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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2024, n. 10132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10132 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCE nel procedimento a carico di: AC NT nato a [...] il [...] AC DE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ALDO CENICCOLA, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con le statuizioni conseguenziali;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10132 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 9 giugno 2023 il Tribunale di Lecce è stata affermata la responsabilità: - di NI NA per i delitti aggravati di furto in abitazione (capo 1. - artt. 624-bis, 61, comma 1, n. 5 e 11 cod. pen., commesso nel mese di luglio del 2017), furto in abitazione e tentato furto aggravato (capo 2. - artt. 81 cpv., 624-bis, 61, comma 1, nn. 5 e 11, nonché artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 7, 61, comma 1, nn. 5 e 11, cod. pen., commessi nel mese di agosto del 2017); - di NI NA e IC NA per il delitto aggravato di tentato furto in abitazione (capo 3. - artt. 110, 56, 624-bis, 61, comma 1, n. 11 cod. pen., commesso nel mese di settembre del 2017). Il Tribunale, concesse a entrambe le imputate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti di cui all'art. 61, comma 1, nn. 5 e 11 cod. pen. e alla «continuazione per la sola» NI NA, le ha condannate alla pena di un anno di reclusione ed euro quattrocento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di primo grado, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione degli artt. 624-bis, 625, 133 e 81 cod. pen., in quanto la pena irrogata sarebbe illegale siccome inferiore a quella minima applicabile ratione temporis;
e, quanto a NI NA, condannata per più condotte commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso, sarebbe stata determinata in maniera «onnicomprensiva» senza che consti la corretta applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in relazione a IC NA. È, invece, fondato - nei termini di seguito esposti - con riferimento a NI NA. 1. La prospettazione della Parte pubblica ricorrente è manifestamente infondata con riguardo a IC NA. Ella è stata ritenuta responsabile del solo delitto di cui al capo 3, commesso nel settembre del 2017; e il Tribunale ha stimato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Invero: - ai sensi dell'art. 624-bis, comma 4, cod. pen. - aggiunto dall'art. 1, comma 6, lett. c), della legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, e dunque vigente all'epoca del fatto - «le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti»; 2 - la pena per l'ipotesi tentata in questione deve determinarsi alla luce dello spazio edittale posto dall'art. 624-bis, comma 3, cit., nel testo vigente dalla stessa data (ex art. 1, comma 6, lett. b), I. n. 103/2017), ossia la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 927 a euro 2.000 (non venendo in rilievo le pene detentive più elevate previste dall'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 26 aprile 2019, n. 36, ossia la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 1.000 a euro 2.500, come invece prospettato dal Procuratore generale distrettuale); - dunque, la pena minima che nella specie può irrogarsi - alla luce della riduzione massima di due terzi prevista dall'art. 56, comma 2, cod. pen. - è un anno e quattro mesi di reclusione e 309 euro di multa, passibile della riduzione fino a dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 206 di multa in virtù delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Ne deriva che la pena irrogata (un anno di reclusione ed euro quattrocento di multa) non è illegale, ipotesi che ricorre quando essa non corrisponde, per specie ovvero per quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, da distinguersi dalla pena meramente illegittima perché determinata in violazione di legge (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205). 2. NI NA è stata invece ritenuta responsabile di tutti i delitti aggravati in imputazione, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Il Tribunale non ha indicato in alcun modo il reato più grave;
ha stimato equivalenti le circostanze attenuanti generiche (da ritenersi riconosciute per tutti i reati: cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, che richiama Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01) oltre che con le aggravanti anche con la continuazione, il che è ovviamente non è consentito (dato che l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. attiene ad autonomi reati e non può essere oggetto del giudizio di bilanciamento). Deve, inoltre, rilevarsi che il già richiamato disposto dell'art. 624-bis, comma 4, cod. pen. può operare solo per il reato di cui al capo 3., ma non per i rimanenti furti in abitazione ascritti all'imputata, poiché commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella del 2017, il 3 agosto dello stesso anno (il che è a dirsi anche per quello di cui al capo 2., il cui tempus è stato genericamente indicato nel mese di agosto 2017). Ciò posto: a. per i furti in abitazione pluriaggravati di cui ai capi 1. e 2. la pena edittale è quella prevista anteriormente alla più volte richiamata novella del 2017, ossia la reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 206 a euro 1.549; il Tribunale, con riguardo allo spazio edittale, ha fatto riferimento alle pene anteriori alla modifica normativa del 2019, pure già richiamata, senza alcuna specificazione;
