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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella per- sona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 644/2024 r.g. proposta
da
cod. fisc. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e cod. fisc. P.IVA_1 Parte_2
nata a [...] il [...], elettivamente domici- C.F._1
liate in Crotone, alla via Visconte Frontera, n. 3, presso lo studio dell'avv. Pa- squale Nicoletta (cod. fisc. – pec: C.F._2 [...]
, rappresentate e difese dall'avv. Ange- Email_1
lo Vitiello (cod. fisc. – pec: C.F._3 [...]
), giusta mandato in calce all'atto di citazione in op- Email_2
posizione a decreto ingiuntivo;
- attrici opponenti - contro avv. cod. fisc. nata il Controparte_1 C.F._4
20.11.1965 a Cirò Marina, in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cirò Marina, alla via Armstrong, n. 1;
- convenuta opposta–
1 Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 69/2024 del 13.2.2024 emesso dal
Tribunale di Crotone, nel procedimento monitorio iscritto al n. di r.g. 1741/2023
- notificato a , a mezzo Parte_1
p.e.c., il 28.3.2024 ed a , a mezzo posta, il 3.4.2024 - e il successivo Parte_2
provvedimento di correzione n. cronol. 2972/2024 del 9.4.2024 - notificato a
[...]
, a mezzo p.e.c., il 10.4.2024 Controparte_2
ed a , a mezzo posta, il 15.4.2024. Parte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 16.12.2024, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, e chiedendo la decisione della controversia.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decre- to ingiuntivo n. 69/2024, emesso dal Tribunale di Crotone e regolarmente noti- ficato, le opponenti e esponevano: che Parte_1 Parte_2 [...]
aveva concluso con un contratto per con- Controparte_2 Controparte_3
durre in sublocazione un'area sita in Roma, facente parte di più ampio com- plesso immobiliare, per realizzare un impianto sportivo calcistico;
che il tecnico incaricato, geom. (fratello dell'avv. convenuta op- Persona_1 CP_1
posta) aveva presentato una pratica edilizia (“Comunicazione Attività Edilizia
Libera”) in data 11.8.2022 ed in data 17.10.2022 richiesta di permesso di costrui- re per realizzare l'impianto sportivo calcistico;
che in data 8.11.2022 la Polizia locale di Roma, effettuato un sopralluogo, avviava il procedimento che condu-
2 ceva al sequestro probatorio dell'intera area con avvio del proc. penale n.
42345/2022 nei confronti del legale rappresentante della , Pt_1 Parte_2
essendo stata contestata la violazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 per ese- cuzione delle opere in assenza di titolo;
che, su indicazione del geom. CP_1
la si era rivolta all'avv. affinchè chiedesse il Pt_2 Controparte_1
dissequestro dell'area; che l'avv. aveva presentato una prima istanza CP_1
di non convalida del sequestro e/o dissequestro in data 11.11.2022 e, dopo la convalida, una seconda istanza in data 18.11.2022 avente ad oggetto l'istanza di dissequestro per il ripristino dello stato dei luoghi;
che in data 29.11.2022 la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma autorizzava il disseque- stro temporaneo per eseguire le opere di riduzione in pristino;
che l'avv.
[...]
