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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA US
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MICHELON CLAUDIO
PARTE ATTRICE
e
C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. ORNATI ANDREA e Avv. Raffaele Zurlo;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 4.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto “In via preliminare Parte_1
accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della convenuta- opposta per
i motivi di cui in narrativa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto - In subordine dichiararsi la nullità e/o annnullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per gli ulteriori motivi di cui in narrativa”, facendo riferimento al decreto ingiuntivo n. 265/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13.03.2023, con cui era stato alla stessa ingiunta di corrispondere alla convenuta la somma di euro 30.781,22 oltre interessi e spese.
Si è costituita la società opposta contestando le allegazioni Controparte_2
dell'attrice e chiedendo “In via pregiudiziale, di rito - accertare e dichiarare
l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per
l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 265/2023 del 13/03/2023
RG n. 266/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alla il termine per attivare il Controparte_1 procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
265/2023 del 13/03/2023 RG n. 266/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
Disposta l'applicazione del rito ordinario nella forma prevista prima della c.d. riforma
Cartabia, considerata la data di deposito del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo, e fissata nuova prima udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
rilevato tuttavia, come correttamente eccepito alla parte opponente, il mancato esperimento della condizione di procedibilità del procedimento obbligatorio di mediazione ex d.lgs. 28/2010, nella medesima ordinanza dell'8.02.2024, il Giudice ha assegnato il termine di 15 giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
pag. 2/7 Verificato alla successiva udienza il mancato esperimento della procedura, il Giudice ha fissato per una successiva udienza la discussione della causa ex art. 281sexies, 3 co.
c.p.c., trattenendo la causa in decisione all'udienza del 4.02.2025, vista la richiesta dell'opponente di dichiarare l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Occorre dichiarare l'improcedibilità della domanda, per mancato perfezionamento del procedimento di mediazione, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.
In primo luogo, considerato che trattasi di presunto credito derivante da contratti bancari, trattasi propriamente di un'ipotesi di causa sottoposta alla mediazione obbligatoria, costituendo il procedimento di mediazione una condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D. lgs. 28/2010.
La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596 è intervenuta a dirimere il contrasto presente in giurisprudenza relativo all'onere di introdurre la procedura mediazione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove attore in senso sostanziale è la parte opposta, ed ha stabilito che: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 – bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 – bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Peraltro, come previsto dall'art 5, comma 2bis del sopra citato decreto legislativo
“quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”.
pag. 3/7 Difatti, come noto, la condizione di procedibilità in esame può considerarsi avverata esclusivamente con lo svolgimento del primo incontro dinanzi all'Organismo di
Mediazione e, nel caso di specie, non vi è contestazione che tale primo incontro non sia stato tenuto, con conseguente mancato avveramento della condizione di procedibilità.
Il Giudice con ordinanza ex art. 648 c.p.c. dell'8.02.2024 aveva assegnato il termine di
15 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, fissando per la verifica l'udienza del 29.05.2024, udienza nella quale, correttamente, la parte opposta ha rilevato il mancato perfezionamento del procedimento di mediazione.
Occorre fare applicazione del d.lgs 28/2010 nella sua formulazione antecedente alla riforma Cartabia
Gli artt. 5 e 6 di tale dlgs., prevedono che:
- L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione
è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
- Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
-Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
-Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.
Ben ci comprende, quindi, che per poter considerare avverata la condizione di procedibilità è necessario, secondo la normativa in esame, che entro il termine di 15
pag. 4/7 giorni sia presentata la domanda di mediazione, ed entro il termine di tre mesi sia stato quanto meno svolto il primo incontro della procedura di mediazione.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, nessuna delle condizioni previste dalla legge è stata rispettata dalla parte creditrice opposta, considerato che:
-non vi è prova del deposito della domanda di mediazione nel termine dei 15 giorni assegnati dal Giudice (il documento depositato non dà alcuna certezza dell'avvenuto invio o deposito della relativa istanza);
-quandanche si considerasse dimostrato l'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione in data 12.02.2024, tuttavia, il primo incontro del procedimento di mediazione non è stato svolto entro il termine massimo dei tre mesi, previsto dalla normativa indicata, non avendo neppure la parte opposta dato dimostrazione dell'avvenuto svolgimento del primo incontro entro il termine di tre mesi previsto dalla legge;
-difatti, la stessa parte opposta all'udienza del 19.06.2024 ha dichiarato, per mezzo del proprio difensore, che “dà atto che all'udienza del 5.06.2023 è stato erroneamente indicato che nel mese di marzo 2024 si è svolto il primo incontro di mediazione in quanto quest'ultimo non si è ancora svolto”, di modo che alla data del 19.06.2024, non era ancora stato svolto il primo incontro di mediazione, quando invece il termine per lo svolgimento dello stesso scadeva al più tardi entro la fine del mese di maggio 2024.
