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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/11/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2563/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2563/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 3 giugno 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Ilaria Leone e
(c.f. ) C.F._2 C.F._3 con l'Avv. Giulia Galvan ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 3 giugno 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a MA (Ucraina) in data 17 giugno 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trento, Parte II, Serie C, N. 677, Anno 2022, e che dalla loro unione è nata a [...] la figlia in data 14 aprile 2015. Per_1
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 1614/20 di data 17 febbraio 2021, depositato il 2 marzo 2021, con udienza innanzi al Presidente in data 8 ottobre 2020, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti hanno rappresentato che nei confronti del sig. è pendente un Pt_2 procedimento penale sub R.G.N.R. 332/2023 del Tribunale di Trento per il reato di cui all'art. 572 c.p. nei confronti della sig.ra Pt_1
I ricorrenti hanno dedotto che la sig.ra svolge lavoro dipendente a tempo Pt_1 indeterminato part-time con mansioni di barista e redditi come da ricorso, mentre il sig. è attualmente disoccupato con redditi come da ricorso;
entrambi i Pt_2 ricorrenti sono titolari di un conto corrente personale e la sig.ra è Pt_1 proprietaria di un'autovettura. I coniugi hanno dato atto, infine, che la residenza coniugale è sita in via Gino Pancheri n. 7 a Trento ed è concessa in locazione alla sig.ra Pt_1
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 17.06.2008 a MA (Ucraina) iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del 17.06.2008 al n. n. 524, presso l'Ufficio urbano di stato civile del Dipartimento della Giustizia della città di MA, regione di Donetsk (Ucraina) e in data
27.12.2022 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trento al numero
677, Parte II, serie C.
2. Omologare le seguenti condizioni
a) AFFIDAMENTO: Affidare la figlia minore in via esclusiva Persona_2 alla SI.ra con collocazione e residenza anagrafica presso la residenza Pt_1 materna.
La SI.ra potrà prendere in autonomia, senza condivisione con il padre e Pt_1 sottoscrivendo lei sola ogni eventuale modulo/modello necessario, tutte le decisioni più importanti e di maggior rilievo per la figlia, in particolare quelle relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei bisogni e delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore, fatto salvo l'obbligo di
2 comunicare previamente al padre ogni eventuale trasferimento della minore dal luogo di attuale dimora. Il SI. presta sin d'ora l'assenso al rilascio del Pt_2 passaporto e documento valido per l'espatrio per la figlia minore, alla cui domanda potrà provvedere la SI.ra in autonomia. Pt_1
b) CASA CONIUGALE: Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla
SI.ra , nella quale già vive con la figlia minore Parte_1 [...]
. Per_2
c) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE: Fermo rimanendo il divieto di pernotto con il padre e impregiudicata la volontà e le aspirazioni della minore, il SI. Pt_2 acconsente a frequentare la figlia in un ambiente protetto da individuarsi in accordo con il Servizio Sociale territorialmente competente, secondo il calendario di visita da stabilire d'intesa con la SI.ra , tenuto conto degli impegni della minore Pt_1
e delle disponibilità del servizio sociale. I SI.ri e convengono Pt_1 Pt_2 che le visite nelle modalità sopra espresse potranno avvenire solo al Persona_3 termine della compiuta frequentazione da parte del SI. di un percorso per Pt_2 uomini maltrattanti presso il Centro Cambiamenti e che, fino a tale momento, non avverrà alcuna visita. Ogni successiva modifica alla modalità e frequenza delle visite sarà decisa di concerto tra i genitori, la minore e il servizio sociale coinvolto.
d) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Porre a carico del SI. un Pt_2 contributo mensile di €. 300,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore. Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 20 di ogni mese esclusivamente
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , somma Pt_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tutti i sussidi sociali ed emolumenti pubblici sia di carattere nazionale che regionale e/o provinciale previsti per i figli verranno percepiti e trattenuti per intero dalla madre.
e) SPESE STRAORDINARIE: Porre a carico dei genitori il concorso delle spese straordinarie della figlia minore nella misura del 50% pro quota, facendo riferimento a quanto viene disposto dalle Linee Guida CNF dd. 29.11.2017 (doc. 8).
Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha effettivamente sostenute a seguito di presentazione delle relative ricevute ed entro 10 giorni dalla richiesta di rimborso.
