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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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- 1. Lavoro in più Paesi: la Corte UE ridisegna i confini del cambio del luogo abituale di lavoroBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 15 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2419/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2419/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] C.F._1
NE (NO) il 23/02/1980 Con il patrocinio dell'Avv. PIRALI LUCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PIRALI LUCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 15.09.2012; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Gozzano al n. 12, Serie A, Parte 2;
ordinare al Comune di Gozzano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) Le figlie minori continueranno ad essere affidate ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
Pag. 1 2) La casa familiare, compresa di tutti gli arredi, sita a Borgomanero, via Maggiate n. 43/E, continuerà ad essere assegnata alla madre;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la prole per due giorni la settimana dalle 16.00 alle 8.00 del giorno seguente, occupandosi di accompagnarla a scuola. Potrà altresì vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati a partire dalle ore 20.00 del venerdì fino alle 18.00 della domenica. Rimangono salvi eventuali diversi accordi raggiunti dai genitori.
4) Le figlie trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali con la madre, che si alternerà con il padre, con cadenza annuale. In occasione delle vacanze estive il padre avrà diritto a trascorrere due settimane, anche consecutive, con la prole. Uguale diritto avrà la madre. In occasione delle vacanze invernali i genitori si organizzeranno in base al calendario lavorativo di entrambi. Sono salvi tutti i diversi accordi fra i genitori.
5) Il padre continuerà a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma che continuerà ad essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 25 di ogni mese. 6) Il padre, inoltre, terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 7)Entrambi i genitori si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valevole per l'espatrio delle figlie.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 e hanno contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 rito concordatario in Gozzano (NO) in data 15/9/2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2012. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (20/9/2008) e (9/8/2011) entrambe Per_1 Per_2 minorenni. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 CP_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gozzano (NO) in data
15/9/2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2012;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4/12/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3 Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2419/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] C.F._1
NE (NO) il 23/02/1980 Con il patrocinio dell'Avv. PIRALI LUCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PIRALI LUCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 15.09.2012; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Gozzano al n. 12, Serie A, Parte 2;
ordinare al Comune di Gozzano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) Le figlie minori continueranno ad essere affidate ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
Pag. 1 2) La casa familiare, compresa di tutti gli arredi, sita a Borgomanero, via Maggiate n. 43/E, continuerà ad essere assegnata alla madre;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la prole per due giorni la settimana dalle 16.00 alle 8.00 del giorno seguente, occupandosi di accompagnarla a scuola. Potrà altresì vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati a partire dalle ore 20.00 del venerdì fino alle 18.00 della domenica. Rimangono salvi eventuali diversi accordi raggiunti dai genitori.
4) Le figlie trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali con la madre, che si alternerà con il padre, con cadenza annuale. In occasione delle vacanze estive il padre avrà diritto a trascorrere due settimane, anche consecutive, con la prole. Uguale diritto avrà la madre. In occasione delle vacanze invernali i genitori si organizzeranno in base al calendario lavorativo di entrambi. Sono salvi tutti i diversi accordi fra i genitori.
5) Il padre continuerà a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma che continuerà ad essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 25 di ogni mese. 6) Il padre, inoltre, terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 7)Entrambi i genitori si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valevole per l'espatrio delle figlie.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 e hanno contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 rito concordatario in Gozzano (NO) in data 15/9/2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2012. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (20/9/2008) e (9/8/2011) entrambe Per_1 Per_2 minorenni. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 CP_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gozzano (NO) in data
15/9/2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2012;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4/12/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3 Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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