TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/05/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3121 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
T R A rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Grandito ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Nocera Inferiore alla via Barbarulo n. 105; parte ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vilma Fezza ed elettivamente Controparte_1
domiciliata in Capezzano alla via A. De Gasperi n. 164; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2016, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 27.09.1999 e che, dall'unione Controparte_1 coniugale, non erano nati figli. Esponeva, altresì, che - con decreto pubblicato in data
20.12.2013 (n. cron. 6698) - il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che, da tale momento, non era stata più ricostituita la comunione morale e materiale. Pertanto, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e che nulla fosse corrisposto a titolo di assegno divorzile, poiché aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al momento della separazione. All'uopo, rappresentava che la propria retribuzione mensile era gravata del pagamento della rata mensile del finanziamento (di €. 532,62) contratta per far fronte alla crisi economica che aveva colpito l'attività commerciale da lui esercitata e che, al contempo, doveva provvedere al mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio.
Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 27.09.2017, Controparte_1 si costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva che il
[...] ricorrente fosse tenuto a corrispondere la somma mensile di €. 500,00 a titolo di assegno divorzile. All'uopo, deduceva di essere inabile al lavoro e di essere tornata a vivere nel suo paese di origine a seguito della separazione dal coniuge.
All'udienza del 13.05.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, con sentenza n. 1412/2018 pubblicata il 24.09.2018, il Tribunale di
Nocera Inferiore ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Ne deriva che l'oggetto del presente giudizio è limitato alla sola regolamentazione delle questioni economiche.
Sul punto, la resistente non ha in alcun modo provato la mancanza di mezzi economici adeguati o, comunque, l'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive.
Infatti, per giurisprudenza costante, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia. Lo squilibrio economico tra le parti o l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, di per sè, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno (Cass. Sez. I 09.08.2019,
n. 21234).
Nel caso che ci occupa, la resistente non ha depositato la documentazione reddituale necessaria al fine di valutare la sua attuale capacità reddituale né tantomeno ha prodotto il certificato di disoccupazione del centro per l'impiego o altra documentazione attestante l'inabilità al lavoro.
Ne consegue che la domanda va rigettata.
Va invece dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente, con la quale ha chiesto addebitarsi il divorzio alla controparte.
Tale domanda è inammissibile nel giudizio di divorzio, poiché l'art. 151 co. 2 c.p.c. – nella parte in cui prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesta, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione” – conferma espressamente che la pronuncia di addebito è possibile solo in sede di separazione.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
2. dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 22.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire