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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/10/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NN D'TO Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa LL DR Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1322/2023 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GURRERA LELIO,
PEC: Email_1
appellante ex art. 395 e ss. c.p.c contro
Controparte_1
[...]
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
PEC: Email_2
appellato
e nei confronti di
Controparte_2
[...] appellati contumaci
1 Conclusioni per l'appellante:
“respinta ogni contraria domanda e difesa revochi la sentenza N. 1194 del 21.6.2023, notificata a mezzo pec il 22.6.2023, con cui la Corte di Appello di Palermo ha rigettato
“l'appello avverso la sentenza n. 408/2017 del 25/1/2017 del Tribunale di Palermo proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
[...]
Controparte_3
e con atto di citazione depositato in data
[...] Controparte_2
3.7.2017” e, pronunciando nel merito, accolga l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale N. 408 del 25.01.2017, ritenga e dichiari l'insussistenza dei presupposti dell'illecito (colpa e/o dolo, nesso di causalità, ingiustizia e danno) ed in ogni caso rigetti la domanda perché assolutamente sfornita di prova sia in ordine all'an che al quantum;
ritenga e dichiari che il signor non è debitore della Parte_1
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Dell'istruzione e Della Formazione Professionale,
, e che, pertanto, Controparte_1
nulla deve per il titolo dedotto;
ritenga e dichiari che nessuna somma è dovuta a titolo di risarcimento del danno ed in ogni caso ritenga e dichiari l'erroneità della somma riconosciuta a detto titolo;
ordini al Conservatore dei RR.II. di Palermo (Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio) di procedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria del 29.1.2020 al n. 4371 Reg. Gen. ed al n. 344 Reg. Part. a favore di e contro . Controparte_2 Parte_1
Con vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado e di quelle del presente giudizio di revocazione, da distrarre in favore del sottoscritto difensore”
Conclusioni per l'appellato:
“Dichiarare inammissibile le domande avversarie. Con il favore degli onorari e delle spese del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1194/2023 del 21 giugno 2023, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto da nei confronti dell Parte_1 [...]
Controparte_4
avverso la sentenza n. 408/2017
[...] Controparte_2
2 del 25 gennaio 2017, con la quale il Tribunale di Palermo aveva revocato l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 notificata il 29 marzo 2013, annullato le cartelle esattoriali conseguenti e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall' , CP_1
aveva condannato al pagamento di € 9.296.224,18. Parte_1
Ha infatti ritenuto la Corte di Appello che il Tribunale avesse correttamente affermato la responsabilità penale dell'appellante, condannato con la sentenza del 1° aprile 2009 del
Tribunale Penale di Palermo, unitamente ad altri imputati, per concorso in quattro diversi reati di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. (lettere E, F, G, H, I del capo di imputazione), ai danni della Comunità Europea, del Ministero del Lavoro e della , nonché per il Controparte_3 delitto di malversazione ex art. 316 bis c.p. (capo L), fatti tutti compiuti nell'ambito di progetti finanziati dal Fondo sociale europeo. Con la medesima sentenza del 1° aprile 2009, l'imputato era stato anche condannato al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla
[...]
, costituitasi parte civile, da liquidarsi in sede civile. All'esito del grado di appello CP_3 del giudizio penale, ha proseguito la Corte, era stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti di per i reati a lui ascritti perché estinti per sopravvenuta prescrizione ed Parte_1
era stata confermata nel resto la sentenza, mentre la Corte di Cassazione, secondo quanto allegato da stesso, lo aveva poi assolto per il capo L, confermando nel resto la Parte_1
sentenza di appello.
Con riferimento alla quantificazione del danno, la Corte di Appello, con la sentenza n.
1194/2023 del 21 giugno 2023 per cui è revocazione, ha confermato quanto deciso dal
Tribunale, ritenendo che avesse solo genericamente contestato le Parte_1 statuizioni, passate in giudicato e riportate per relationem nella sentenza impugnata, con le quali il Giudice di appello penale aveva ricostruito le modalità operative dei sodali dirette ad ottenere finanziamenti pubblici non spettanti, aveva motivato in ordine al contributo fornito da e aveva spiegato le ragioni per le quali dovevano condividersi le conclusioni dei Parte_1 consulenti del P.M. circa l'ammontare degli importi sottratti, pari a 18 miliardi di lire (€
9.296.224,18).
