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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1538/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1538/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura FE e ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, via S. Bernardino da Siena, 2/E , giusta delega in atti;
-attore- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Matteo Controparte_1 P.IVA_1
FE OL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, via S. Francesco d'Assisi
n.5 , giusta delega in atti;
-convenuta-
Avente ad oggetto: contratto di vendita di cose mobili.
Conclusioni di parte attrice: Piaccia al Tribunale Ill.mo Contrariis reiectis Nel merito in principalità
Accertare e dichiarare che il deposito- cauzione versato dal dott. aveva titolo di caparra Pt_1
Accertare e dichiarare che ha receduto dal contratto, vendendo il veicolo per cui è causa a terzi, CP_1 ovvero che il contratto si è risolto per fatto e colpa di , per i motivi meglio specificati in CP_1 narrativa, condannando conseguentemente la convenuta alla restituzione, della somma di €. 10.000,00, pari al doppio della caparra versata Nel merito in subordine Accertare e dichiarare che al contratto concluso tra le parti deve essere applicata la normativa dei contratti con il consumatore, ex Dlgs.
206/2205, con conseguente nullità delle clausole sub 2 e 4 del contratto Di conseguenza, fermo il recesso o la risoluzione di , condannare quest'ultima alla restituzione della caparra versata, pari CP_1 ad €. 5.000,00, oltre interessi moratori di legge, ed oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in via pagina 1 di 10 equitativa dal giudice, ex art. 1226 c.c., nella somma non inferiore ad €. 3.000,00, per inosservanza della buona fede ex art. 1375 c.c.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
3. Vero è che nel mese di agosto del 2020 il dr. rimaneva fuori Novara per tutto il mese Pt_1
4. Vero è che ogni 4/5 giorni, nel mese di agosto, andavo a controllare la posta e provvedevo al ritiro, ma non rinvenivo alcun avviso di raccomandata giacente
7. Vero è il dr. dal mese di ottobre 2020 accusava malesseri che si protraevano sino a metà Pt_1 dicembre 2020
8. Vero è che nel mese di dicembre 2020, il 25, il dr. veniva ricoverato in ospedale, tanto che Pt_1 subiva intervento per ulcera perforante, rimanendo ricoverato per dieci giorni, e a seguire occorreva una convalescenza di due mesi
Si indicano a testi su tutti i capitoli il signor , e sui capitoli da 3 a 9 anche la signora CP_2
di Novara. Con vittoria di spese e competenze di lite. Testimone_1
Conclusioni di parte convenuta: Contrariis rejectis Nel merito In via riconvenzionale Accertato
l'inadempimento dell'obbligazione gravante in capo all'acquirente ed odierno attore , ed Parte_1 originata dal contratto di acquisto del 10.7.2020 oggetto dell'odierno giudizio, per l'effetto dichiarare risolto ex art. 1453 cc il contratto di acquisto, per esclusivo inadempimento dell'acquirente e conseguentemente dichiarare il sig. legittimato a trattenere la somma di € 5.000,00 CP_1
(cinquemila/00) a titolo di caparra confirmatoria;
In via principale nel merito Accertata l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 cc per esclusiva responsabilità dell'acquirente inadempiente sig.
per l'effetto Dichiarare il sig. legittimato a trattenere la somma di € 5.000,00 Parte_1 CP_1
(cinquemila/00) a titolo di caparra confirmatoria Rigettata in ogni caso ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto In via subordinata Accertata la risoluzione del contratto per inadempimento del sig. , per l'effetto condannare il sig. al risarcimento del Parte_1 Parte_1 danno, anche in via equitativa 1226 c.c., subito da , per un importo pari ad Controparte_1
€ 5.000,00 (cinquemila/00) o la maggiore o minor somma che il Giudice dovesse ritenere di Giustizia.
In ogni caso Condannare controparte ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa Con vittoria di esborsi e compensi dell'odierna procedura Con osservanza Novara, li 15 gennaio 2025 Avv. Matteo
FE OL
Fatto e motivi della decisione
evocava in giudizio avanti l'intestato Tribunale la per sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento della somma di € 10.000, pari al doppio della caparra versata, e , in via pagina 2 di 10 subordinata, previso accertamento delle vessatorietà dele clausole sub 2) e 4) del sottoscritto contratto e fermo il recesso o la risoluzione di , condannare quest'ultima alla restituzione della caparra CP_1 versata, pari ad €. 5.000,00, oltre interessi moratori di legge, ed oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa dal giudice, ex art. 1226 c.c..