in forza del giudizio di equivalenza tra aggravanti e circostanze 3 ( attenuanti generiche - che per essi, come esposto, può compiersi - la pena edittale deve individuarsi nella reclusione da uno a sei anni e nella multa da euro 309 a 1.032; b. inoltre, occorre considerare che la contestazione di cui al capo 2. contempla pure un ipotesi di tentato furto aggravato, per cui è stata resa condanna, e che dovrebbe pure essere considerato nella determinazione della pena ex art. 81, comma 2, cod. pen.; c. infine, occorre considerare che NI NA è stata condannata anche per il tentativo di furto in abitazione aggravato (capo 3.), il cui spazio edittale (alla stessa stregua di quanto già rilevato per la coimputata) va da un anno e quattro mesi di reclusione e 309 euro di multa a sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.333,33 (in forza del disposto dell'art. 56, comma 2, cit.), da ridurre fino a un terzo ex art. 624 -bis, comma 4, cod. pen. in virtù delle circostanze attenuanti generiche (dunque, in uno spazio compreso tra dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 206 di multa e quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 888,88). Ne deriva che la pena detentiva irrogata a NI NA, pari a un anno di reclusione, non può dirsi legale, poiché inferiore a quella minima che poteva esserle irrogata (cfr. retro, sub a.) dato che, «in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse» (Sez. U, n. 25939/2013, cit;
cfr. pure Sez. U, n. 47127/2021, cit.), e dovendosi operare nella specie gli aumenti ex art. 81, comma 2, cit. E anche in relazione alla pena pecuniaria l'impugnazione deve essere accolta perché, oltre a non constare in alcun modo come sia stata determinata (alla luce di quanto sopra esposto), le circostanze attenuanti generiche sono state bilanciate «con la continuazione», il che è dirimente. Si impone, allora, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di NA NI con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce (in quanto il presente ricorso è stato proposto avverso una sentenza non appellabile: art. 593, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 6, n. 18114 del 24/03/2021; Marzioni, Rv. 281500 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti di NA IC. Annulla la sentenza impugnata plimitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di NA NI con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica. Così deciso il 28/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ALDO CENICCOLA, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con le statuizioni conseguenziali;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10132 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 9 giugno 2023 il Tribunale di Lecce è stata affermata la responsabilità: - di NI NA per i delitti aggravati di furto in abitazione (capo 1. - artt. 624-bis, 61, comma 1, n. 5 e 11 cod. pen., commesso nel mese di luglio del 2017), furto in abitazione e tentato furto aggravato (capo 2. - artt. 81 cpv., 624-bis, 61, comma 1, nn. 5 e 11, nonché artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 7, 61, comma 1, nn. 5 e 11, cod. pen., commessi nel mese di agosto del 2017); - di NI NA e IC NA per il delitto aggravato di tentato furto in abitazione (capo 3. - artt. 110, 56, 624-bis, 61, comma 1, n. 11 cod. pen., commesso nel mese di settembre del 2017). Il Tribunale, concesse a entrambe le imputate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti di cui all'art. 61, comma 1, nn. 5 e 11 cod. pen. e alla «continuazione per la sola» NI NA, le ha condannate alla pena di un anno di reclusione ed euro quattrocento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di primo grado, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione degli artt. 624-bis, 625, 133 e 81 cod. pen., in quanto la pena irrogata sarebbe illegale siccome inferiore a quella minima applicabile ratione temporis;
e, quanto a NI NA, condannata per più condotte commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso, sarebbe stata determinata in maniera «onnicomprensiva» senza che consti la corretta applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in relazione a IC NA. È, invece, fondato - nei termini di seguito esposti - con riferimento a NI NA. 1. La prospettazione della Parte pubblica ricorrente è manifestamente infondata con riguardo a IC NA. Ella è stata ritenuta responsabile del solo delitto di cui al capo 3, commesso nel settembre del 2017; e il Tribunale ha stimato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Invero: - ai sensi dell'art. 624-bis, comma 4, cod. pen. - aggiunto dall'art. 1, comma 6, lett. c), della legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, e dunque vigente all'epoca del fatto - «le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti»; 2 - la pena per l'ipotesi tentata in questione deve determinarsi alla luce dello spazio edittale posto