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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 7748/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA ANTONIO WALTER ed Parte_1 elettivamente domiciliata in via Nicolò Turrisi 38/A Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed CP_1 elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 17/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 22.5.2024 la sig.ra , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti ad ottenere il riconoscimento CP_1 del diritto al 100% di invalidità civile Pensione di inabilità ovvero in subordine del diritto all'assegno mensile di invalidità civile e delle relative provvidenze economiche sin dalla data della visita di revisione.
Resistette in giudizio l' , convenuto eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge (disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la sig.ra “Per le infermità Parte_1 accertate presenta una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 74% dalla data della visita di revisione. Per quanto sopra ha diritto all'assegno mensile di assistenza.”
(cfr. consulenza in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla Parte_1 legge per fruire dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla data della visita di revisione (7.11.2023).
Stante il parziale accoglimento, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la CP_1 distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER, che si è dichiarato antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la sig.ra è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla data della visita di revisione (7.11.2023).
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. GULOTTA
ANTONIO WALTER.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 18/03/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, dott.ssa Capuano Marta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 7748/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA ANTONIO WALTER ed Parte_1 elettivamente domiciliata in via Nicolò Turrisi 38/A Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed CP_1 elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 17/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 22.5.2024 la sig.ra , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti ad ottenere il riconoscimento CP_1 del diritto al 100% di invalidità civile Pensione di inabilità ovvero in subordine del diritto all'assegno mensile di invalidità civile e delle relative provvidenze economiche sin dalla data della visita di revisione.
Resistette in giudizio l' , convenuto eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge (disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la sig.ra “Per le infermità Parte_1 accertate presenta una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 74% dalla data della visita di revisione. Per quanto sopra ha diritto all'assegno mensile di assistenza.”
(cfr. consulenza in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla Parte_1 legge per fruire dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla data della visita di revisione (7.11.2023).
Stante il parziale accoglimento, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la CP_1 distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER, che si è dichiarato antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la sig.ra è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla data della visita di revisione (7.11.2023).
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. GULOTTA
ANTONIO WALTER.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 18/03/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, dott.ssa Capuano Marta