse illecite per l’acquisto, essendo stata dimostrata la sua autonoma disponibilità di redditi leciti, tali da consentire l’acquisto dei beni confiscati, con riferimento al periodo successivo al matrimonio essendo ovviamente neutra, per lei, la sperequazione reddituale del proposto antecedente a tale evento. E’ errato anche il riferimento agli indici ISTAT, per valutare la sproporzione, essendo questi fondati su una media nazionale e inidonei, quindi, a provare da soli la sproporzione, essendo per esempio assenti, nella famiglia della ricorrente, le spese per l’abitazione, già di proprietà, e per viaggi e trasporti.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono infondati, e devono essere rigettati.
2. I ricorrenti ZZ e NI lamentano l'omessa motivazione su molti punti del loro appello, ma il decreto è sufficientemente motivato, con riferimento alla indicazione della sussistenza degli elementi che consentono di ritenere fittizia l'intestazione dei beni confiscati alla NI e alla società agricola Agritur a r.l. Non vi è dubbio che «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca di cui all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - a differenza di quanto previsto per i beni nella titolarità del coniuge, dei figli e dei conviventi, nei confronti dei quali la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti - la disponibilità da parte del proposto di beni formalmente intestati a soggetti terzi, privi di risorse economiche proprie, richiede che siano acquisiti specifici elementi di prova del carattere fittizio dell'intestazione» (Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, Rv. 284608). Il decreto, però, si è conformato a tale principio, indicando gli specifici elementi di prova, relativi non soltanto agli odierni ricorrenti, ma soprattutto alla società agricola formalmente costituita dalla NI, essendo tale società l'acquirente dei beni immobili confiscati, ed essendo gli altri beni oggetto di confisca riferibili anch'essi alla medesima società.
2.1. Il primo e rilevante elemento di prova è stato individuato, dalla Corte di appello, nella assoluta mancanza di redditi da parte dei genitori del sorvegliato speciale e, segnatamente, della NI, che risulta avere costituito la società, nell'aprile 2017, versando il capitale sociale di € 10.000. L'assenza di redditi da parte del familiare, che nel caso dei due ricorrenti è provata anche per gli anni antecedenti al 2017, è stata logicamente ritenuta costituire un elemento significativo della fittizietà della intestazione a costoro di qualunque operazione di carattere finanziario e di qualunque acquisto o investimento, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la sproporzione tra il valore di un bene o di un'attività economico-finanziaria ed il reddito del terzo intestatario costituisce un indice sintomatico della fittizietà di tale intestazione» (Sez. 6, n. 45110 del 19/07/2017, Rv. 271382). Nel presente caso la sproporzione è stata ritenuta sussistente anche con riferimento alle operazioni compiute dalla società, che risulta avere acquistato, nel marzo 2018, un terreno per il prezzo di € 40.000, interamente versato mediante assegni, e nel novembre successivo dei terreni per il prezzo di € 126.000, da pagarsi ratealmente: non è stata individuata né riferita la lecita provenienza dei fondi necessari per tali operazioni, che appaiono fortemente sproporzionate rispetto al capitale sociale e alla capacità economica della società, nonché alla capacità economica della NI, intestataria delle sue quote. L'affermazione dei ricorrenti, secondo cui dovrebbe tenersi conto dell'anteriorità del possesso di quei terreni da parte dei due ricorrenti, risalente nel tempo, è del tutto infondata, dal momento che l'operazione rilevante, ai fini della confisca a carico di un terzo, è il momento genetico dell'intestazione del bene, in questo caso conseguente all'acquisto della proprietà, avvenuto in epoca di pericolosità sociale del proposto e di sproporzione reddituale da parte degli intestatari ritenuti fittizi. Il dilazionamento del tempo del pagamento necessario per l'acquisto della proprietà è del tutto irrilevante, sia perché uno dei terreni confiscati è stato in realtà pagato già per intero, come sopra precisato, sia perché il pagamento degli altri terreni richiede il versamento annuo di una rata che, per quanto di modesto importo, rimane fortemente sproporzionata rispetto alla capacità reddituale dei due ricorrenti, che secondo il decreto è sempre stata, quasi costantemente, pari a zero.
2.2. Un altro elemento di prova della fittizietà dell'intestazione è stato individuato nel 3 rapporto di parentela tra il sorvegliato speciale e i due ricorrenti. Questa Corte ha affermato che «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, i rapporti di parentela, affinità e convivenza diversi da quelli indicati dall'art. 26, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, pur non comportando una presunzione relativa, integrano una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica» (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Rv. 281611). La Corte di appello ha ribadito l'insussistenza di una presunzione di intestazione fittizia, ma ha valutato, con motivazione logica, che dal rapporto di parentela, dalla totale mancanza di reddito dei genitori e dalla abitualità del proposto di intestare fittiziamente al padre le società a lui riferibili, è lecito dedurre la provenienza da quest'ultimo delle somme impiegate dai genitori per qualunque operazione economica.