La normativa esaminata non prevede alcuna valorizzazione di circostanze sorte successivamente, considerato che il procedimento di mediazione sottostà, per la sua stessa funzione, a stringenti termini di legge, e la sua dilatazione senza un supporto normativo che preveda tale facoltà, non si considera aderente alla ratio della relativa disciplina.
La parte opposta ha proposto di vedere valorizzata, in suo favore, l'assenza di colpa della stessa parte creditrice opposta, rispetto alle evidenti mancanze dell'organismo di mediazione (mancato svolgimento del primo incontro entro il termine previsto dalla legge di tre mesi).
pag. 5/7 Per contro, si ritiene che le mancanze nel corretto svolgimento della procedura di mediazione non possano essere ascritte, in senso liberatorio, all'organismo di mediazione, alla luce del chiaro onere di diligenza e verifica che incombe, sul punto, in capo alla parte onerata dell'attivazione del procedimento, la quale nella fattispecie oggetto di giudizio, ha consentito il decorso dei termini di legge, senza assicurarsi che l'organismo di mediazione li rispettasse.
Sul punto, la stessa Suprema Corte ha chiarito che “In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone” (cass. 40035/2021).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, quindi, il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere instaurato nel termine di 15 giorni assegnato dal Giudice e concluso nel termine non superiore a tre mesi, ex art. 6 del D. Lgs. 28/2010, con decorrenza dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.
Alcun elemento risulta sussistente al fine di concedere alla parte opposta la domandata rimessione in termini per l'esperimento del procedimento di mediazione.
Le conseguenze della dichiarazione di improcedibilità della domanda sono, ad oggi, soltanto quelle disciplinate e previste dalla suddetta sentenza a Sezioni Unite del 18 settembre 2020, n. 19596, ossia la revoca del decreto ingiuntivo.
Occorre quindi dichiarare l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico della parte opposta, venendo liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, in base all'attività di giudizio svolta (fase di studio, introduttiva, trattazione ridotta e conclusionale ridotta).
pag. 6/7 Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 265/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
13.03.2023;
- Condanna la parte opposta alla refusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di , che si liquidano in euro 3.400,00 Parte_1
per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 14/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa CA US
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA US
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MICHELON CLAUDIO
PARTE ATTRICE
e
C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. ORNATI ANDREA e Avv. Raffaele Zurlo;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 4.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto “In via preliminare Parte_1
accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della convenuta- opposta per
i motivi di cui in narrativa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto - In subordine dichiararsi la nullità e/o annnullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per gli ulteriori motivi di cui in narrativa”, facendo riferimento al decreto ingiuntivo n. 265/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13.03.2023, con cui era stato alla stessa ingiunta di corrispondere alla convenuta la somma di euro 30.781,22 oltre interessi e spese.
Si è costituita la società opposta contestando le allegazioni Controparte_2
dell'attrice e chiedendo “In via pregiudiziale, di rito - accertare e dichiarare
l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per
l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 265/2023 del 13/03/2023
RG n. 266/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alla il termine per attivare il Controparte_1 procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
265/2023 del 13/03/2023 RG n. 266/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
Disposta l'applicazione del rito ordinario nella forma prevista prima della c.d. riforma
Cartabia, considerata la data di deposito del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo, e fissata nuova prima udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
rilevato tuttavia, come correttamente eccepito alla parte opponente, il mancato esperimento della condizione di procedibilità del procedimento obbligatorio di mediazione ex d.lgs. 28/2010, nella medesima ordinanza dell'8.02.2024, il Giudice ha assegnato il termine di 15 giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
pag. 2/7 Verificato alla successiva udienza il mancato esperimento della procedura, il Giudice ha fissato per una successiva udienza la discussione della causa ex art. 281sexies, 3 co.
c.p.c., trattenendo la causa in decisione all'udienza del 4.02.2025, vista la richiesta dell'opponente di dichiarare l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Occorre dichiarare l'improcedibilità della domanda, per mancato perfezionamento del procedimento di mediazione, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.
In primo luogo, considerato che trattasi di presunto credito derivante da contratti bancari, trattasi propriamente di un'ipotesi di causa sottoposta alla mediazione obbligatoria, costituendo il procedimento di mediazione una condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D. lgs. 28/2010.