A fondamento della svolta domanda l'attore deduceva (a) di aver stipulato, in data 10.07.2020, con la
, presso gli uffici di quest'ultima, un contratto di acquisto di un Controparte_3 veicolo usato, modello Mini One FM L4, tg. FH 068 FS - prima immatricolazione avvenuta il
10.02.2017-, e chilometraggio rilevato di km 45.300, per un importo complessivo pari a 13.500,00 euro, escluso il passaggio di proprietà previsto nella somma di 500,00 euro;
(b) di aver già in data 08.07.2020, provveduto preventivamente a versare, come richiesto poi in contratto, la somma di euro 5.000,00 a mezzo bonifico con causale “Acconto Mini Targa FH068FS” per tramite dei sig.ri e CP_2
a titolo di acconto (c) che la restante somma di €. 9.000,00, comprensiva del Parte_2 passaggio di proprietà, doveva essere versata al momento dell'effettiva consegna del veicolo, all'esito dell'ultimazione di alcuni lavori di manutenzione sullo stesso, consistenti nel ricambio di: olio, filtro olio, filtro aria, filtro abitacolo. nonchè del tagliando di pre consegna, sanificazione interna con trattamento antibatterico, controllo generale, lucidatura esterna, ricarica del clima, come risultava dalla scheda allegata al contratto;
(d) che gli accordi prevedevano che, terminata la manutenzione, la concessionaria avrebbe fatto avviso al per il pagamento e il contestuale ritiro;
(d) che, poichè il Pt_1 contratto prevedeva una data variabile di consegna di trenta giorni, per quanto in contratto non fosse stato indicato il relativo termine, nel mese di agosto il dr. partiva per le vacanze, rimanendo fuori Pt_1
Novara per circa 1 mese;
(e) che, al suo rientro, sollecitava la consegna in più occasioni ma senza esito;
(f) che negli ultimi due mesi dell'anno, a seguito di un intervento urgente, si trovava totalmente indisponibile per il suo stato di salute precario;
(g) che, nei primi mesi dell'anno 2021, vista la mancata consegna, il dr. poteva verificare che l'auto era stata venduta a terzi nel dicembre del 2020, di Pt_1 fatto allo stesso prezzo, ossia per €. 13.000,00; (g) che contestava pertanto a detto CP_1 comportamento, chiedendo la restituzione del solo acconto versato, maggiorato di interessi;
(h) che detta missiva veniva riscontrata dalla controparte, la quale faceva presente di aver inviato una lettera di messa in mora nell'agosto del 2020, e faceva pervenire la busta con l'indicazione della computa giacenza;
(i) che all'esito dell'invito alla negoziazione assistita inviato, cui aderiva la controparte, veniva sottoscritto verbale negativo, in quanto le parti non riuscivano a raggiungere un accordo.
Pertanto l'attore lamentava la vessatorità delle clausole contrattuali ed in particolare dell'art. 2 e all'art. 4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto laddove veniva previsto il diritto di di CP_1
pagina 3 di 10 incamerare la cauzione-acconto in caso di revoca dell'ordine (art. 2), e il medesimo diritto di trattenere la cauzione-acconto versato nel caso in cui l'acquirente non avesse ritirato il mezzo entro i 10 giorni dalla messa a disposizione.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la svolta domanda. CP_1
La convenuta sottolineava come controparte avesse, nella propria ricostruzione, sorvolato su tutti i dettagli temporali benchè fondamentali per evidenziare l'inescusabile condotta del sig. che aveva Pt_1 condotto alla risoluzione del contratto e alla perdita della caparra.
Invero l'attore per oltre 18 mesi era stato completamente irraggiungibile da parte del sig. e CP_1 parimenti si era sottratto ad ogni tentativo di contatto posto in essere dal concessionario con telefonate e messaggi via Whatsapp. Il sig. firmò il contratto di acquisto della vettura il giorno 10 luglio Pt_1
2020, per poi non dare più notizie di sé, sino al 15.12.2021 per tramite del proprio legale. Fu piuttosto il sig. che, dopo la firma del contratto, non riuscendo più a mettersi in contatto con l'acquirente, si CP_1 rivolse alla banca di provenienza del bonifico nel disperato, quanto infruttuoso, tentativo di chiedere se fosse possibile mettersi in contatto con il sig. avendo urgenza di parlare con lui. Solo dopo Pt_1 questo tentativo, non avendo altro mezzo a disposizione si rivolgeva all'odierno procuratore al CP_1 fine di mettere a disposizione formalmente il mezzo diffidando il sig. a procedere a completare il Pt_1 pagamento del prezzo del veicolo. Controparte invero, evidentemente conscia degli effetti risolutivi della diffida ad adempiere del 10 agosto 2020, cercava di renderne inefficaci gli effetti eccependo di non avere avuto contezza alcuna di tale comunicazione e tentava di giustificare la propria condotta adducendo , nel mese di agosto, di aver lasciato Novara, per circa 1 mese, per recarsi in vacanza.
Nuovamente in modo generico, non riferiva, e men che meno dava prova, quando sarebbe andato in vacanza, il tutto allo scopo di giustificare il mancato ritiro della raccomandata. Inesistenti erano poi i riferiti numerosi tentativi di mettersi in contatto con il sig. peraltro sforniti di specifica CP_1 indicazione in ordine alle modalità e ai tempi anche di accessi personali considerato che la concessionaria era poca distante , circa 100 metri, dall'abitazione dell'attore.
Pertanto dovevano ritenersi riferiti unicamente allo scopo di nascondere un disinteresse protratto per oltre un anno e mezzo per la sorte di un acquisto evidentemente non più gradito al e tornato di Pt_1 interesse solo per rientrare in possesso della caparra.
La convenuta evidenziava che nella comunicazione inviata veniva esplicitato in modo chiaro come il veicolo fosse disponibile per il ritiro. Al contempo si indicavano in 15 giorni massimo i termini per il completamento della procedura di acquisto. Il mancato ritiro di una raccomandata era irrilevante ai fini dello sviluppo degli effetti della comunicazione in esso contenuto.
pagina 4 di 10 In ordine al contenuto della raccomandata la convenuta si rendeva disponibile all'eventuale apertura del plico ancora perfettamente sigillato dagli adesivi postali dell'invio, in udienza avanti al Giudice, fermo restando che tale condotta volta ad una palese difesa temeraria dovrà essere valutata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
La contestava, inoltre, la supposta vessatorietà della clausola giacchè la clausola, per ritenersi CP_1 vessatoria, doveva necessariamente prevedere il diniego del diritto alla ripetizione di una somma pari al doppio della caparra. In ordine alla presunta vessatorietà della clausola relativa allo strettissimo termine per provvedere ad adempiere pena l'incameramento della cauzione, era clausola di cui non si CP_1 era avvalsa nel presente caso. Cerauto, 30 giorni dopo la firma del contratto, aveva intimato l'adempimento nel termine di giorni 15, termine che considerata la natura dell'adempimento, un pagamento, era da ritenersi certamente congruo.