2.3. Un fondamentale elemento di prova, infine, è stato individuato nella ritenuta provenienza dal sorvegliato speciale della somma versata dalla NI per la costituzione della società agricola. A fronte della sproporzione reddituale, che rendeva la donna incapace di versare la somma di € 10.000 per la costituzione della società, il decreto impugnato, riportandosi alla valutazione del Tribunale della prevenzione, ha ritenuto provato che la somma sia stata fornita dal proposto, perché nel gennaio 2018 la società, costituita solo pochi mesi prima, ha inviato la somma di € 10.000 alla ZZ Group, società appartenente a quest'ultimo. La valutazione che questa operazione confermi la tesi della provenienza dal predetto della somma impiegata per la costituzione della società agricola è logica, e conseguente alla mancanza di giustificazioni per tale esborso. I ricorrenti, infatti, non si sono confrontati con questa operazione, da loro neppure menzionata, ed essa, pertanto, è stata logicamente ritenuta costituire la restituzione dell'importo versato per la costituzione della società al soggetto che lo aveva messo a disposizione. La Corte di appello, pertanto, ha logicamente ritenuto che la società agricola Agritur a r.l. sia stata costituita dal sorvegliato speciale, con denaro da lui proveniente. La deduzione di una provenienza illecita del capitale iniziale e di una riconducibilità della società al proposto, ritenuto soggetto pericoloso ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, lett b) del d.lgs. n. 159/2011, legittima la confisca dell'intera società, delle sue quote e di tutte le sue proprietà, come disposto dal Tribunale della prevenzione. Secondo questa Corte, infatti, «È legittima la confisca di prevenzione di una società, acquisita dal proposto nel periodo di accertata pericolosità, la cui attività sia caratterizzata sin dall'origine dall'impiego sproporzionato di risorse illecite in misura tale da viziare geneticamente l'operatività dell'ente, divenuto il risultato di siffatto impiego, rendendo indistinguibile l'attività illecita da quella lecita» (Sez. 6, n. 43447 del 06/07/2017, Rv. 271486).
2.4. La fittizietà delle intestazioni dei beni confiscati ai genitori del sorvegliato speciale o alla società agricola Agritur a r.l., pertanto, è stata motivata con argomentazioni approfondite, logiche e non contraddittorie. L'affermazione di una violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, risulta perciò infondata, ed il ricorso, consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, deve essere rigettato.
3. La ricorrente AM, moglie del sorvegliato speciale, lamenta la mancanza o apparenza della motivazione del decreto impugnato, in ordine alla sussistenza della sproporzione reddituale, avendo ella dimostrato di avere goduto, in costanza di matrimonio, di redditi propri tali da consentire l'acquisto dei beni confiscati, e in ordine alla disponibilità di tali beni da parte del coniuge. La ricorrente non si confronta adeguatamente con il decreto impugnato, in quanto esso 4 risulta avere tenuto conto delle contestazioni indicate, formulate già nell'atto di appello, e le ha respinte con argomentazione logica e approfondita.
3.1. In merito alla capacità reddituale della donna, la Corte di appello evidenzia che dalla documentazione prodotta al Tribunale della prevenzione ella risulta avere lavorato solo occasionalmente, prima del matrimonio, rendendo così impossibile ipotizzare che abbia conseguito un reddito personale significativo, utilizzandolo poi per gli acquisti contestati, effettuati in costanza di matrimonio;
negli anni successivi al matrimonio, poi, i suoi redditi lordi sono stati sempre modesti, incompatibili con l'esborso delle somme necessarie per effettuare tali acquisti. La ricorrente contesta solo genericamente questa valutazione della Corte di appello, lamentando che essa si fondi sulla sperequazione reddituale calcolata a carico del sorvegliato speciale per gli anni antecedenti al matrimonio, in cui ella non era neppure convivente con quest'ultimo. La Corte, in realtà, pur facendo riferimento anche alla sperequazione reddituale del coniuge antecedente al matrimonio, ha tenuto conto dei redditi leciti dimostrati dalla ricorrente, goduti dal 2015 in poi, per affermare che essi sono del tutto insufficienti a giustificare gli esborsi in questione, dovendo necessariamente essere utilizzati anche per il mantenimento della famiglia, stante l'assenza di altri redditi leciti, percepiti dal nucleo familiare di nuova formazione. Nel decreto, infatti, si evidenzia che il reddito familiare del sorvegliato speciale è risultato sempre negativo, e la sperequazione calcolata nel 2015, già molto elevata, è andata sempre aumentando, in modo esponenziale: è documentalmente dimostrata, pertanto, l'affermazione che i redditi leciti apportati dalla ricorrente non sono stati tali da coprire le ordinarie spese familiari, essendo la sperequazione aumentata di oltre 60.000 euro nel solo periodo tra il 2015 e il 2016, e di importi analoghi negli anni