Articolo 82 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 81Articolo 83
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28 dicembre 1978
Art. 82. (Variazioni al bilancio dello Stato)

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978