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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.07.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Losini del Foro di
Piacenza, elettivamente domiciliat a presso la stessa con studio in
Piacenza, Stradone Farnese n. 3/a, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
MO (IM), rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Losini del Foro di
Piacenza, elettivamente domiciliato presso la stessa con studio in
Piacenza, Stradone Farnese n. 3/a, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vigolzone
(PC) in data 31.05.1997 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 24.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati, ciascuno libero di scegliersi una propria residenza.
2. la casa famigliare in Rivergaro (PC), Frazione Pieve Dugliara , Via
SA IN n. 1/c, viene assegnata alla signora che vi Parte_1
abiterà unitamente alla figlia minore che qui manterrà la propria residenza.
Il signor provvederà quindi ad asportare tutti i suoi beni Controparte_1
personali.
2 3. I signori e consapevoli del diritto della Parte_1 Controparte_1
figlia minorenne di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, convengono che ne sia disposto l'affidamento condiviso e si impegnano ad esercitare congiun tamente la responsabilità genitoriale,
con la specificazione che le decisioni di maggiori interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni natu rali ed aspirazioni, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore quando avrà con sé la minore;
4. durante la settimana il signor potrà frequentare liberamente la CP_1
figlia, compatibilmente con i di lei impegni scolastici ed extrascolastici,
inoltre la minore potrà soggiornare a fine settimana alterni presso l'abitazione del padre dalla mattina del sabato alla sera della domenica,
salvo differente accordo;
5. la minore trascorrerà le vacanze scolastiche natalizie e pasquali a metà
con l'uno e con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi, così come in via alternata trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore gli Persona_1
ulteriori ponti di vacanza sco lastica;
6. ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con la figlia un periodo continuativo di quindici giorni nel corso delle vacanze scolastiche estive,
che verrà concordato entro il mese di maggio di ciascun anno, in base ai reciproci impegni;
7. in considerazione del fatto che la minore avrà residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione della madre, il signor corrisponderà CP_1
alla medesima, quale contributo per il mantenimento della figlia ed entro
3 il giorno quindici di ciascun mese, mediante bonifico bancario, un assegno mensile di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT - Costo Vita a far corso dall'anno successivo alla pronuncia della separazione;
8. i genitori parteciperanno inoltre nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, facendo applicazione di quanto previsto nelle Linee guida approvate dal CNF, da considerare parte integrante del presente ac cordo;
9. gli obblighi tutti di cui sopra rimarranno a carico dei genitori finché
non avrà raggiunto la maggiore età e, in ogni caso, finché non Persona_1
diverrà economicamente indipendente;
10. i signori e si concedono sin d'ora, ai Parte_1 Controparte_1
fini di legge, reciproca autorizzazione al rilascio dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio della figlia minore.
11. I ricorrenti dando infine atto di essere entrambi economicamente autosufficienti in forza delle rispettive posizioni lavorative e patrimoniali,
come risulta dalle dichiarazioni dei redditi congiunte che di allegano sub doc. 4, dichiarano di non avere a pretendere l'uno dall'altro di alcun assegno di mantenimento, al quale espressamente rinunciano.
12. Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 5.08.2025, la Presidente delegata fissava l'udienza del
23.10.2025 disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
4 Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 le Parti ribadivano le conclusioni già
rassegnate in sede di atto introduttivo.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a lla figlia non sono Persona_1
in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Vigolzone (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 13, Parte II, Serie A, anno 1997).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.07.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Losini del Foro di
Piacenza, elettivamente domiciliat a presso la stessa con studio in
Piacenza, Stradone Farnese n. 3/a, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
MO (IM), rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Losini del Foro di
Piacenza, elettivamente domiciliato presso la stessa con studio in
Piacenza, Stradone Farnese n. 3/a, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vigolzone
(PC) in data 31.05.1997 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 24.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati, ciascuno libero di scegliersi una propria residenza.
2. la casa famigliare in Rivergaro (PC), Frazione Pieve Dugliara , Via
SA IN n. 1/c, viene assegnata alla signora che vi Parte_1
abiterà unitamente alla figlia minore che qui manterrà la propria residenza.
Il signor provvederà quindi ad asportare tutti i suoi beni Controparte_1
personali.
2 3. I signori e consapevoli del diritto della Parte_1 Controparte_1
figlia minorenne di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, convengono che ne sia disposto l'affidamento condiviso e si impegnano ad esercitare congiun tamente la responsabilità genitoriale,
con la specificazione che le decisioni di maggiori interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni natu rali ed aspirazioni, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore quando avrà con sé la minore;
4. durante la settimana il signor potrà frequentare liberamente la CP_1
figlia, compatibilmente con i di lei impegni scolastici ed extrascolastici,
inoltre la minore potrà soggiornare a fine settimana alterni presso l'abitazione del padre dalla mattina del sabato alla sera della domenica,
salvo differente accordo;
5. la minore trascorrerà le vacanze scolastiche natalizie e pasquali a metà
con l'uno e con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi, così come in via alternata trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore gli Persona_1
ulteriori ponti di vacanza sco lastica;
6. ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con la figlia un periodo continuativo di quindici giorni nel corso delle vacanze scolastiche estive,
che verrà concordato entro il mese di maggio di ciascun anno, in base ai reciproci impegni;
7. in considerazione del fatto che la minore avrà residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione della madre, il signor corrisponderà CP_1
alla medesima, quale contributo per il mantenimento della figlia ed entro
3 il giorno quindici di ciascun mese, mediante bonifico bancario, un assegno mensile di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT - Costo Vita a far corso dall'anno successivo alla pronuncia della separazione;
8. i genitori parteciperanno inoltre nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, facendo applicazione di quanto previsto nelle Linee guida approvate dal CNF, da considerare parte integrante del presente ac cordo;
9. gli obblighi tutti di cui sopra rimarranno a carico dei genitori finché
non avrà raggiunto la maggiore età e, in ogni caso, finché non Persona_1
diverrà economicamente indipendente;
10. i signori e si concedono sin d'ora, ai Parte_1 Controparte_1
fini di legge, reciproca autorizzazione al rilascio dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio della figlia minore.
11. I ricorrenti dando infine atto di essere entrambi economicamente autosufficienti in forza delle rispettive posizioni lavorative e patrimoniali,
come risulta dalle dichiarazioni dei redditi congiunte che di allegano sub doc. 4, dichiarano di non avere a pretendere l'uno dall'altro di alcun assegno di mantenimento, al quale espressamente rinunciano.
12. Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 5.08.2025, la Presidente delegata fissava l'udienza del
23.10.2025 disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
4 Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 le Parti ribadivano le conclusioni già
rassegnate in sede di atto introduttivo.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a lla figlia non sono Persona_1
in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Vigolzone (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 13, Parte II, Serie A, anno 1997).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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