Art. 9.
Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della regione Valle d'Aosta, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalita' per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.
Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della regione Valle d'Aosta, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalita' per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.