Articolo 9 della Legge 26 novembre 1981, n. 690
Articolo 8Articolo 10
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1 gennaio 2011
Art. 9.

Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della regione Valle d'Aosta, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalita' per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2011