presentava in data 11.1.2023 nuova istanza di dissequestro, eseguite le Pt_3
opere di ripristino;
che con provvedimento del 19.1.2023 era disposto il disse- questro definitivo;
che quelle menzionate erano state le attività compiute dall'avv. la quale aveva inoltre svolto n. 2 incontri per conto di CP_1 Pt_4
con per valutare la possibilità di ridurre il canone;
che, do-
[...] Controparte_3
po che aveva risolto l'incarico professionale con il geom. Pt_1 CP_1
l'avv. comunicava la rinuncia al mandato difensivo e trasmetteva in CP_1
data 30.5.2023 una pre-parcella per € 37.233,54, decurtato l'importo di € 5.000,00 già versato;
che in data 7.6.2023 aveva contestato le richieste economi- Pt_1
che avanzate;
che l'avv. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto CP_1
senza la preventiva liquidazione delle competenze da parte dell'Ordine degli
Avvocati; che nessun riconoscimento di debito era mai stato formalizzato da o da che invece aveva contestato la richiesta dell'avv. Parte_2 Pt_1
che l'attività stragiudiziale era stata eventualmente svolta solo in fa- CP_1
vore di e non di;
che il compenso era stato calcolato co- Pt_1 Parte_2
munque in modo erroneo dall'avv. in quanto non erano state svolte CP_1
indagini difensive, né compiuti accessi in loco, né era giustificata la richiesta di aumento per complessità; che per la fase delle indagini preliminari era dovuto il
3 solo compenso per la fase di studio e quella introduttiva e la prestazione avreb- be dovuto essere unitariamente considerata;
che per il resto l'avv. non CP_1
aveva offerto documentazione probatoria delle attività delle quali chiedeva il pagamento e gli importi erano tutti stati quantificati in modo eccessivo;
che quanto già corrisposto (€ 6.645,60 comprensivi degli accessori) rappresentava il compenso integrale per tutta l'attività prestata dall'avv. in favore delle CP_1
opponenti.
Le opponenti chiedevano, pertanto, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo emesso e l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria dell'avv. nei loro confronti;
in via subordinata, la ri- CP_1
determinazione dell'importo dovuto all'avv. CP_1
I.2.- La convenuta opposta, costituendosi in giudizio in proprio con comparsa depositata il 30.9.2024, contestava ogni avversa deduzione, deducen- do: che nessun collegamento avrebbe dovuto essere instaurato tra la sua presta- zione e quella del geom. che aveva svolto attività professionale CP_1
nell'interesse della e di giusta nomina fiducia- Parte_1 Parte_2
ria sottoscritta in data 11.11.2022 e incarico professionale sottoscritto il
24.2.2023; che l'attività era stata svolta sia in sede penale, dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel proc. penale n. 42345/2022
R.G.N.R., sia in sede stragiudiziale per la vertenza che aveva Controparte_3
svolto le attività come dettagliate nella comparsa;
che aveva rinunciato al man- dato con pec inviata il 25.5.2023 (per la questione penale) mentre in sede stra- giudiziale l'incarico era stato portato a termine e si era risolto in un vantaggio per la società opponente, come da documentazione esibita;
che aveva maturato compensi per € 30.517,80 oltre accessori, calcolati sulla base delle tariffe forensi e fatte oggetto di riconoscimento ad opera di , come da documenta- Parte_2
zione esibita;
che era stato corrisposto l'importo di € 5.000,00 oltre accessori ed era pertanto ancora dovuta la somma di € 25.517,80 oltre accessori.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'avversa domanda, previa con-
4 cessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
I.3.- Alla prima udienza, ritenuta la causa di natura documentale e riget- tata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, erano precisate le conclusioni e la causa era discussa oralmente. All'esito era trattenuta in deci- sione.
* * *
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio vanno affrontate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Appare preliminarmente opportuno precisare che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di co- gnizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno del- la propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigo- re quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di ci- tazione.
Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e del- la prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
II.2.- Ebbene, fatte tali opportune premesse, va rilevato che l'opposizione
5 è parzialmente fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
Le opponenti contestano che l'avv. per l'incarico professionale CP_1
che ammettono che la stessa ha svolto in loro favore, vanti ancora un credito, sostenendo di aver pagato già una somma adeguata rispetto all'attività profes- sionale espletata in loro favore.
Dal canto suo, l'avv. sostiene di aver compiuto il calcolo dei CP_1
compensi dovuti sulla base delle tariffe professionali vigenti, e parametrando le richieste all'attività effettivamente svolta.