dall'art. 624-bis, comma 3, cit., nel testo vigente dalla stessa data (ex art. 1, comma 6, lett. b), I. n. 103/2017), ossia la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 927 a euro 2.000 (non venendo in rilievo le pene detentive più elevate previste dall'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 26 aprile 2019, n. 36, ossia la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 1.000 a euro 2.500, come invece prospettato dal Procuratore generale distrettuale); - dunque, la pena minima che nella specie può irrogarsi - alla luce della riduzione massima di due terzi prevista dall'art. 56, comma 2, cod. pen. - è un anno e quattro mesi di reclusione e 309 euro di multa, passibile della riduzione fino a dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 206 di multa in virtù delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Ne deriva che la pena irrogata (un anno di reclusione ed euro quattrocento di multa) non è illegale, ipotesi che ricorre quando essa non corrisponde, per specie ovvero per quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, da distinguersi dalla pena meramente illegittima perché determinata in violazione di legge (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205). 2. NI NA è stata invece ritenuta responsabile di tutti i delitti aggravati in imputazione, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Il Tribunale non ha indicato in alcun modo il reato più grave;
ha stimato equivalenti le circostanze attenuanti generiche (da ritenersi riconosciute per tutti i reati: cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, che richiama Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01) oltre che con le aggravanti anche con la continuazione, il che è ovviamente non è consentito (dato che l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. attiene ad autonomi reati e non può essere oggetto del giudizio di bilanciamento). Deve, inoltre, rilevarsi che il già richiamato disposto dell'art. 624-bis, comma 4, cod. pen. può operare solo per il reato di cui al capo 3., ma non per i rimanenti furti in abitazione ascritti all'imputata, poiché commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella del 2017, il 3 agosto dello stesso anno (il che è a dirsi anche per quello di cui al capo 2., il cui tempus è stato genericamente indicato nel mese di agosto 2017). Ciò posto: a. per i furti in abitazione pluriaggravati di cui ai capi 1. e 2. la pena edittale è quella prevista anteriormente alla più volte richiamata novella del 2017, ossia la reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 206 a euro 1.549; il Tribunale, con riguardo allo spazio edittale, ha fatto riferimento alle pene anteriori alla modifica normativa del 2019, pure già richiamata, senza alcuna specificazione;
in forza del giudizio di equivalenza tra aggravanti e circostanze 3 ( attenuanti generiche - che per essi, come esposto, può compiersi - la pena edittale deve individuarsi nella reclusione da uno a sei anni e nella multa da euro 309 a 1.032; b. inoltre, occorre considerare che la contestazione di cui al capo 2. contempla pure un ipotesi di tentato furto aggravato, per cui è stata resa condanna, e che dovrebbe pure essere considerato nella determinazione della pena ex art. 81, comma 2, cod. pen.; c. infine, occorre considerare che NI NA è stata condannata anche per il tentativo di furto in abitazione aggravato (capo 3.), il cui spazio edittale (alla stessa stregua di quanto già rilevato per la coimputata) va da un anno e quattro mesi di reclusione e 309 euro di multa a sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.333,33 (in forza del disposto dell'art. 56, comma 2, cit.), da ridurre fino a un terzo ex art. 624 -bis, comma 4, cod. pen. in virtù delle circostanze attenuanti generiche (dunque, in uno spazio compreso tra dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 206 di multa e quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 888,88). Ne deriva che la pena detentiva irrogata a NI NA, pari a un anno di reclusione, non può dirsi legale, poiché inferiore a quella minima che poteva esserle irrogata (cfr. retro, sub a.) dato che, «in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse» (Sez. U, n. 25939/2013, cit;
cfr. pure Sez. U, n. 47127/2021, cit.), e dovendosi operare nella specie gli aumenti ex art. 81, comma 2, cit. E anche in relazione alla pena pecuniaria l'impugnazione deve essere accolta perché, oltre a non constare in alcun modo come sia stata determinata (alla luce di quanto sopra esposto), le circostanze attenuanti generiche sono state bilanciate «con la continuazione», il che è dirimente. Si impone, allora, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di NA NI con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce (in quanto il presente ricorso è stato proposto avverso una sentenza non appellabile: art. 593, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 6, n. 18114 del 24/03/2021; Marzioni, Rv. 281500 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti di NA IC. Annulla la sentenza impugnata plimitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di NA NI con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica. Così deciso il 28/11/2023.