In ogni caso, controparte si ostinava a non vedere come il proprio comportamento elusivo, volto a sottrarsi ad ogni contatto orientato a chiedere il completamento del contratto, compresa una formale diffida ad adempiere inviata a mezzo raccomandata, fosse la fonte della risoluzione. Infatti sino CP_1 al dicembre 2020 aveva tenuto il veicolo disponibile, e quindi se il Dott. avesse davvero voluto Pt_1 acquistare la macchina anche dopo la risoluzione avrebbe potuto esplicitare la propria intenzione, chiedendone la consegna atteso che le parti avrebbero potuto negoziare un nuovo accordo facendo salva la caparra quale acconto prezzo.
La convenuta evidenziava inoltre la contraddittorietà della domanda ex advero svolta in quanto i presupposti della domanda di ripetizione del doppio della caparra si palesavano incongruenti con l'eccezione di nullità della clausola relativa alla caparra.
Orbene così ripercorsi i termini della questione , prima di passare al merito, deve premettersi che al caso de quo risulta applicabile il Codice del Consumo ed è alle disposizione di cui all'art. 33 e ss che si farà riferimento ai fini della valutazione della vessatorità delle clausole indicate dall'attore e per delle conseguenze ad esse connesse.
Su punto deve rilevarsi che l'art. 33 dispone che "nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", precisando , altresì, che "si presumono vessatorie fino a prova contraria", tra l'altro, "le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: [..] e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è
pagina 5 di 10 quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo".
A sua volta l'art. 34, commi IV e V, prevede che "non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale", precisando, poi, che "nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano stati dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore".
Detto ciò nel contratto sottoscritto viene precisato all'art. 4) (ritiro del veicolo) che “il veicolo deve essere ritirato entro 10 giorni dalla data della comunicazione della messa a disposizione . In caso di mancato ritiro entro tale termine il venditore ha la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza del compratore incamerando il deposito cauzionale da questi versato , può inoltre pretendere le spese sostenute per eventuali ripristini concordati in sede di trattativa e definizione dell'ordine e fatto salvo ogni ulteriore diritto ed in particolare il risarcimento dell'eventuale maggior danno”.
Così riportato il dato documentale risulta necessario in primo luogo stabilire se la somma di euro 5.000 sia stata versata a titolo di acconto come indicato nel bonifico bancario, deposito cauzionale come indicato in contratto o caparra confirmatoria.
Dall'esame del contratto appare evidente trattarsi di caparra confirmatoria, avendo lo scopo di rafforzare l'obbligo dell'acquirente all'adempimento della sua obbligazione di ritiro dell'autovettura e pagamento del residuo prezzo, tanto che ne è previsto il trattenimento in caso di inadempimento dell'acquirente, che è la funzione tipica della caparra confirmatoria. È vero che il confuso contratto stipulato fa salvo il maggior danno che il venditore potrebbe aver subito dall'inadempimento della controparte. Maggior danno rivendicato anche da parte attrice. E non è meno vero che ciò dipende dalla confusione fra recesso contrattuale (operante ex nunc con effetti sulla caparra, costituente il limite legale del danno risarcibile) e risoluzione (operante ex tunc e senza effetti sulla caparra, essendo la parte inadempiente tenuta all'integrale risarcimento del danno), azioni alternative ed incompatibili fra di loro, donde l'infondatezza in limine della domanda di maggior danno proposta da parte attrice.
Quanto alla vessatorietà, mancano i presupposti di cui all'art. 33 D.Lgs. 6/9/2005, n. 206, per la chiara ragione che se la caparra in oggetto valeva a rafforzare gli obblighi dell'acquirente nei termini anzidetti, identica funzione aveva nei confronti del venditore, che doveva eseguire gli interventi manutentivi pattuiti e mettere concretamente il veicolo nella disponibilità della controparte, ciò sotto pena della pagina 6 di 10 restituzione del doppio della caparra. Quindi vi era perfetto equilibrio di posizione contrattuale fra le parti, nel pieno rispetto del comma 1 dell'art. 33 cit. Né ricorre alcuna delle ipotesi di presunta vessatorietà specificamente previste dalla norma, in particolare quella di cui alla lettera e), per la chiara ragione che la pacifica natura di caparra confirmatoria comporta ex lege la restituzione nel doppio in caso di inadempimento del professionista.
Ciò premesso all'esito dell'istruttoria è emerso che, in data 08/07/2020, e CP_2 Parte_2 provvedevano a versare la somma di euro 5.000, mediante bonifico bancario con la causale“
[...] acconto mini tg….” , che in data 10.07.2025 tra la parti veniva sottoscritto contratto di vendita di autoveicolo al prezzo di euro 13.900,00 oltre il costo per passaggio di proprietà. In predetto contrato veniva altresì dato atto dell'avvenuta versamento della somma di euro 5.000 a titolo di deposito cauzionale.
