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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IODICE LUCIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18128/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240064209743000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo Pec in data 6.11.2024 all'Agenzia delle Entrate DP II di Roma ed all'Agenzia di Riscossione e depositato presso questa Corte in data 6.12.2024, il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento N. 97 2024 00642097 43, notificata il 10.10.2024, relativa a
IVA, con sanzioni ed interessi, anno d'imposta 2019, per complessivi Euro € 5.801,47, chiedendone la declaratoria di nullità per 1) decadenza, essendo stata emessa in violazione dei termini di cui all'art. 25 DPR
602/73, e per 2) omessa notifica dell'avviso bonario, con conseguente illegittimità delle sanzioni applicate in misura del 30% anziché del 10%. Con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Roma eccependo, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio di 60 giorni per la proposizione, essendo stata la cartella notificata in data 17.8.2024, e non in data 10.10.2024 come asserito da controparte;
rileva, inoltre, che, nel caso in esame, non vi è obbligo di contraddittorio preventivo, configurandosi la mancata liquidazione di somme dichiarate dallo stesso contribuente;
per lo stesso motivo, non si configura neppure una violazione dell'obbligo motivazionale, bastando il mero richiamo alla dichiarazione che consente al contribuente di conoscere i presupposti della pretesa;
con riguardo alle sanzioni, il beneficio della riduzione invocato dal ricorrente è previsto solo nel caso di versamento degli importi dovuti nei 30 giorni dalla richiesta, cosa che nel caso di specie non è avvenuta;
infine, sull'eccepita decadenza, l'Agenzia rileva che il contribuente ha presentato il modello IVA in data 10.5.2021, e la notifica della cartella, in data 17.8.2024, è avvenuta entro il termine decadenziale del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, termine prorogato di un ulteriore anno dall'art. 1 comma 158, della legge n. 197/2022.
Conclude, pertanto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardiva presentazione.
La cartella impugnata è stata infatti notificata per compiuta giacenza secondo le seguenti formalità.
Dopo un primo tentativo di notifica, in data 22.4.2024, ed un successivo tentativo in data 22.7.2024, stante l'assenza del destinatario, l'atto è stato depositato presso il Comune in data 26.7.2024, dando avviso al destinatario con comunicazione del 1.8.2024, spedita il 7.8.2024, non ritirata e restituita la mittente per compiuta giacenza.
Come è noto, “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd.
CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (Cass 8895/2022).
Nel caso in esame, la notifica si è perfezionata dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa del 7.8.2024, cosicchè il ricorso notificato in data 6.11.2024, pur considerata la sospensione feriale, risulta tardivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti di DP II delle spese di lite liquidate in € 250,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, lì 12 gennaio 2026
Il giudice dott. Lucia Iodice
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IODICE LUCIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18128/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240064209743000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo Pec in data 6.11.2024 all'Agenzia delle Entrate DP II di Roma ed all'Agenzia di Riscossione e depositato presso questa Corte in data 6.12.2024, il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento N. 97 2024 00642097 43, notificata il 10.10.2024, relativa a
IVA, con sanzioni ed interessi, anno d'imposta 2019, per complessivi Euro € 5.801,47, chiedendone la declaratoria di nullità per 1) decadenza, essendo stata emessa in violazione dei termini di cui all'art. 25 DPR
602/73, e per 2) omessa notifica dell'avviso bonario, con conseguente illegittimità delle sanzioni applicate in misura del 30% anziché del 10%. Con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Roma eccependo, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio di 60 giorni per la proposizione, essendo stata la cartella notificata in data 17.8.2024, e non in data 10.10.2024 come asserito da controparte;
rileva, inoltre, che, nel caso in esame, non vi è obbligo di contraddittorio preventivo, configurandosi la mancata liquidazione di somme dichiarate dallo stesso contribuente;
per lo stesso motivo, non si configura neppure una violazione dell'obbligo motivazionale, bastando il mero richiamo alla dichiarazione che consente al contribuente di conoscere i presupposti della pretesa;
con riguardo alle sanzioni, il beneficio della riduzione invocato dal ricorrente è previsto solo nel caso di versamento degli importi dovuti nei 30 giorni dalla richiesta, cosa che nel caso di specie non è avvenuta;
infine, sull'eccepita decadenza, l'Agenzia rileva che il contribuente ha presentato il modello IVA in data 10.5.2021, e la notifica della cartella, in data 17.8.2024, è avvenuta entro il termine decadenziale del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, termine prorogato di un ulteriore anno dall'art. 1 comma 158, della legge n. 197/2022.
Conclude, pertanto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardiva presentazione.
La cartella impugnata è stata infatti notificata per compiuta giacenza secondo le seguenti formalità.
Dopo un primo tentativo di notifica, in data 22.4.2024, ed un successivo tentativo in data 22.7.2024, stante l'assenza del destinatario, l'atto è stato depositato presso il Comune in data 26.7.2024, dando avviso al destinatario con comunicazione del 1.8.2024, spedita il 7.8.2024, non ritirata e restituita la mittente per compiuta giacenza.
Come è noto, “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd.
CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (Cass 8895/2022).
Nel caso in esame, la notifica si è perfezionata dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa del 7.8.2024, cosicchè il ricorso notificato in data 6.11.2024, pur considerata la sospensione feriale, risulta tardivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti di DP II delle spese di lite liquidate in € 250,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, lì 12 gennaio 2026
Il giudice dott. Lucia Iodice