Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11736.2024 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Insalata dom.
CONTRO
CP_
con il proc. avv. Papalato dom.
L'odierna parte ricorrente ha adito questo Giudice al fine di ottenere la condanna di parte avversa alla prestazione spettante in considerazione della malattia professionale sofferta a fronte della percentuale dell'8% già riconosciuta in sede amministrativa;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Fissata l'udienza di discussione si è costituita parte avversa evidenziando di avere avviato la procedura per la rivalutazione delle condizioni fisiche di parte avversa.
Nelle more del giudizio, in effetti, parte ricorrente è stata sottoposta a visita collegiale al cui esito è stato riconosciuto un danno biologico al 10%.
È quindi emerso come sia cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non
, n. 4034].
Invero, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Segue la soccombenza virtuale la definizione delle spese di lite, in considerazione dell'età del ricorrente e della percentuale infine riconosciuta.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
CP_ dichiara cessata la materia del contendere e condanna a tenere indenne parte avversa per le spese legali sostenute e che liquida in misura di euro 852,00 per competenze, oltre iva e cpa., da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 06/05/2025
Lorenzo Bellanova