Risulta poi, che in data 20 luglio 2020 , il sig. inviava messaggio vocale al sig. ( la CP_1 Pt_1 circostanza risulta essere pacifica) la cui traslitterazione risulta essere la seguente: “Buonasera Fabio, tutto bene? Ascolti la disturbavo perché ad oggi non vedo ancora il bonifico, mi aveva detto che me l'aveva fatto giovedì e boh non so mi sembrava strano non vederlo... mi può dare conferma gentilmente? E poi se mi comunica anche eventualmente quando pensavate di ritirarla, so che non c'è fretta però giusto perché io i lavori li abbiamo già fatti tutti mi manca giusto da fargli dare una sanificazione ma la sanificazione gliela do appena prima che voi la veniate a ritirare quindi per quello le chiedevo la precisazione del ritiro. Grazie”
A sua volta il rispondeva:” “Scusa domani mattina verifico subito in banca. Avevo inserito on Pt_1
Line. Ti chiamo domani per aggiornarti”.
In data 22.07.2020 a seguito di messaggio della concessionaria in cui evidenziava che “ aspettava una chiamata ieri”, l'attore rispondeva : “ Ho provato a chiamarti. La banca ha ritardato nello smobilizzo dei titoli e non mi ha evaso l'ordine di bonifico per valuta. Riuscirò a farti il bonifico lunedì. Per ritiro nessun problema. Per favore , chiama me e non il nonno.”
Risulta inoltre confessoriamente provato che in data 10.7.2020 acquistava il veicolo usato Mini Country al prezzo concordato di € 13.500 e che l'attore provvedeva ad assicurare il pagamento del saldo del prezzo con mezzi propri in data 20 luglio 2020; che lo stesso provvedeva nuovamente ad assicurare il pagamento con mezzi propri il giorno 23 luglio 2020; che il mancato pagamento del saldo risultava da ascriversi, secondo quanto riferito a mezzo messaggi whatsapp, a problemi della banca.
Risulta inoltre per tabulas che, in data 12. 08.2025, veniva inviata diffida ad adempiere , cui veniva dato avviso in data 13.08.2020 e poi restituita al mittente per compiuta giacenza.
pagina 7 di 10 Pertanto all'esito del giudizio è emerso che nonostante l'attore si fosse impegnato a pagare il saldo prezzo entro la data del 20 luglio e poi entro il 23 luglio e che il mezzo fosse disponibile già dal 20 luglio per il ritiro , mancava solo la sanificazione da effettuarsi nell'immediatezza del ritiro, costui si sia completamente disinteressato del programma contrattuale non avendo rispettato i termini per il saldo del veicolo e comunicato la data per il ritiro del mezzo tant'è che la convenuta si determinò in data
12.08.2020 a inviare una diffida cui non seguì alcuna risposta.
Nè sul punto potrà valere l'asserita ( ma non provata) mancata ricezione della diffida.
In merito la Corte di Cassazione ha affermato che la lettera raccomandata a norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione. Affinché tale presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
La prova richiesta dalla legge, per poter vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr, Cassazione 18 novembre 2013, n. 25824; Cassazione 6 novembre 2011 n. 20482).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale” (cfr. Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847).
Ora, nel caso de quo risulta versata in atti la ricevuta di avvenuta spedizione del plico in data
11.08.2028, il plico inviato dal quale risulta la mancata consegna della raccomandata, l'avviso effettuato in data 12.08.2025 e la restituzione del plico al mittente all'esito della compiuta giacenza.
Pertanto tale documentazione può ritenersi idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza in assenza di idonea prova a superare tale presunzione , il cui onere spettava al destinatario .
Ne a tal fine paiono idonei a superare detta presunzione la prospettata assenza dell'attore durante il mese di agosto e i motivi di salute , circostanze peraltro sfornite di retroterra probatorio.
pagina 8 di 10 In ordine poi alla- seppur latamente- prospettata difformità del contenuto della raccomandata rispetto a quello comunicato successivamente nella corrispondenza fra i legali, deve rilevarsi che l'eccezione si palesa priva di fondamento alla luce del principio di presunzione di coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, salva la prova da parte del destinatario del contenuto diverso di quanto ricevuto.
La Corte di Cassazione (( cfr.sent. 10630 /2015) seppur in tema di interruzione della prescrizione, ha affermato che: “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto“Il predetto principio veniva anche confermato dalla Suprema Corte con le sentenze conformi n. 23920/2013 e n.
15762/2013.
Neppure, a supporto della tesi difensiva propugnata da parte attrice, potranno valere le dichiarazioni rese dai testi dalla medesima indotti in quanto connotate da genericità ( gli stessi non ricordavano le date in cui si recarono presso la concessionaria) e da contraddittorietà( la teste Testimone_1 dichiarava di essersi recata da sola due volte presso la concessionaria , accessi che, nel corso della sua escussione, divennero tre, ed in un'occasione unitamente al di lei padre), elementi che valutati unitamente ai rapporti che intercorrono con la parte in causa ( l'uno ex suocero, l'altra ex moglie) nonché all'interesse all'esito del giudizio ( considerato che corrispose la somma di euro CP_2
5.000 mediante disposizione di bonifico) fanno sorgere dubbi in ordine alla loro attendibilità.
Sicché, a fronte del palese inadempimento dell'acquirente, il venditore, dopo la diffida ad adempiere ha ogni diritto di trattenere la caparra de qua con conseguente reiezione delle domande proposte dall'attrice.
Deve invece essere disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c avanzata dalla convenuta in assenza dei presupposti.
Infine in ordine alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni si richiama l'ordinanza 01/03/2023 che si conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai valori medi di cui al D.M. 55/14 in ragione del valore della causa e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così pronuncia:
pagina 9 di 10 Rigetta le domande proposte dall'attore;
In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, accerta e dichiara il diritto di a trattenere la somma di € 5.000,00, versata da parte attrice a titolo Controparte_1 di caparra confirmatoria;
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, Parte_1 oltre le rimb. Forfet. Cpa e Iva di legge, se dovuta.