Va comunque rilevato che nel merito i fatti siano quasi del tutto pacifici, in quanto non vi è alcuna contestazione circa: il conferimento degli incarichi professionali di assistenza giudiziale in sede penale (dinanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma) e di assistenza stragiudiziale nel rap- porto tra e l'oggetto degli incarichi Parte_1 Controparte_3
professionali e l'attività svolta dal difensore (come dimostrato dalla copiosa do- cumentazione prodotta dalle parti); la cessazione degli incarichi, con rinuncia al mandato per la questione penale da parte dell'avv. e il completamento CP_1
dell'incarico di assistenza stragiudiziale.
Non è neppure in discussione la diligenza dell'avv. CP_1
nell'espletamento del mandato, che non è stata posta in dubbio dalle attrici op- ponenti.
Nella fattispecie in esame dovrà, inoltre, applicarsi la tariffa penale delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2024, come aggiornato, e quella civile.
Va preliminarmente rilevato come sia onere del professionista, che agisce per ottenere il pagamento del compenso professionale, fornire la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa (Cass., n. 1629 del 14.2.2000; Cass., n.
736 del 24.1.2000; Cass. n. 807 del 29.1.1999; Cass. n. 230 dell'11.1.2016).
Alla fattispecie in esame possono essere inoltre applicati ex art. 2225 c.c. i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, ra- tione temporis applicabile all'attività svolta dalla professionista. Del resto, parte
6 opponente non contesta l'applicabilità dei parametri indicati dall'avv. CP_1
ma solo i risultati cui giunge il difensore, all'esito dell'applicazione dei parame- tri, ritenendo che l'avv. “esageri” nella quantificazione del compenso CP_1
spettante e richieda il compenso triplicandolo per quanto concerne la fase caute- lare del sequestro e dissequestro, che invece a suo dire dovrebbe essere calcola- to solo una volta;
quanto ai compensi per l'attività stragiudiziale, ritiene che la quantificazione sia stata compiuta in modo eccessivo.
Venendo, dunque, alla disamina della vicenda di specie, come chiarito anche recentemente dalla S.C., ogniqualvolta (come nell'ipotesi di specie) da parte del cliente, a fronte della richiesta di pagamento mediante esibizione di notula, sia mossa contestazione, seppur in forma generica, in ordine all'effettivo espletamento dell'attività e alla consistenza delle prestazioni eseguite, nonchè all'applicazione delle tariffe pertinenti, alla congruità degli importi richiesti e alla corrispondenza tra le voci dei compensi elencati nella parcella e la tariffa professionale, deve ritenersi insorgere in capo al professionista l'onere probato- rio in ordine tanto alla consistenza ed all'effettività dell'attività esecutiva delle prestazioni elencate in parcella, quanto alla corretta applicazione della pertinen- te tariffa, ossia all'an del credito vantato ed all'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. n.
230/16; n. 3463/10; n. 14556/0; 10150/03), spettando correlativamente al giudi- cante il potere-dovere di dare corso alla verifica della fondatezza della contesta- zione (Cass. n. 1015/03); verifica che verrà eseguita, anche d'ufficio, mediante il controllo della corrispondenza tra le voci ed i compensi elencati in parcella e la tariffa professionale, in applicazione del principio iura novit curia - trattandosi di assicurare l'esatta applicazione, in tutti i suoi elementi tipologici e nelle sue espressioni quantitative, di un atto di normazione secondaria avente valore di legge – e nell'esercizio di un potere discrezionale che, se contenuto entro i limiti minimi e massimi tariffari, non richiede specifica motivazione nè può formare oggetto di censura (Cass. n. 7527/02).
7 Orbene, al fine della valutazione della liceità di una determinazione (o rideterminazione) unilaterale delle condizioni del contratto d'opera professio- nale da parte del professionista, occorre fare riferimento, anzitutto, ai criteri di determinazione del compenso del prestatore d'opera stabiliti all'art. 2233 c.c., il quale rinvia, in ordine decrescente di priorità, ai parametri orientativi per la de- terminazione del compenso costituiti dalla pattuizione delle parti, dalle tariffe o dagli usi, e dalla decisione del giudice, eventualmente confortata dal parere dell'associazione professionale.
