Art. 2.
Per la determinazione dell'onere di cui ai precedente articolo si dovra' accertare, nei confronti dei ricavi:
1. Il costo dei cereali (grano, granoturco, orzo e segale) di produzione nazionale, tenendo conto delle somme pagate ai conferenti a titolo:
a) di prezzo base;
b) di maggiorazione o di detrazione di prezzo in rapporto, alle effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.
2. Il costo dei servizi riguardanti la gestione "granai del popolo" ( art. 1, secondo comma, lettera b) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38 , e 16 novembre 1945, n. 805 ), tenendo conto:
a) delle spese sostenute per il movimento e la conservazione dei prodotti
b) delle spese generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso agli Enti gestori;
c) degli oneri di finanziamento.
3. Il costo dei servizi di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali chic di importazione (art. 1, secondo comma, lettera a) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38 , e 16 novembre 1945, n. 805 ), tenendo conto:
a) delle spese di trasporto dei cereali franco molino, della farina per panificazione franco magazzino intercomunale, degli sfarinati per pastificazione franco pastificio e della pasta franco magazzino intercomunale, nonche' delle relative spese accessorie.
b) delle eventuali spese per il temporaneo deposito, nella fase distributiva, dei cereali, prodotti e derivati sia nazionali che di importazione;
c) degli oneri incontrati, in occasione dei trasporti, per l'eventuale finanziamento della merce;
d) delle spese generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso all'Ente gestore.
4. L'entita' delle spese sostenute a titolo:
a) di compenso al molini per operazioni straordinarie di miscelazione e rimacinazione, per consentire l'immissione al consumo di farine rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche stabilite dalle apposite disposizioni;
b) di differenza di prezzo per prodotti acquistati a prezzo maggiore (farina da pastificazione) e ceduti al minor prezzo previsto per le farine di panificazione;
c) di trasporti eseguiti oltre le normali operazioni contemplate dai decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38 , e 16 novembre 1945, n. 805 ;
5) di copertura di ogni altro eventuale onere imprevisto ed imprevedibile, derivante da cause di forza maggiore, purche' la relativa liquidazione risulti preventivamente autorizzata dagli Organi competenti.
Per la determinazione dell'onere di cui ai precedente articolo si dovra' accertare, nei confronti dei ricavi:
1. Il costo dei cereali (grano, granoturco, orzo e segale) di produzione nazionale, tenendo conto delle somme pagate ai conferenti a titolo:
a) di prezzo base;
b) di maggiorazione o di detrazione di prezzo in rapporto, alle effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.
2. Il costo dei servizi riguardanti la gestione "granai del popolo" ( art. 1, secondo comma, lettera b) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38 , e 16 novembre 1945, n. 805 ), tenendo conto:
a) delle spese sostenute per il movimento e la conservazione dei prodotti
b) delle spese generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso agli Enti gestori;
c) degli oneri di finanziamento.
3. Il costo dei servizi di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali chic di importazione (art. 1, secondo comma, lettera a) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38 , e 16 novembre 1945, n. 805 ), tenendo conto:
a) delle spese di trasporto dei cereali franco molino, della farina per panificazione franco magazzino intercomunale, degli sfarinati per pastificazione franco pastificio e della pasta franco magazzino intercomunale, nonche' delle relative spese accessorie.
b) delle eventuali spese per il temporaneo deposito, nella fase distributiva, dei cereali, prodotti e derivati sia nazionali che di importazione;
c) degli oneri incontrati, in occasione dei trasporti, per l'eventuale finanziamento della merce;
d) delle spese generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso all'Ente gestore.
4. L'entita' delle spese sostenute a titolo:
a) di compenso al molini per operazioni straordinarie di miscelazione e rimacinazione, per consentire l'immissione al consumo di farine rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche stabilite dalle apposite disposizioni;
b) di differenza di prezzo per prodotti acquistati a prezzo maggiore (farina da pastificazione) e ceduti al minor prezzo previsto per le farine di panificazione;
c) di trasporti eseguiti oltre le normali operazioni contemplate dai decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38 , e 16 novembre 1945, n. 805 ;
5) di copertura di ogni altro eventuale onere imprevisto ed imprevedibile, derivante da cause di forza maggiore, purche' la relativa liquidazione risulti preventivamente autorizzata dagli Organi competenti.