La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596 è intervenuta a dirimere il contrasto presente in giurisprudenza relativo all'onere di introdurre la procedura mediazione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove attore in senso sostanziale è la parte opposta, ed ha stabilito che: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 – bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 – bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Peraltro, come previsto dall'art 5, comma 2bis del sopra citato decreto legislativo
“quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”.
pag. 3/7 Difatti, come noto, la condizione di procedibilità in esame può considerarsi avverata esclusivamente con lo svolgimento del primo incontro dinanzi all'Organismo di
Mediazione e, nel caso di specie, non vi è contestazione che tale primo incontro non sia stato tenuto, con conseguente mancato avveramento della condizione di procedibilità.
Il Giudice con ordinanza ex art. 648 c.p.c. dell'8.02.2024 aveva assegnato il termine di
15 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, fissando per la verifica l'udienza del 29.05.2024, udienza nella quale, correttamente, la parte opposta ha rilevato il mancato perfezionamento del procedimento di mediazione.
Occorre fare applicazione del d.lgs 28/2010 nella sua formulazione antecedente alla riforma Cartabia
Gli artt. 5 e 6 di tale dlgs., prevedono che:
- L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione
è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
- Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
-Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
-Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.
Ben ci comprende, quindi, che per poter considerare avverata la condizione di procedibilità è necessario, secondo la normativa in esame, che entro il termine di 15
pag. 4/7 giorni sia presentata la domanda di mediazione, ed entro il termine di tre mesi sia stato quanto meno svolto il primo incontro della procedura di mediazione.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, nessuna delle condizioni previste dalla legge è stata rispettata dalla parte creditrice opposta, considerato che:
-non vi è prova del deposito della domanda di mediazione nel termine dei 15 giorni assegnati dal Giudice (il documento depositato non dà alcuna certezza dell'avvenuto invio o deposito della relativa istanza);
-quandanche si considerasse dimostrato l'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione in data 12.02.2024, tuttavia, il primo incontro del procedimento di mediazione non è stato svolto entro il termine massimo dei tre mesi, previsto dalla normativa indicata, non avendo neppure la parte opposta dato dimostrazione dell'avvenuto svolgimento del primo incontro entro il termine di tre mesi previsto dalla legge;
-difatti, la stessa parte opposta all'udienza del 19.06.2024 ha dichiarato, per mezzo del proprio difensore, che “dà atto che all'udienza del 5.06.2023 è stato erroneamente indicato che nel mese di marzo 2024 si è svolto il primo incontro di mediazione in quanto quest'ultimo non si è ancora svolto”, di modo che alla data del 19.06.2024, non era ancora stato svolto il primo incontro di mediazione, quando invece il termine per lo svolgimento dello stesso scadeva al più tardi entro la fine del mese di maggio 2024.
La normativa esaminata non prevede alcuna valorizzazione di circostanze sorte successivamente, considerato che il procedimento di mediazione sottostà, per la sua stessa funzione, a stringenti termini di legge, e la sua dilatazione senza un supporto normativo che preveda tale facoltà, non si considera aderente alla ratio della relativa disciplina.
La parte opposta ha proposto di vedere valorizzata, in suo favore, l'assenza di colpa della stessa parte creditrice opposta, rispetto alle evidenti mancanze dell'organismo di mediazione (mancato svolgimento del primo incontro entro il termine previsto dalla legge di tre mesi).
pag. 5/7 Per contro, si ritiene che le mancanze nel corretto svolgimento della procedura di mediazione non possano essere ascritte, in senso liberatorio, all'organismo di mediazione, alla luce del chiaro onere di diligenza e verifica che incombe, sul punto, in capo alla parte onerata dell'attivazione del procedimento, la quale nella fattispecie oggetto di giudizio, ha consentito il decorso dei termini di legge, senza assicurarsi che l'organismo di mediazione li rispettasse.
Sul punto, la stessa Suprema Corte ha chiarito che “In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone” (cass. 40035/2021).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, quindi, il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere instaurato nel termine di 15 giorni assegnato dal Giudice e concluso nel termine non superiore a tre mesi, ex art. 6 del D. Lgs. 28/2010, con decorrenza dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.
Alcun elemento risulta sussistente al fine di concedere alla parte opposta la domandata rimessione in termini per l'esperimento del procedimento di mediazione.
Le conseguenze della dichiarazione di improcedibilità della domanda sono, ad oggi, soltanto quelle disciplinate e previste dalla suddetta sentenza a Sezioni Unite del 18 settembre 2020, n. 19596, ossia la revoca del decreto ingiuntivo.
Occorre quindi dichiarare l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico della parte opposta, venendo liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, in base all'attività di giudizio svolta (fase di studio, introduttiva, trattazione ridotta e conclusionale ridotta).
pag. 6/7 Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 265/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
13.03.2023;
- Condanna la parte opposta alla refusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di , che si liquidano in euro 3.400,00 Parte_1
per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 14/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa CA US
pag. 7/7