3 f) CONDIVISIONE DOCUMENTAZIONE: Ogniqualvolta sia necessario produrre
l'ISEE all'INPS o per altre pratiche amministrative nell'interesse della figlia, i
SI.ri e si scambieranno reciprocamente detto documento Pt_1 Per_4 tempestivamente e con spirito collaborativo, come pure le relative dichiarazioni dei redditi qualora dovessero servire per tali domande.
g) ASSEGNO DIVORZILE: I SI.ri e si dichiarano Pt_1 Per_4 economicamente autosufficienti e dichiarano per l'effetto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
h) SCIOGLIMENTO COMUNIONE: I SI.ri e dichiarano di aver Pt_1 Per_4 già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, ad eccezione di quanto in questa sede previsto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
i) RICONOSCIMENTO DI DEBITO: Il SI. si impegna a corrispondere Pt_2 alla SI.ra , che accetta, l'importo di €. 2.000,00 a saldo e stralcio quale Pt_1 rimborso per le spese straordinarie della minore anticipate dal 2020 ad oggi in via esclusiva dalla madre, importo da corrispondere in rate mensili da €. 50,00 al mese da versare entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal 15.06.2025 esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra
. Pt_1
3) Spese legali del presente procedimento integralmente compensate fra le parti”.
All'udienza del 10 settembre 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. In quella sede, le parti hanno dato atto che il procedimento penale a carico del è CP_1 stato definito con sentenza di patteggiamento di data 4 giugno 2025, come da documentazione esibita e successivamente depositata in pct.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 8 ottobre 2020) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 1614/20 di
4 data 17 febbraio 2021, depositato il 2 marzo 2021, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_1 mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Nel caso di specie, le parti hanno chiesto l'affidamento esclusivo della minore alla madre e tale richiesta appare meritevole di accoglimento tenuto conto delle condotte di rilevanza penale ascritte al marito (di cui alla sentenza di patteggiamento in atti), risultando l'affido condiviso contrario al preminente interesse della figlia minore. Allo stesso modo, anche la regolamentazione delle visite tra padre e figlia per il tramite del Servizio Sociale – in questa sede a tal fine incaricato – risulta corrispondente al preminente interesse della minore a non subire alcun pregiudizio.
Non può essere accolta la condizione relativa alle spese di lite, atteso che il sig.
è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sicché CP_1 non può disporre delle spese di lite.
In ogni caso, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a MA (Ucraina) in data 17 giugno 2008, trascritto C.F._2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie C, N.
677, Anno 2022, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte
5 motiva, da aversi qui integralmente riprodotte, con incarico al Servizio Sociale competente di regolamentare le visite tra padre e figlia come da condizione C) delle conclusioni;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2563/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 3 giugno 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Ilaria Leone e
(c.f. ) C.F._2 C.F._3 con l'Avv. Giulia Galvan ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 3 giugno 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a MA (Ucraina) in data 17 giugno 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trento, Parte II, Serie C, N. 677, Anno 2022, e che dalla loro unione è nata a [...] la figlia in data 14 aprile 2015. Per_1
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 1614/20 di data 17 febbraio 2021, depositato il 2 marzo 2021, con udienza innanzi al Presidente in data 8 ottobre 2020, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti hanno rappresentato che nei confronti del sig. è pendente un Pt_2 procedimento penale sub R.G.N.R. 332/2023 del Tribunale di Trento per il reato di cui all'art. 572 c.p. nei confronti della sig.ra Pt_1
I ricorrenti hanno dedotto che la sig.ra svolge lavoro dipendente a tempo Pt_1 indeterminato part-time con mansioni di barista e redditi come da ricorso, mentre il sig. è attualmente disoccupato con redditi come da ricorso;
entrambi i Pt_2 ricorrenti sono titolari di un conto corrente personale e la sig.ra è Pt_1 proprietaria di un'autovettura. I coniugi hanno dato atto, infine, che la residenza coniugale è sita in via Gino Pancheri n. 7 a Trento ed è concessa in locazione alla sig.ra Pt_1
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 17.06.2008 a MA (Ucraina) iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del 17.06.2008 al n. n. 524, presso l'Ufficio urbano di stato civile del Dipartimento della Giustizia della città di MA, regione di Donetsk (Ucraina) e in data
27.12.2022 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trento al numero
677, Parte II, serie C.
2. Omologare le seguenti condizioni
a) AFFIDAMENTO: Affidare la figlia minore in via esclusiva Persona_2 alla SI.ra con collocazione e residenza anagrafica presso la residenza Pt_1 materna.
La SI.ra potrà prendere in autonomia, senza condivisione con il padre e Pt_1 sottoscrivendo lei sola ogni eventuale modulo/modello necessario, tutte le decisioni più importanti e di maggior rilievo per la figlia, in particolare quelle relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei bisogni e delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore, fatto salvo l'obbligo di
2 comunicare previamente al padre ogni eventuale trasferimento della minore dal luogo di attuale dimora. Il SI. presta sin d'ora l'assenso al rilascio del Pt_2 passaporto e documento valido per l'espatrio per la figlia minore, alla cui domanda potrà provvedere la SI.ra in autonomia. Pt_1
b) CASA CONIUGALE: Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla
SI.ra , nella quale già vive con la figlia minore Parte_1 [...]