Novara, 31 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1538/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura FE e ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, via S. Bernardino da Siena, 2/E , giusta delega in atti;
-attore- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Matteo Controparte_1 P.IVA_1
FE OL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, via S. Francesco d'Assisi
n.5 , giusta delega in atti;
-convenuta-
Avente ad oggetto: contratto di vendita di cose mobili.
Conclusioni di parte attrice: Piaccia al Tribunale Ill.mo Contrariis reiectis Nel merito in principalità
Accertare e dichiarare che il deposito- cauzione versato dal dott. aveva titolo di caparra Pt_1
Accertare e dichiarare che ha receduto dal contratto, vendendo il veicolo per cui è causa a terzi, CP_1 ovvero che il contratto si è risolto per fatto e colpa di , per i motivi meglio specificati in CP_1 narrativa, condannando conseguentemente la convenuta alla restituzione, della somma di €. 10.000,00, pari al doppio della caparra versata Nel merito in subordine Accertare e dichiarare che al contratto concluso tra le parti deve essere applicata la normativa dei contratti con il consumatore, ex Dlgs.
206/2205, con conseguente nullità delle clausole sub 2 e 4 del contratto Di conseguenza, fermo il recesso o la risoluzione di , condannare quest'ultima alla restituzione della caparra versata, pari CP_1 ad €. 5.000,00, oltre interessi moratori di legge, ed oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in via pagina 1 di 10 equitativa dal giudice, ex art. 1226 c.c., nella somma non inferiore ad €. 3.000,00, per inosservanza della buona fede ex art. 1375 c.c.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
3. Vero è che nel mese di agosto del 2020 il dr. rimaneva fuori Novara per tutto il mese Pt_1
4. Vero è che ogni 4/5 giorni, nel mese di agosto, andavo a controllare la posta e provvedevo al ritiro, ma non rinvenivo alcun avviso di raccomandata giacente
7. Vero è il dr. dal mese di ottobre 2020 accusava malesseri che si protraevano sino a metà Pt_1 dicembre 2020
8. Vero è che nel mese di dicembre 2020, il 25, il dr. veniva ricoverato in ospedale, tanto che Pt_1 subiva intervento per ulcera perforante, rimanendo ricoverato per dieci giorni, e a seguire occorreva una convalescenza di due mesi
Si indicano a testi su tutti i capitoli il signor , e sui capitoli da 3 a 9 anche la signora CP_2
di Novara. Con vittoria di spese e competenze di lite. Testimone_1
Conclusioni di parte convenuta: Contrariis rejectis Nel merito In via riconvenzionale Accertato
l'inadempimento dell'obbligazione gravante in capo all'acquirente ed odierno attore , ed Parte_1 originata dal contratto di acquisto del 10.7.2020 oggetto dell'odierno giudizio, per l'effetto dichiarare risolto ex art. 1453 cc il contratto di acquisto, per esclusivo inadempimento dell'acquirente e conseguentemente dichiarare il sig. legittimato a trattenere la somma di € 5.000,00 CP_1
(cinquemila/00) a titolo di caparra confirmatoria;
In via principale nel merito Accertata l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 cc per esclusiva responsabilità dell'acquirente inadempiente sig.
per l'effetto Dichiarare il sig. legittimato a trattenere la somma di € 5.000,00 Parte_1 CP_1
(cinquemila/00) a titolo di caparra confirmatoria Rigettata in ogni caso ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto In via subordinata Accertata la risoluzione del contratto per inadempimento del sig. , per l'effetto condannare il sig. al risarcimento del Parte_1 Parte_1 danno, anche in via equitativa 1226 c.c., subito da , per un importo pari ad Controparte_1
€ 5.000,00 (cinquemila/00) o la maggiore o minor somma che il Giudice dovesse ritenere di Giustizia.
In ogni caso Condannare controparte ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa Con vittoria di esborsi e compensi dell'odierna procedura Con osservanza Novara, li 15 gennaio 2025 Avv. Matteo
FE OL
Fatto e motivi della decisione
evocava in giudizio avanti l'intestato Tribunale la per sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento della somma di € 10.000, pari al doppio della caparra versata, e , in via pagina 2 di 10 subordinata, previso accertamento delle vessatorietà dele clausole sub 2) e 4) del sottoscritto contratto e fermo il recesso o la risoluzione di , condannare quest'ultima alla restituzione della caparra CP_1 versata, pari ad €. 5.000,00, oltre interessi moratori di legge, ed oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa dal giudice, ex art. 1226 c.c..