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto revocazione l'appellante in epigrafe con atto di citazione ritualmente notificato e articolato in un unico motivo ai sensi dell'art. 395,
n. 4), c.p.c., con il quale ha lamentato l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di
Appello ponendo a fondamento della decisione documenti non ritualmente acquisiti, ossia le
3 sentenze provenienti dal processo penale e la relazione dei consulenti del P.M., e per avere ritenuto che il dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, pur ritualmente acquisito, non fosse stato depositato.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 9 dicembre 2023, si è costituito l'
[...]
. Controparte_1
4. Pur se regolarmente evocati in giudizio, e Controparte_2
sono rimasti contumaci. Controparte_2
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 2 luglio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'impugnazione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le motivazioni che seguono.
7. Con l'unico motivo di revocazione, proposto ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c.,
l'appellante ha lamentato l'errore di fatto in cui è incorsa la Corte di Appello ponendo a fondamento della decisione documenti non ritualmente acquisiti, ossia le sentenze provenienti dal processo penale e la relazione dei consulenti del P.M., e per avere ritenuto che il dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione non fosse stato depositato, mentre era stato ritualmente acquisito nel giudizio.
Ha infatti dedotto l'appellante che, stante la mancata acquisizione al fascicolo delle sentenze di merito pronunciate nel giudizio penale, la Corte non avrebbe potuto affermare l'irrevocabilità della pronuncia di condanna al risarcimento del danno nè la responsabilità dell'appellante sulla scorta delle motivazioni delle predette sentenze di merito, come invece fatto.
Ancora, ha lamentato l'appellante che il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione
- con il quale la decisione di appello era stata annullata senza rinvio - era già stato depositato nel primo grado di giudizio e che, tuttavia, la Corte non ne avrebbe tenuto conto, ritenendo così erroneamente sussistente la responsabilità di . Parte_1
Ha altresì dedotto l'appellante che la Corte di Appello sarebbe incorsa in un ulteriore errore di fatto, quantificando il danno con riferimento alla consulenza del P.M., svolta in sede penale e mai acquisita nell'ambito del giudizio civile.
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8. Il motivo è infondato.
9. Appare opportuno premettere che l'art. 395, n. 4), c.p.c. “circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato. L'errore revocatorio si configura come una falsa percezione della realtà, consistente in un errore meramente percettivo che non coinvolge
l'attività valutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività” (Cass. Civ. Sez. Un. Ord. n. 8169/2025) e che “L'errore di fatto previsto dall'art.
395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti oppure l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato. Non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali (ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti), essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione” (Cass. Civ. Sez. Un. Ord. n. 15876/2024).
10. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, è necessario rilevare che, all'interno dello stesso motivo, l'appellante ha criticato due diversi profili: il primo relativo all'an della propria responsabilità affermata nella sentenza impugnata, il secondo relativo alla quantificazione del danno da risarcire.
11. Con riferimento al profilo relativo all'an della responsabilità, il motivo è infondato in quanto l'appellante, nel giudizio di gravame ove è stata pronunciata la sentenza oggi impugnata, non aveva contestato la ricostruzione del processo penale e del suo esito così come effettuata dal Tribunale nel primo grado del giudizio civile, ove era stato fatto espresso riferimento, per relationem, alle motivazioni poste dal Giudice penale, di primo grado e di appello, a fondamento della affermata responsabilità dell'imputato.
5 Nel predetto giudizio, infatti, l'odierno appellante si era limitato a contestare soltanto che da tali pronunce rese in sede penale, potesse farsi discendere l'affermazione della propria responsabilità civile per i danni conseguenti ai reati accertati.