Fermo, peraltro, restando che, nella verifica giudiziale di congruità, nes- sun vincolo può derivare dal parere espresso dal competente consiglio dell'Ordine professionale, la cui presenza in atti non è rilevante ai fini della de- cisione, spetta al professionista, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la veri- fica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Cass. n. 712/18).
Analizzando in primo luogo i compensi richiesti per la difesa in sede pe- nale, va rilevato quanto segue.
L'art. 12 del D.M. 55/2014, al co. 1, fissa i parametri generali per la de- terminazione dei compensi concernenti l'attività penale (disponendo che:
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità
e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudi- ziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del nu- mero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno an- che in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonchè dell'esito ottenuto avuto anche riguar- do alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì
8 conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudi- ce tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero pos- sono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giu- dice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il supera- mento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione in- contra il solo limite dell'art. 2233, co. 2, c.c., il quale preclude di liquidare som- me praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass., ord. n. 30286 del 15.12.2017; Cass., ord. n. 11601 del 14.5.2018).
Tanto rilevato, può osservarsi come il citato art. 12, al co. 3, statuisce, te- stualmente che: “Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fa- si del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi com- presa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i con- sulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giu- dizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste di- chiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del re- sponsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese
9 anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ri- cerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le re- pliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Dispone poi l'art. 13 (rubricato “Giudizi non compiuti”) che “Se il proce- dimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o soprav- vengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva”.
In definitiva, la liquidazione deve essere effettuata tenendo conto della attività prestata dal difensore in relazione alle fasi come individuate dal legisla- tore (di: Studio, Introduttiva, Istruttoria e Decisoria).
La liquidazione deve cioè essere effettuata attraverso il “raggruppamen- to” all'interno di ogni (singola) fase di tutte le attività che ad essa possono esse- re ricondotte indipendentemente dal fatto che queste si riferiscano a momenti cronologicamente distinti del procedimento.
Con la conseguenza che, ad esempio, anche attività poste in essere in tempi diversi, se riconducibili ad un'unica fase, devono essere ricomprese in un'unica voce, che sarà liquidata in modo onnicomprensivo, con riferimento a tutte le attività riconducibili alla fase.
In buona sostanza, i parametri vigenti considerano non più le singole at- tività dell'avvocato (studio degli atti, udienze, colloqui, ecc.), ma solamente le fasi della procedura.
Per ogni “fase” viene predeterminato un valore “medio” di liquidazione.
Nel caso di specie, la Tabella prevede, per la (macro) fase delle indagini preliminari comprensiva delle relative (sotto) fasi, l'importo medio di €
3.782,00, per la fase delle indagini difensive, comprensiva delle (sotto) fasi,
10 l'importo medio di € 2.269,00, per la fase dei cautelari reali, comprensiva delle
(sotto) fasi, l'importo medio di € 3.025,00, per un totale di € 9.076,00.
Detto valore può essere aumentato o diminuito in misura percentuale, nei limiti di cui sopra, a seconda delle circostanze concrete (natura, complessità
e gravità del caso, del pregio dell'opera, dell'urgenza della prestazione, dell'applicazione di misure cautelari, ecc.) e del giudice competente: la somma così stabilita, come sopra visto, può essere aumentata fino all'80% o diminuita fino al 50% per “le caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività presta- ta, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gra- vità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle que- stioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in re- lazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle con- seguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.