A fondamento della svolta domanda l'attore deduceva (a) di aver stipulato, in data 10.07.2020, con la
, presso gli uffici di quest'ultima, un contratto di acquisto di un Controparte_3 veicolo usato, modello Mini One FM L4, tg. FH 068 FS - prima immatricolazione avvenuta il
10.02.2017-, e chilometraggio rilevato di km 45.300, per un importo complessivo pari a 13.500,00 euro, escluso il passaggio di proprietà previsto nella somma di 500,00 euro;
(b) di aver già in data 08.07.2020, provveduto preventivamente a versare, come richiesto poi in contratto, la somma di euro 5.000,00 a mezzo bonifico con causale “Acconto Mini Targa FH068FS” per tramite dei sig.ri e CP_2
a titolo di acconto (c) che la restante somma di €. 9.000,00, comprensiva del Parte_2 passaggio di proprietà, doveva essere versata al momento dell'effettiva consegna del veicolo, all'esito dell'ultimazione di alcuni lavori di manutenzione sullo stesso, consistenti nel ricambio di: olio, filtro olio, filtro aria, filtro abitacolo. nonchè del tagliando di pre consegna, sanificazione interna con trattamento antibatterico, controllo generale, lucidatura esterna, ricarica del clima, come risultava dalla scheda allegata al contratto;
(d) che gli accordi prevedevano che, terminata la manutenzione, la concessionaria avrebbe fatto avviso al per il pagamento e il contestuale ritiro;
(d) che, poichè il Pt_1 contratto prevedeva una data variabile di consegna di trenta giorni, per quanto in contratto non fosse stato indicato il relativo termine, nel mese di agosto il dr. partiva per le vacanze, rimanendo fuori Pt_1
Novara per circa 1 mese;
(e) che, al suo rientro, sollecitava la consegna in più occasioni ma senza esito;
(f) che negli ultimi due mesi dell'anno, a seguito di un intervento urgente, si trovava totalmente indisponibile per il suo stato di salute precario;
(g) che, nei primi mesi dell'anno 2021, vista la mancata consegna, il dr. poteva verificare che l'auto era stata venduta a terzi nel dicembre del 2020, di Pt_1 fatto allo stesso prezzo, ossia per €. 13.000,00; (g) che contestava pertanto a detto CP_1 comportamento, chiedendo la restituzione del solo acconto versato, maggiorato di interessi;
(h) che detta missiva veniva riscontrata dalla controparte, la quale faceva presente di aver inviato una lettera di messa in mora nell'agosto del 2020, e faceva pervenire la busta con l'indicazione della computa giacenza;
(i) che all'esito dell'invito alla negoziazione assistita inviato, cui aderiva la controparte, veniva sottoscritto verbale negativo, in quanto le parti non riuscivano a raggiungere un accordo.
Pertanto l'attore lamentava la vessatorità delle clausole contrattuali ed in particolare dell'art. 2 e all'art. 4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto laddove veniva previsto il diritto di di CP_1
pagina 3 di 10 incamerare la cauzione-acconto in caso di revoca dell'ordine (art. 2), e il medesimo diritto di trattenere la cauzione-acconto versato nel caso in cui l'acquirente non avesse ritirato il mezzo entro i 10 giorni dalla messa a disposizione.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la svolta domanda. CP_1
La convenuta sottolineava come controparte avesse, nella propria ricostruzione, sorvolato su tutti i dettagli temporali benchè fondamentali per evidenziare l'inescusabile condotta del sig. che aveva Pt_1 condotto alla risoluzione del contratto e alla perdita della caparra.
Invero l'attore per oltre 18 mesi era stato completamente irraggiungibile da parte del sig. e CP_1 parimenti si era sottratto ad ogni tentativo di contatto posto in essere dal concessionario con telefonate e messaggi via Whatsapp. Il sig. firmò il contratto di acquisto della vettura il giorno 10 luglio Pt_1
2020, per poi non dare più notizie di sé, sino al 15.12.2021 per tramite del proprio legale. Fu piuttosto il sig. che, dopo la firma del contratto, non riuscendo più a mettersi in contatto con l'acquirente, si CP_1 rivolse alla banca di provenienza del bonifico nel disperato, quanto infruttuoso, tentativo di chiedere se fosse possibile mettersi in contatto con il sig. avendo urgenza di parlare con lui. Solo dopo Pt_1 questo tentativo, non avendo altro mezzo a disposizione si rivolgeva all'odierno procuratore al CP_1 fine di mettere a disposizione formalmente il mezzo diffidando il sig. a procedere a completare il Pt_1 pagamento del prezzo del veicolo. Controparte invero, evidentemente conscia degli effetti risolutivi della diffida ad adempiere del 10 agosto 2020, cercava di renderne inefficaci gli effetti eccependo di non avere avuto contezza alcuna di tale comunicazione e tentava di giustificare la propria condotta adducendo , nel mese di agosto, di aver lasciato Novara, per circa 1 mese, per recarsi in vacanza.
Nuovamente in modo generico, non riferiva, e men che meno dava prova, quando sarebbe andato in vacanza, il tutto allo scopo di giustificare il mancato ritiro della raccomandata. Inesistenti erano poi i riferiti numerosi tentativi di mettersi in contatto con il sig. peraltro sforniti di specifica CP_1 indicazione in ordine alle modalità e ai tempi anche di accessi personali considerato che la concessionaria era poca distante , circa 100 metri, dall'abitazione dell'attore.
Pertanto dovevano ritenersi riferiti unicamente allo scopo di nascondere un disinteresse protratto per oltre un anno e mezzo per la sorte di un acquisto evidentemente non più gradito al e tornato di Pt_1 interesse solo per rientrare in possesso della caparra.
La convenuta evidenziava che nella comunicazione inviata veniva esplicitato in modo chiaro come il veicolo fosse disponibile per il ritiro. Al contempo si indicavano in 15 giorni massimo i termini per il completamento della procedura di acquisto. Il mancato ritiro di una raccomandata era irrilevante ai fini dello sviluppo degli effetti della comunicazione in esso contenuto.
pagina 4 di 10 In ordine al contenuto della raccomandata la convenuta si rendeva disponibile all'eventuale apertura del plico ancora perfettamente sigillato dagli adesivi postali dell'invio, in udienza avanti al Giudice, fermo restando che tale condotta volta ad una palese difesa temeraria dovrà essere valutata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
La contestava, inoltre, la supposta vessatorietà della clausola giacchè la clausola, per ritenersi CP_1 vessatoria, doveva necessariamente prevedere il diniego del diritto alla ripetizione di una somma pari al doppio della caparra. In ordine alla presunta vessatorietà della clausola relativa allo strettissimo termine per provvedere ad adempiere pena l'incameramento della cauzione, era clausola di cui non si CP_1 era avvalsa nel presente caso. Cerauto, 30 giorni dopo la firma del contratto, aveva intimato l'adempimento nel termine di giorni 15, termine che considerata la natura dell'adempimento, un pagamento, era da ritenersi certamente congruo.