. Per_2
c) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE: Fermo rimanendo il divieto di pernotto con il padre e impregiudicata la volontà e le aspirazioni della minore, il SI. Pt_2 acconsente a frequentare la figlia in un ambiente protetto da individuarsi in accordo con il Servizio Sociale territorialmente competente, secondo il calendario di visita da stabilire d'intesa con la SI.ra , tenuto conto degli impegni della minore Pt_1
e delle disponibilità del servizio sociale. I SI.ri e convengono Pt_1 Pt_2 che le visite nelle modalità sopra espresse potranno avvenire solo al Persona_3 termine della compiuta frequentazione da parte del SI. di un percorso per Pt_2 uomini maltrattanti presso il Centro Cambiamenti e che, fino a tale momento, non avverrà alcuna visita. Ogni successiva modifica alla modalità e frequenza delle visite sarà decisa di concerto tra i genitori, la minore e il servizio sociale coinvolto.
d) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Porre a carico del SI. un Pt_2 contributo mensile di €. 300,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore. Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 20 di ogni mese esclusivamente
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , somma Pt_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tutti i sussidi sociali ed emolumenti pubblici sia di carattere nazionale che regionale e/o provinciale previsti per i figli verranno percepiti e trattenuti per intero dalla madre.
e) SPESE STRAORDINARIE: Porre a carico dei genitori il concorso delle spese straordinarie della figlia minore nella misura del 50% pro quota, facendo riferimento a quanto viene disposto dalle Linee Guida CNF dd. 29.11.2017 (doc. 8).
Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha effettivamente sostenute a seguito di presentazione delle relative ricevute ed entro 10 giorni dalla richiesta di rimborso.
3 f) CONDIVISIONE DOCUMENTAZIONE: Ogniqualvolta sia necessario produrre
l'ISEE all'INPS o per altre pratiche amministrative nell'interesse della figlia, i
SI.ri e si scambieranno reciprocamente detto documento Pt_1 Per_4 tempestivamente e con spirito collaborativo, come pure le relative dichiarazioni dei redditi qualora dovessero servire per tali domande.
g) ASSEGNO DIVORZILE: I SI.ri e si dichiarano Pt_1 Per_4 economicamente autosufficienti e dichiarano per l'effetto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
h) SCIOGLIMENTO COMUNIONE: I SI.ri e dichiarano di aver Pt_1 Per_4 già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, ad eccezione di quanto in questa sede previsto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
i) RICONOSCIMENTO DI DEBITO: Il SI. si impegna a corrispondere Pt_2 alla SI.ra , che accetta, l'importo di €. 2.000,00 a saldo e stralcio quale Pt_1 rimborso per le spese straordinarie della minore anticipate dal 2020 ad oggi in via esclusiva dalla madre, importo da corrispondere in rate mensili da €. 50,00 al mese da versare entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal 15.06.2025 esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra
. Pt_1
3) Spese legali del presente procedimento integralmente compensate fra le parti”.
All'udienza del 10 settembre 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. In quella sede, le parti hanno dato atto che il procedimento penale a carico del è CP_1 stato definito con sentenza di patteggiamento di data 4 giugno 2025, come da documentazione esibita e successivamente depositata in pct.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 8 ottobre 2020) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 1614/20 di
4 data 17 febbraio 2021, depositato il 2 marzo 2021, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_1 mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Nel caso di specie, le parti hanno chiesto l'affidamento esclusivo della minore alla madre e tale richiesta appare meritevole di accoglimento tenuto conto delle condotte di rilevanza penale ascritte al marito (di cui alla sentenza di patteggiamento in atti), risultando l'affido condiviso contrario al preminente interesse della figlia minore. Allo stesso modo, anche la regolamentazione delle visite tra padre e figlia per il tramite del Servizio Sociale – in questa sede a tal fine incaricato – risulta corrispondente al preminente interesse della minore a non subire alcun pregiudizio.
Non può essere accolta la condizione relativa alle spese di lite, atteso che il sig.
è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sicché CP_1 non può disporre delle spese di lite.
In ogni caso, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a MA (Ucraina) in data 17 giugno 2008, trascritto C.F._2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie C, N.
677, Anno 2022, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte
5 motiva, da aversi qui integralmente riprodotte, con incarico al Servizio Sociale competente di regolamentare le visite tra padre e figlia come da condizione C) delle conclusioni;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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