successivi, fino al 2018. Logicamente, perciò, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non godesse di redditi leciti tali da consentirle di effettuare, nel 2018, gli acquisti dei beni confiscati. La valutazione secondo cui tale mancanza di redditi propri, e quindi la sproporzione tra il valore degli acquisti effettuati e il reddito personale e familiare della ricorrente, costituisce un indice sintomatico della fittizietà dell'intestazione di tali beni a lei stessa, è legittima e conforme alla giurisprudenza di legittimità, come ribadito al superiore paragrafo 2.1., le cui considerazioni devono intendersi qui richiamate. Del tutto infondata è la censura in merito alle modalità di valutazione della sperequazione, che secondo la ricorrente sarebbe stata erroneamente effettuata sulla base degli indici ISTAT: questa Corte ha più volte affermato che l'ammontare della spesa media familiare, calcolata in base ai parametri ISTAT, «riveste mero valore indiziario» (Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Rv. 283559), ma la Corte di appello ha evidenziato che la sproporzione reddituale accertata, anche con riferimento al periodo di convivenza della ricorrente con il sorvegliato speciale, è di tale entità da risultare sussistente anche tenendo conto della spesa media di un nucleo familiare che viva in una condizione di povertà assoluta, condizione peralro non riscontrata a carico della famiglia ZZ-AM. Questa valutazione è logica e fondata su un dato oggettivo e non contestato dalla ricorrente: il calcolo effettuato sulla base degli indici ISTAT, comprendente le spese per l'abitazione e i viaggi, asseritamente non sostenute dai due coniugi, porta ad una sperequazione reddituale che, negli anni dal 2015 al 2018, non è stata mai inferiore a 50.000 euro annui, per cui anche un calcolo effettuato sulla base di indici diversi non potrebbe dare il risultato dell'assenza di sperequazione.
3.2. E' infondata anche la censura di una totale assenza di motivazione in merito 5 all'affermazione della disponibilità in capo al proposto dei beni confiscati. Il decreto impugnato ha ritenuto provata tale disponibilità sulla base dell'art. 19 d.lgs. n. 159/2011 sostenendo, conformemente a parte della giurisprudenza di legittimità, che esso consente di ritenerla presunta da parte del coniuge, dei figli e di altri soggetti conviventi con il proposto. Il Collegio ritiene, invero, che debba essere confermato il diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui «Dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio;
ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica» (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Rv. 279224). Questo principio appare, infatti, maggiormente aderente al testo della norma, che disciplina solo le indagini sul patrimonio del proposto, essendo la presunzione di fittizietà disciplinata dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e stabilita per i soli casi ivi descritti. Pur non configurandosi una presunzione di fittizietà delle intestazioni a favore di coniugi, figli ed altri conviventi, però, il rapporto di parentela e di stretta colleganza con il proposto deve essere ritenuto molto significativo, e tale da consentire la deduzione di tale fittizietà, in presenza di altri elementi, in particolare la mancanza di redditi propri da parte dell'intestatario. Deve ribadirsi, infatti, che «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarli alla confisca» (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, Rv. 284387). Il formale possesso di un bene da parte del coniuge, in costanza di un rapporto di convivenza di questi con il proposto, rende infatti praticamente impossibile escludere la condivisione dello stesso, e quindi la sua disponibilità anche in capo al proposto: tale deduzione opera, in particolare, quando i beni rivestono una utilità comune per entrambi i coniugi, come nel caso di quelli acquisitati dalla ricorrente, cioè un autoveicolo e un immobile già appartenente ai suoceri, ovvero quando si tratta di beni fungibili, come i vari rapporti bancari e finanziari che, in mancanza di prova contraria, devono essere ritenuti destinati al sostentamento familiare. Nel presente caso, poi, la ritenuta mancanza di redditi propri da parte della ricorrente, che nel ricorso non viene contestata con allegazioni e indicazioni concrete, rafforza la deduzione di una comune disponibilità dei beni, in quanto presumibilmente acquistati con denaro fornito dal sorvegliato speciale e perciò anche a lui appartenenti, al di là della loro formale intestazione. Anche la fittizietà delle intestazioni in favore della ricorrente, pertanto, è stata affermata dalla Corte di appello con motivazione approfondita e logica, in assenza di violazioni dell'art. 125 cod. proc. pen. e in conformità ai requisiti richiesti dal d.lgs. n. 159/2011. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono pertanto essere respinti, e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 6 Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA SI GI AN 7