In ogni caso, controparte si ostinava a non vedere come il proprio comportamento elusivo, volto a sottrarsi ad ogni contatto orientato a chiedere il completamento del contratto, compresa una formale diffida ad adempiere inviata a mezzo raccomandata, fosse la fonte della risoluzione. Infatti sino CP_1 al dicembre 2020 aveva tenuto il veicolo disponibile, e quindi se il Dott. avesse davvero voluto Pt_1 acquistare la macchina anche dopo la risoluzione avrebbe potuto esplicitare la propria intenzione, chiedendone la consegna atteso che le parti avrebbero potuto negoziare un nuovo accordo facendo salva la caparra quale acconto prezzo.
La convenuta evidenziava inoltre la contraddittorietà della domanda ex advero svolta in quanto i presupposti della domanda di ripetizione del doppio della caparra si palesavano incongruenti con l'eccezione di nullità della clausola relativa alla caparra.
Orbene così ripercorsi i termini della questione , prima di passare al merito, deve premettersi che al caso de quo risulta applicabile il Codice del Consumo ed è alle disposizione di cui all'art. 33 e ss che si farà riferimento ai fini della valutazione della vessatorità delle clausole indicate dall'attore e per delle conseguenze ad esse connesse.
Su punto deve rilevarsi che l'art. 33 dispone che "nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", precisando , altresì, che "si presumono vessatorie fino a prova contraria", tra l'altro, "le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: [..] e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è
pagina 5 di 10 quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo".
A sua volta l'art. 34, commi IV e V, prevede che "non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale", precisando, poi, che "nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano stati dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore".
Detto ciò nel contratto sottoscritto viene precisato all'art. 4) (ritiro del veicolo) che “il veicolo deve essere ritirato entro 10 giorni dalla data della comunicazione della messa a disposizione . In caso di mancato ritiro entro tale termine il venditore ha la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza del compratore incamerando il deposito cauzionale da questi versato , può inoltre pretendere le spese sostenute per eventuali ripristini concordati in sede di trattativa e definizione dell'ordine e fatto salvo ogni ulteriore diritto ed in particolare il risarcimento dell'eventuale maggior danno”.
Così riportato il dato documentale risulta necessario in primo luogo stabilire se la somma di euro 5.000 sia stata versata a titolo di acconto come indicato nel bonifico bancario, deposito cauzionale come indicato in contratto o caparra confirmatoria.
Dall'esame del contratto appare evidente trattarsi di caparra confirmatoria, avendo lo scopo di rafforzare l'obbligo dell'acquirente all'adempimento della sua obbligazione di ritiro dell'autovettura e pagamento del residuo prezzo, tanto che ne è previsto il trattenimento in caso di inadempimento dell'acquirente, che è la funzione tipica della caparra confirmatoria. È vero che il confuso contratto stipulato fa salvo il maggior danno che il venditore potrebbe aver subito dall'inadempimento della controparte. Maggior danno rivendicato anche da parte attrice. E non è meno vero che ciò dipende dalla confusione fra recesso contrattuale (operante ex nunc con effetti sulla caparra, costituente il limite legale del danno risarcibile) e risoluzione (operante ex tunc e senza effetti sulla caparra, essendo la parte inadempiente tenuta all'integrale risarcimento del danno), azioni alternative ed incompatibili fra di loro, donde l'infondatezza in limine della domanda di maggior danno proposta da parte attrice.
Quanto alla vessatorietà, mancano i presupposti di cui all'art. 33 D.Lgs. 6/9/2005, n. 206, per la chiara ragione che se la caparra in oggetto valeva a rafforzare gli obblighi dell'acquirente nei termini anzidetti, identica funzione aveva nei confronti del venditore, che doveva eseguire gli interventi manutentivi pattuiti e mettere concretamente il veicolo nella disponibilità della controparte, ciò sotto pena della pagina 6 di 10 restituzione del doppio della caparra. Quindi vi era perfetto equilibrio di posizione contrattuale fra le parti, nel pieno rispetto del comma 1 dell'art. 33 cit. Né ricorre alcuna delle ipotesi di presunta vessatorietà specificamente previste dalla norma, in particolare quella di cui alla lettera e), per la chiara ragione che la pacifica natura di caparra confirmatoria comporta ex lege la restituzione nel doppio in caso di inadempimento del professionista.
Ciò premesso all'esito dell'istruttoria è emerso che, in data 08/07/2020, e CP_2 Parte_2 provvedevano a versare la somma di euro 5.000, mediante bonifico bancario con la causale“
[...] acconto mini tg….” , che in data 10.07.2025 tra la parti veniva sottoscritto contratto di vendita di autoveicolo al prezzo di euro 13.900,00 oltre il costo per passaggio di proprietà. In predetto contrato veniva altresì dato atto dell'avvenuta versamento della somma di euro 5.000 a titolo di deposito cauzionale.
