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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 289 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, vertente
TRA
, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_1 Persona_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Palma ed Elisa Cacciato Insilla, elettivamente domiciliata
[...]
come in atti
Appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti, elettivamente CP_1
domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8721 /2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data
10.09.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da con cui quest'ultima aveva chiamato in giudizio l' formulando le Parte_1 CP_1
seguenti conclusioni “ Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, preso atto della documentazione allegata
al presente ricorso;
- Accertata e dichiarata altresì la sussistenza dei requisiti amministrativi e sanitari per il
riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità mensile di frequenza di cui alla L. 289/90 per la
minore Voglia -Condannare l' alla corresponsione in favore della ricorrente Persona_1 CP_1
in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore , Parte_1 Persona_1
dei ratei maturati e maturandi a decorrere dal 19.10.2022 relativi all'indennità mensile di frequenza di cui
alla L. 289/90 oltre interessi e rivalutazione monetaria;” con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda avanzata dalla ricorrente ritenendo sussistenti i requisiti richiesti ai fini della concessione dell'indennità mensile di frequenza ai sensi dell'art. 1 legge 289/1990 con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore della ricorrente, dei relativi ratei maturati e CP_1
maturandi con decorrenza dalla data della visita di revisione, in particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 3
L.289/1990, dal “primo giorno successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso” e per i periodi di frequenza scolastica, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo nonché alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 - 11 di cui al d.m. 55/2014 – erronea determinazione delle spese di lite – carenza di motivazione, avendo il giudice di prime cure erroneamente determinato le spese di lite, discostandosi dai valori minimi previsti dal D.M.55/2014 e, in ogni caso, deducendone l'illegittimità.
Ha, pertanto, concluso chiedendo la riforma della sentenza e la rideterminazione delle spese di lite.
Si è costituito l' , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza dell'11/12/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 18/12/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19
ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e,
quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza dell'11/12/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma lì 18/12/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 289 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2025, vertente
TRA
, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_1 Persona_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Palma ed Elisa Cacciato Insilla, elettivamente domiciliata
[...]
come in atti
Appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti, elettivamente CP_1
domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8721 /2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data
10.09.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da con cui quest'ultima aveva chiamato in giudizio l' formulando le Parte_1 CP_1
seguenti conclusioni “ Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, preso atto della documentazione allegata
al presente ricorso;
- Accertata e dichiarata altresì la sussistenza dei requisiti amministrativi e sanitari per il
riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità mensile di frequenza di cui alla L. 289/90 per la
minore Voglia -Condannare l' alla corresponsione in favore della ricorrente Persona_1 CP_1
in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore , Parte_1 Persona_1
dei ratei maturati e maturandi a decorrere dal 19.10.2022 relativi all'indennità mensile di frequenza di cui
alla L. 289/90 oltre interessi e rivalutazione monetaria;” con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda avanzata dalla ricorrente ritenendo sussistenti i requisiti richiesti ai fini della concessione dell'indennità mensile di frequenza ai sensi dell'art. 1 legge 289/1990 con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore della ricorrente, dei relativi ratei maturati e CP_1
maturandi con decorrenza dalla data della visita di revisione, in particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 3
L.289/1990, dal “primo giorno successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso” e per i periodi di frequenza scolastica, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo nonché alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 - 11 di cui al d.m. 55/2014 – erronea determinazione delle spese di lite – carenza di motivazione, avendo il giudice di prime cure erroneamente determinato le spese di lite, discostandosi dai valori minimi previsti dal D.M.55/2014 e, in ogni caso, deducendone l'illegittimità.
Ha, pertanto, concluso chiedendo la riforma della sentenza e la rideterminazione delle spese di lite.
Si è costituito l' , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza dell'11/12/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 18/12/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19
ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e,
quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza dell'11/12/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma lì 18/12/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.