Ed invero, già il Tribunale civile nella sentenza n. 408/2017 aveva affermato che “Con il giudizio di appello, detta sentenza è stata parzialmente riformata: i reati sono stati dichiarati prescritti, ma la Corte ha comunque vagliato nel merito la pronuncia di condanna di primo grado in considerazione della presenza delle parti civili costituite, accertando sia la sussistenza delle condotte criminose sia la colpevolezza degli imputati […] Detta sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso del , Parte_1 assolvendolo, unitamente agli altri imputati, esclusivamente per il capo L relativo al reato di cui all'art. 316 bis c.p. dell'imputazione.
Le citate sentenze forniscono ampia prova sia della responsabilità anche sotto un profilo civilistico del sia del danno da questi provocato all'Amministrazione, e ciò Parte_1 indipendentemente dalla circostanza che i reati siano stati dichiarati prescritti […]se la condanna alle restituzioni o al risarcimento ne resta confermata (come appunto è avvenuto nel caso di specie), comporta necessariamente, come suo indispensabile presupposto,
l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato e dà luogo ad un giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, nel quale si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più venire in questione […]”.
A fronte di siffatta motivazione di prime cure, l'appellante si è limitato a contestare, con l'atto di gravame, unicamente l'efficacia nel giudizio civile delle sentenze penali.
La Corte di Appello, quindi, ha ben potuto affermare (al punto 14 a pag. 5) che “è di tutta evidenza che la condanna (generica) al risarcimento del danno in favore della parte civile contenuta nella sentenza di primo grado non è mai stata oggetto di riforma ed è, pertanto, divenuta irrevocabile” e tanto anche senza che le sentenze penali fossero state acquisite agli atti.
Peraltro, la Corte di Appello, al precedente punto 13, dopo aver correttamente evidenziato che la sentenza della Corte di cassazione non era stata depositata (l'appellante aveva invero depositato esclusivamente il dispositivo), conformemente a quanto allegato dallo stesso
6 appellante, ha affermato che tale sentenza “lo ha assolto per il capo L, ma ha confermato nel resto la sentenza di appello”.
Tanto è conforme al dispositivo, prodotto dall'appellante, con il quale la S.C. ha assolto l'imputato dal capo L perché il fatto non sussiste e rigettato, nel resto, il ricorso, confermando così la sentenza di appello penale.
12. Con riferimento al profilo relativo alla quantificazione del danno da risarcire, il motivo
è infondato in quanto, da un lato, possono svolgersi analoghe considerazioni a quelle già svolte a proposito del primo profilo poiché l'appellante, in sede di appello, non ha contestato la correttezza dell'importo di € 9.296.224,18 così come già quantificato in sentenza dal
Tribunale sulla base della consulenza svolta in sede penale, bensì soltanto l'efficacia di quest'ultima quale documento non acquisito al giudizio;
dall'altro, in quanto la Corte di
Appello, confrontandosi nel merito con la medesima doglianza, al punto 17 della sentenza impugnata ha affermato che il giudice civile “può utilizzare, in assenza di qualsiasi divieto, anche le prove raccolte in sede penale”, mentre al punto 20 ha affermato che “A fronte di tali specifiche indicazioni, richiamate per relationem nella sentenza oggi impugnata, il Parte_1
si è limitato a contestare genericamente le conclusioni sul quantum, senza fornire alcun elemento che possa inficiare il ragionamento della sentenza citata e fatto proprio dal primo
Giudice, che va pienamente confermato”. L'eventuale erroneità di tale valutazione della Corte di Appello può essere idonea ad integrare dunque un error in iudicando e non, invece, un errore di fatto, unico che possa lamentarsi attraverso il motivo di revocazione cui all'art. 395,
n. 4), c.p.c..
13. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., devono essere integralmente poste a carico dell'appellante soccombente e si liquidano così come indicato in parte dispositiva, nella quale si dà altresì atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l'impugnazione per revocazione promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_5
[...] e avverso la sentenza n. 1194 2023 pronunciata
[...] Controparte_2
dalla Corte di Appello di Palermo il 21 giugno 2023; condanna alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
26.435,00 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'
[...]
. Controparte_1
Dà atto della sussistenza in capo a dei presupposti di cui all'art. Parte_1
13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 6 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LL DR NN D'TO
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