Risulta poi, che in data 20 luglio 2020 , il sig. inviava messaggio vocale al sig. ( la CP_1 Pt_1 circostanza risulta essere pacifica) la cui traslitterazione risulta essere la seguente: “Buonasera Fabio, tutto bene? Ascolti la disturbavo perché ad oggi non vedo ancora il bonifico, mi aveva detto che me l'aveva fatto giovedì e boh non so mi sembrava strano non vederlo... mi può dare conferma gentilmente? E poi se mi comunica anche eventualmente quando pensavate di ritirarla, so che non c'è fretta però giusto perché io i lavori li abbiamo già fatti tutti mi manca giusto da fargli dare una sanificazione ma la sanificazione gliela do appena prima che voi la veniate a ritirare quindi per quello le chiedevo la precisazione del ritiro. Grazie”
A sua volta il rispondeva:” “Scusa domani mattina verifico subito in banca. Avevo inserito on Pt_1
Line. Ti chiamo domani per aggiornarti”.
In data 22.07.2020 a seguito di messaggio della concessionaria in cui evidenziava che “ aspettava una chiamata ieri”, l'attore rispondeva : “ Ho provato a chiamarti. La banca ha ritardato nello smobilizzo dei titoli e non mi ha evaso l'ordine di bonifico per valuta. Riuscirò a farti il bonifico lunedì. Per ritiro nessun problema. Per favore , chiama me e non il nonno.”
Risulta inoltre confessoriamente provato che in data 10.7.2020 acquistava il veicolo usato Mini Country al prezzo concordato di € 13.500 e che l'attore provvedeva ad assicurare il pagamento del saldo del prezzo con mezzi propri in data 20 luglio 2020; che lo stesso provvedeva nuovamente ad assicurare il pagamento con mezzi propri il giorno 23 luglio 2020; che il mancato pagamento del saldo risultava da ascriversi, secondo quanto riferito a mezzo messaggi whatsapp, a problemi della banca.
Risulta inoltre per tabulas che, in data 12. 08.2025, veniva inviata diffida ad adempiere , cui veniva dato avviso in data 13.08.2020 e poi restituita al mittente per compiuta giacenza.
pagina 7 di 10 Pertanto all'esito del giudizio è emerso che nonostante l'attore si fosse impegnato a pagare il saldo prezzo entro la data del 20 luglio e poi entro il 23 luglio e che il mezzo fosse disponibile già dal 20 luglio per il ritiro , mancava solo la sanificazione da effettuarsi nell'immediatezza del ritiro, costui si sia completamente disinteressato del programma contrattuale non avendo rispettato i termini per il saldo del veicolo e comunicato la data per il ritiro del mezzo tant'è che la convenuta si determinò in data
12.08.2020 a inviare una diffida cui non seguì alcuna risposta.
Nè sul punto potrà valere l'asserita ( ma non provata) mancata ricezione della diffida.
In merito la Corte di Cassazione ha affermato che la lettera raccomandata a norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione. Affinché tale presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
La prova richiesta dalla legge, per poter vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr, Cassazione 18 novembre 2013, n. 25824; Cassazione 6 novembre 2011 n. 20482).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale” (cfr. Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847).
Ora, nel caso de quo risulta versata in atti la ricevuta di avvenuta spedizione del plico in data
11.08.2028, il plico inviato dal quale risulta la mancata consegna della raccomandata, l'avviso effettuato in data 12.08.2025 e la restituzione del plico al mittente all'esito della compiuta giacenza.
Pertanto tale documentazione può ritenersi idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza in assenza di idonea prova a superare tale presunzione , il cui onere spettava al destinatario .
Ne a tal fine paiono idonei a superare detta presunzione la prospettata assenza dell'attore durante il mese di agosto e i motivi di salute , circostanze peraltro sfornite di retroterra probatorio.
pagina 8 di 10 In ordine poi alla- seppur latamente- prospettata difformità del contenuto della raccomandata rispetto a quello comunicato successivamente nella corrispondenza fra i legali, deve rilevarsi che l'eccezione si palesa priva di fondamento alla luce del principio di presunzione di coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, salva la prova da parte del destinatario del contenuto diverso di quanto ricevuto.
La Corte di Cassazione (( cfr.sent. 10630 /2015) seppur in tema di interruzione della prescrizione, ha affermato che: “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto“Il predetto principio veniva anche confermato dalla Suprema Corte con le sentenze conformi n. 23920/2013 e n.
15762/2013.
Neppure, a supporto della tesi difensiva propugnata da parte attrice, potranno valere le dichiarazioni rese dai testi dalla medesima indotti in quanto connotate da genericità ( gli stessi non ricordavano le date in cui si recarono presso la concessionaria) e da contraddittorietà( la teste Testimone_1 dichiarava di essersi recata da sola due volte presso la concessionaria , accessi che, nel corso della sua escussione, divennero tre, ed in un'occasione unitamente al di lei padre), elementi che valutati unitamente ai rapporti che intercorrono con la parte in causa ( l'uno ex suocero, l'altra ex moglie) nonché all'interesse all'esito del giudizio ( considerato che corrispose la somma di euro CP_2
5.000 mediante disposizione di bonifico) fanno sorgere dubbi in ordine alla loro attendibilità.
Sicché, a fronte del palese inadempimento dell'acquirente, il venditore, dopo la diffida ad adempiere ha ogni diritto di trattenere la caparra de qua con conseguente reiezione delle domande proposte dall'attrice.
Deve invece essere disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c avanzata dalla convenuta in assenza dei presupposti.
Infine in ordine alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni si richiama l'ordinanza 01/03/2023 che si conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai valori medi di cui al D.M. 55/14 in ragione del valore della causa e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così pronuncia:
pagina 9 di 10 Rigetta le domande proposte dall'attore;
In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, accerta e dichiara il diritto di a trattenere la somma di € 5.000,00, versata da parte attrice a titolo Controparte_1 di caparra confirmatoria;
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, Parte_1 oltre le rimb. Forfet. Cpa e Iva di legge, se dovuta.
Novara, 31 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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