Articolo 3 della Legge 28 novembre 1984, n. 851
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3 gennaio 1985
Art. 3. I tipi del vino Marsala. Caratteristiche. Prescrizioni

I "Marsala fine" hanno le seguenti caratteristiche:
a) gradazione alcolica non inferiore al 17 per cento per distillazione;
b) estratto secco netto (metodo indiretto) minimo grammi 22/litro;
c) acidita' fissa (espressa in acido tartarico) minimo grammi 3,50/litro;
d) acidita' volatile (espressa in acido acetico) non superiore a grammi 0,90/litro.
I "Marsala fine" non possono essere destinati al consumo se non dopo aver subito un invecchiamento non inferiore ad un anno. Tale invecchiamento e' ridotto a quattro mesi ove il vino fosse adoperato per la produzione di vino aromatizzato all'uovo o altre bevande o prodotti.
Nella preparazione del "Marsala fine" ambra deve essere aggiunto almeno l'1 per cento di mosto cotto.
Nella preparazione del "Marsala fine" oro e rubino e' vietata l'aggiunta di mosto cotto. L'eventuale presenza di tracce di furfurolo, evidenziata in sede di ricerca analitica, deve dipendere esclusivamente dai processi di affinamento ed invecchiamento.
I "Marsala superiore" hanno le seguenti caratteristiche:
a) gradazione alcolica non inferiore al 18 per cento per distillazione;
b) estratto secco netto (metodo indiretto) minimo grammi 22/litro;
c) acidita' fissa (espressa in acido tartarico) minimo grammi 3,50/litro;
d) acidita' volatile (espressa in acido acetico) non superiore a grammi 1/litro.
Nella preparazione del "Marsala superiore" ambra deve essere aggiunto ai mosti, ai vini ed alle loro miscele di cui all'articolo 1, punto c), almeno l'1 per cento di mosto cotto. Invece, nella preparazione del "Marsala superiore" oro e rubino, e' vietata l'aggiunta di mosto cotto. L'eventuale presenza di tracce di furfurolo, evidenziata in sede di ricerca analitica, deve dipendere esclusivamente dai processi di affinamento ed invecchiamento.
Tutti i tipi di "Marsala" di colore rubino devono essere prodotti con uve provenienti da vitigni "Pignatello" e/o "Calabrese" e/o "Nerello mescalese", alle quali si puo' aggiungere una percentuale massima del 30 per cento di uve bianche tradizionali di cui all'articolo 1 della presente legge vinificate in rosso.
I "Marsala superiore" non possono essere destinati al consumo se non dopo aver subito un invecchiamento in recipienti di legno per non meno di due anni.
I "Marsala superiore riserva" devono avere una acidita' volatile (espressa in acido acetico) non superiore a grammi 1,30/litro.
I "Marsala vergine" hanno le seguenti caratteristiche:
a) gradazione alcolica non inferiore al 18 per cento per distillazione;
b) gradazione zuccherina naturale inferiore al 4 per cento;
c) estratto secco (metodo indiretto) minimo grammi 22/litro;
d) acidita' fissa (espressa in acido tartarico) minima grammi 3,50/litro;
e) acidita' volatile (espressa in acido acetico) non superiore a 30 grammi/litro;
I "Marsala vergine" devono essere prodotti senza l'aggiunta di mosto cotto, mosto concentrato o sifone.
Non possono essere destinati al consumo se non hanno subito un invecchiamento di almeno cinque anni in recipienti di legno e vanno commercializzati esclusivamente in bottiglie. E' vietata l'aggiunta di mosto cotto.
L'eventuale presenza di tracce di caramello, evidenziata in sede di ricerca analitica, deve dipendere esclusivamente dai processi di affinamento ed invecchiamento.
Per i vini Marsala e' consentita la indicazione dell'annata di produzione.
Resta salvo l'uso del termine "vecchio", comunque utilizzato, per i Marsala che possiedono le caratteristiche minime per la qualifica di Marsala superiore.
Restano confermate le autorizzazioni all'uso in etichetta di indicazioni aggiuntive che erano state gia' assentite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
E' consentito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste della Regione siciliana, di autorizzare nuove indicazioni aggiuntive evidenzianti le caratteristiche del prodotto purche' non inducano in errore l'acquirente.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1985