Partendo da un compenso di € 2.269,00, non è possibile applicare l'aumento di € 1.815,20 come fa l'avv. in assenza di prova della parti- CP_1
colare complessità dell'opera prestata, né duplicare il compenso “per l'attività svolta a seguito di n. tre accessi in loco” in quanto dalla lettura dei verbali di ac- cesso non risulta che l'avv. fosse presente ai tre sopralluoghi e, co- CP_1
munque, in quanto la macrofase delle indagini difensive comprende sia la ricer- ca dei documenti, che gli eventuali accessi in loco.
A parere di questo giudicante, invero, non è possibile – come ha fatto l'avv. – triplicare il compenso richiesto per la fase cautelare in quanto CP_1
tutte le vicende collegate al primo sequestro, al dissequestro temporaneo ed a quello definitivo rientrano nell'unico compenso già indicato.
Quanto all'attività stragiudiziale civile, prendendo come parametro sul valore l'importo del canone annuo di sublocazione (€ 240.000,00), in assenza di
11 altri parametri, e in mancanza di indicazione da parte dell'avv. del pa- CP_1
rametro del valore utilizzato, si ottiene un compenso medio di € 4.536,00, che non può essere aumentato non essendovi prova che l'avv. abbia svolto CP_1
ulteriori o più impegnative attività di quelle indicate e documentate.
L'importo totale, come calcolato, di € 13.612,00, oltre accessori come per legge, va decurtato di quanto già versato dalle opponenti, ossia della somma di
€ 5.000,00 oltre accessori. Risulta ancora, pertanto, dovuta a titolo di compenso professionale la somma di € 8.612,00 oltre accessori come per legge.
Non può ritenersi che abbia in effetti compiuto un ricono- Parte_2
scimento del debito mediante avvio della procedura di mediazione civile nei confronti del geom. e nel successivo verbale conclusivo, ove è scritto CP_1
“Si chiede che il geometra (...) si faccia carico del pagamento in favore dell'avv. della parcella per € 37.233,53 per l'assistenza legale Controparte_1
(...)” in quanto evidentemente tale frase era stata scritta solo al fine di comporre la controversia con il geom. invitandolo a pagare egli stesso le compe- CP_1
tenze professionali richieste dall'avv. CP_1
Con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revo- cato e parte opponente dev'essere condannata al pagamento in favore dell'avv. della somma di € 8.612,00 oltre accessori come per legge. CP_1
III.- In considerazione dell'accoglimento, in parte qua, dell'opposizione, ed alla luce della differenza tra la somma richiesta dall'attrice in senso sostan- ziale in sede monitoria e l'ammontare delle somme ritenute effettivamente ascrivibili alla stessa all'esito del giudizio di opposizione, ricorrono i presuppo- sti di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c., legittimanti la compensazione integrale delle spese di lite, in adesione al recente orientamento giurisprudenziale che conside- ra la soccombenza parziale dell'attore – ancorchè soltanto sul quantum - alla stregua di soccombenza reciproca (Cass. n. 22381/09: “La nozione di soccom- benza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti del- le spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende – anche
12 in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”).
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione ritual- mente notificato in opposizione al decreto ingiuntivo n. 69/2024 del 13.2.2024 emesso dal Tribunale di Crotone, nel procedimento monitorio iscritto al n. di r.g. 1741/2023, da , Parte_1
cod. fisc. , in persona del legale rappresentante p.t., e P.IVA_1 Parte_2
cod. fisc. nata a [...] il [...], nei confronti C.F._1
dell'avv. cod. fisc. nata il Controparte_1 C.F._4
20.11.1965 a Cirò Marina, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
69/2024 del 13.2.2024 emesso dal Tribunale di Crotone, nel procedimen- to monitorio iscritto al n. di r.g. 1741/2023;
b) condanna , e Parte_1
, in solido, al pagamento in favore dell'avv. Parte_2 Controparte_1
della somma di € 8.612,00 (già detratto l'acconto di € 5.000,00
[...]
oltre accessori ricevuto), oltre IVA, CPA e spese generali, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e fino all'effettivo pagamento;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 27.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli
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