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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia CC CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2024 promossa con ricorso depositato l'8.2.24 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRITTI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.4.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente adiva questo Tribunale attraverso un ricorso per la regolamentazione della responsabilità dei genitori per i figli minori nati fuori dal matrimonio. In fatto premetteva di essersi unita in matrimonio in Ucraina con il resistente in data 28.6.1984 e che dall'unione era nato il figlio (21.1.2016), ancora minore. Riferiva altresì che le parti avevano Per_1 poi anche divorziato, allegando in lingua originale la documentazione afferente. Concludeva chiedendo che il giudice italiano la disposizione dell'affido condiviso del minore , la disciplina del diritto di visita, la predisposizione di un assegno di mantenimento ordinario per il figlio che quantificava in € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Giudice designato sollevava immediatamente eccezione di inammissibilità del ricorso sì come proposto alla luce dell'esistenza di un matrimonio e di un divorzio tra le parti, ciò escludendo in radice la possibilità di disciplinare la responsabilità alla stregua dei figli nati fuori dal matrimonio. Il procuratore della ricorrente ha comunque insistito nelle sue domande. Ritiene il Collegio di condividere l'eccepita inammissibilità Il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio e la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, sia in caso di separazione consensuale che giudiziale, è regolato dagli articoli 337- quinquies e 473bis del Codice di Procedura Civile, Questi articoli prevedono la possibilità di richiedere la revisione delle disposizioni relative all'affidamento, alla responsabilità genitoriale e al contributo di mantenimento dei figli, sia nati dentro che fuori dal matrimonio, quando intervengano nuove circostanze che lo giustifichino. Ebbene è chiaro che sia profondamente diversa la situazione esistente laddove sia richiesta per la prima volta la regolamentazione della responsabilità genitoriale rispetto invece al caso in cui le parti, precedentemente unite da matrimonio e successivamente divorziate, non abbiano , per es., alcuna disposizione nell'ambito della decisione di scioglimento del matrimonio stesso relativa ai figli. In termini giuridici , infatti, laddove vi sia stata una regolamentazione, per es. la pronuncia di una separazione giudiziale o consensuale o di divorzio o scioglimento, la pronuncia richiesta per i figli tende a modificare la sentenza relativa ai genitori stessi. In altre parole non può identificarsi il ricorso per la prima regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio il caso in cui invece un matrimonio, in Italia o all'estero, sia stato celebrato e successivamente sciolto con una pronuncia di divorzio. Da tutto quanto premesso il ricorso così come presentato si palesa inammissibile dovendo semmai la ricorrente chiedere la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato tra i coniugi. Nulla sulle spese considerando la contumacia del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso presentato nulla sulle spese. Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio dell'8.5.25. Il Presidente est.
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia CC CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2024 promossa con ricorso depositato l'8.2.24 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRITTI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.4.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente adiva questo Tribunale attraverso un ricorso per la regolamentazione della responsabilità dei genitori per i figli minori nati fuori dal matrimonio. In fatto premetteva di essersi unita in matrimonio in Ucraina con il resistente in data 28.6.1984 e che dall'unione era nato il figlio (21.1.2016), ancora minore. Riferiva altresì che le parti avevano Per_1 poi anche divorziato, allegando in lingua originale la documentazione afferente. Concludeva chiedendo che il giudice italiano la disposizione dell'affido condiviso del minore , la disciplina del diritto di visita, la predisposizione di un assegno di mantenimento ordinario per il figlio che quantificava in € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Giudice designato sollevava immediatamente eccezione di inammissibilità del ricorso sì come proposto alla luce dell'esistenza di un matrimonio e di un divorzio tra le parti, ciò escludendo in radice la possibilità di disciplinare la responsabilità alla stregua dei figli nati fuori dal matrimonio. Il procuratore della ricorrente ha comunque insistito nelle sue domande. Ritiene il Collegio di condividere l'eccepita inammissibilità Il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio e la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, sia in caso di separazione consensuale che giudiziale, è regolato dagli articoli 337- quinquies e 473bis del Codice di Procedura Civile, Questi articoli prevedono la possibilità di richiedere la revisione delle disposizioni relative all'affidamento, alla responsabilità genitoriale e al contributo di mantenimento dei figli, sia nati dentro che fuori dal matrimonio, quando intervengano nuove circostanze che lo giustifichino. Ebbene è chiaro che sia profondamente diversa la situazione esistente laddove sia richiesta per la prima volta la regolamentazione della responsabilità genitoriale rispetto invece al caso in cui le parti, precedentemente unite da matrimonio e successivamente divorziate, non abbiano , per es., alcuna disposizione nell'ambito della decisione di scioglimento del matrimonio stesso relativa ai figli. In termini giuridici , infatti, laddove vi sia stata una regolamentazione, per es. la pronuncia di una separazione giudiziale o consensuale o di divorzio o scioglimento, la pronuncia richiesta per i figli tende a modificare la sentenza relativa ai genitori stessi. In altre parole non può identificarsi il ricorso per la prima regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio il caso in cui invece un matrimonio, in Italia o all'estero, sia stato celebrato e successivamente sciolto con una pronuncia di divorzio. Da tutto quanto premesso il ricorso così come presentato si palesa inammissibile dovendo semmai la ricorrente chiedere la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato tra i coniugi. Nulla sulle spese considerando la contumacia del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso presentato nulla sulle spese. Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio dell'8.5.25. Il Presidente est.
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino