Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 501
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Decadenza per violazione termini di cui all'art. 25 DPR 602/73

    Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo che la notifica della cartella si fosse perfezionata secondo le regole della compiuta giacenza, rendendo il ricorso presentato oltre i termini di legge.

  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'avviso bonario

    La contestazione relativa all'avviso bonario e alle sanzioni è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 501
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 501
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo