Art. 66
Le spese per il Commissariato generale dell'emigrazione e per i servizi ad esso attinenti gravano sul bilancio del Fondo per l'emigrazione.
Il ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione e' stabilito come segue:
Cariche direttive: un commissario generale, con indennita' di carica nella misura prevista dall'art. 14, secondo capoverso, della legge 29 giugno 1907, n. 298 ; tre commissari con l'indennita' di carica da stabilirsi con decreto Reale.
Carriera tecnica ed amministrativa: due consiglieri superiori dell'emigrazione con lo stipendio di L. 10.000; sei consiglieri di lª classe a L. 8000; otto consiglieri di seconda classe a L. 7000; otto consiglieri aggiunti di prima classe a L. 6000; sei consiglieri aggiunti di seconda classe a L. 5000; sei primi segretari di prima classe a L. 4500; sei primi segretari di seconda classe a L. 4000; quattro segretari di prima classe a L. 3500; quattro segretari di seconda classe a L. 3000; quattro segretari di terza classe a L. 2500; due segretari di quarta classe a L. 2000.
Carriera di ragioneria: un capo ragioniere con lo stipendio di L. 7000; due capi sezione di prima classe a L. 6000; due capi sezione di seconda classe a L. 5000; tre primi ragionieri di prima classe a L. 4500; tre primi ragionieri di seconda classe a L. 4000; tre ragionieri di prima classe a L. 3500; tre ragionieri di seconda classe a L. 3000; due ragionieri di terza classe a L. 2500; un ragioniere di quarta classe a L. 2000.
Carriera d'ordine: tre archivisti capi a L. 4000; sei archivisti di prima classe a L. 3500; otto archivisti di seconda classe a L. 3000; otto applicati di prima classe a L. 2500; otto applicati di seconda classe a L. 2000; sei applicati di terza classe a L. l500.
Personale subalterno: due commessi ed uscieri capi di prima classe a L. 2000; quattro commessi ed uscieri capi di seconda classe a L. 1800; sei uscieri di prima classe a L. 1600; otto uscieri di seconda classe a L. 1400; cinque inservienti a L. 1200.
L'impiegato di ruolo del Commissariato, che a norma dell'articolo primo della legge, sia nominato commissario generale, e' collocato in «posto speciale» fuori ruolo, con lo stipendio uguale a quello di ministro plenipotenziario di prima classe.
Agli stipendi stabiliti nel presente articolo sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 , e del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1345 .
Il regolamento stabilira' le norme per la nomina e la retribuzione del personale tecnico che si rendesse necessario per disimpegnare attribuzioni speciali di assistenza degli emigranti presso gli uffici dipendenti dal Commissariato all'interno o all'estero.
((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 26 giugno 1924, n. 1603 , convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La classificazione per gradi, la composizione dei ruoli e la Misura degli stipendi del personale appartenente all'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione, sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro per gli affari esteri".