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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4975 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 7668/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7668/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Giannelli Parte_1
( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NT CA ( per procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro nero e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 3 settembre 2018 in nero e dal 9.12.2020 sino al giorno 5.9.2022 con Controparte_1
contratto part time, svolgendo le mansioni di badante, ha convenuto in giudizio la resistente per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 26.724,19 oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di aver lavorato senza regolare contratto nel primo periodo e di non aver comunque percepito la retribuzione dovuta in ragione della attività espletata, oltre al pagamento di ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità e del TFR maturato.
2 , nel costituirsi, ha contestato la ricostruzione attorea e chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui di seguito.
La prima domanda azionata dalla ricorrente trae fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., nel periodo sopra specificato, in relazione al quale ritiene di vantare le differenze retributive di cui al ricorso.
L'art. 2094 c.c. stabilisce che è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro manuale od intellettuale alle - dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è
indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve estrinsecarsi essenzialmente nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. Quando
il requisito dell'assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l'attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione), è necessario fare riferimento, nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nel luogo della prestazione, nell'osservanza di
3 un orario di lavoro predeterminato, nella mancanza di qualsiasi rischio economico, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione, nella assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Nella sostanza, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il consequenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale;
la situazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato (anch'esso di natura autonoma) (v. Cass.2842-04, Cass.849-04, Cass.19352-03, Cass.12926-99, Cass.8578-99,
Cass. CC UU n.379-99, Cas.11185-98, Cass.6114-98, Cass.5464-98, Cass.3745-95).
Sempre secondo la Cassazione, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale,
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
L'operazione qualificatoria del rapporto deve, tuttavia, comprendere la considerazione secondo cui alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione,
essendo rilevanti, quali indici di subordinazione, l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione
4 produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori (Cass.
civ. Sez. lavoro, 08/04/2015, n. 7024).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata è emersa l'istaurazione e lo svolgimento tra le parti un rapporto avente i crismi della subordinazione nel periodo indicato in ricorso in cui lo stesso non era ancora contrattualizzato.
Trattandosi di lavoro domestico, appaiono sufficienti le dichiarazioni dei testi Tes_1
(cf., verbale udienza del 13.9.2024) e (cfr., verbale di udienza del
[...] Persona_1
13.12.2024), pure badanti, le quali hanno confermato quanto dedotto in ricorso in ordine ai tempi di assunzione ed alle modalità di esplicazione della prestazione lavorativa della ricorrente (24 ore, 15 giorni di ferie, mezza giornata libera la domenica).
Quanto all'orario di lavoro, si rammenta che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito
– di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario supplementare, ma anche la sua effettiva consistenza.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver,
cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale
di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del
giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte,
Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
5 Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato.
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/10/2001, n.
12695).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta acclarato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per un orario maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito: si vedano all'uopo le testimonianze citate.
Per contro la resistente, che ne era onerata, non ha dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente quanto dovuto in relazione al lavoro prestato.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive e del TFR ci si riporta ai conteggi di cui al ricorso con le seguenti precisazioni: devono essere detratte le somme documentate dalle buste paga allegate alla memoria di costituzione contenenti importi maggiori rispetto a quanto riportato nei conteggi di parte nonché calcolato che la ricorrente ha usufruito di 15
giorni di ferie ogni agosto (come dalla stessa confessato in sede di interrogatorio formale).
Il tutto oltre rivalutazione e interessi legali dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo.
Oltre a corrispondere alla ricorrente quanto sopra, dovrà altresì Controparte_1
provvedere alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della lavoratrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo anche nei confronti dell' esclusa la fase istruttoria. CP_2
P.Q.M.
1) Condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di Controparte_1
26.724,19 detratto quanto in motivazione, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo;
6 2) Condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva facente Controparte_1
capo alla lavoratrice mediante versamento in favore dell' Parte_1 CP_2
della contribuzione corrispondente per il periodo 3.9.2018-5.9.2022;
3) Condanna a rifondere le spese di lite a che liquida in favore Parte_1
dell'avv. Vincenzo Giannelli dichiaratosi antistatario in € 2.540,00 oltre IVA e CPA
come per legge;
4) Condanna la resistente a rifondere le spese di lite all' che liquida in € 1.700,00 CP_2
oltre accessori di legge.
Così deciso in data 22.12.2025
Il Giudice
IN NO Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 7668/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7668/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Giannelli Parte_1
( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NT CA ( per procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro nero e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 3 settembre 2018 in nero e dal 9.12.2020 sino al giorno 5.9.2022 con Controparte_1
contratto part time, svolgendo le mansioni di badante, ha convenuto in giudizio la resistente per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 26.724,19 oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di aver lavorato senza regolare contratto nel primo periodo e di non aver comunque percepito la retribuzione dovuta in ragione della attività espletata, oltre al pagamento di ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità e del TFR maturato.
2 , nel costituirsi, ha contestato la ricostruzione attorea e chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui di seguito.
La prima domanda azionata dalla ricorrente trae fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., nel periodo sopra specificato, in relazione al quale ritiene di vantare le differenze retributive di cui al ricorso.
L'art. 2094 c.c. stabilisce che è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro manuale od intellettuale alle - dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è
indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve estrinsecarsi essenzialmente nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. Quando
il requisito dell'assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l'attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione), è necessario fare riferimento, nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nel luogo della prestazione, nell'osservanza di
3 un orario di lavoro predeterminato, nella mancanza di qualsiasi rischio economico, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione, nella assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Nella sostanza, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il consequenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale;
la situazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato (anch'esso di natura autonoma) (v. Cass.2842-04, Cass.849-04, Cass.19352-03, Cass.12926-99, Cass.8578-99,
Cass. CC UU n.379-99, Cas.11185-98, Cass.6114-98, Cass.5464-98, Cass.3745-95).
Sempre secondo la Cassazione, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale,
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
L'operazione qualificatoria del rapporto deve, tuttavia, comprendere la considerazione secondo cui alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione,
essendo rilevanti, quali indici di subordinazione, l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione
4 produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori (Cass.
civ. Sez. lavoro, 08/04/2015, n. 7024).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata è emersa l'istaurazione e lo svolgimento tra le parti un rapporto avente i crismi della subordinazione nel periodo indicato in ricorso in cui lo stesso non era ancora contrattualizzato.
Trattandosi di lavoro domestico, appaiono sufficienti le dichiarazioni dei testi Tes_1
(cf., verbale udienza del 13.9.2024) e (cfr., verbale di udienza del
[...] Persona_1
13.12.2024), pure badanti, le quali hanno confermato quanto dedotto in ricorso in ordine ai tempi di assunzione ed alle modalità di esplicazione della prestazione lavorativa della ricorrente (24 ore, 15 giorni di ferie, mezza giornata libera la domenica).
Quanto all'orario di lavoro, si rammenta che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito
– di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario supplementare, ma anche la sua effettiva consistenza.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver,
cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale
di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del
giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte,
Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
5 Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato.
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/10/2001, n.
12695).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta acclarato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per un orario maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito: si vedano all'uopo le testimonianze citate.
Per contro la resistente, che ne era onerata, non ha dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente quanto dovuto in relazione al lavoro prestato.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive e del TFR ci si riporta ai conteggi di cui al ricorso con le seguenti precisazioni: devono essere detratte le somme documentate dalle buste paga allegate alla memoria di costituzione contenenti importi maggiori rispetto a quanto riportato nei conteggi di parte nonché calcolato che la ricorrente ha usufruito di 15
giorni di ferie ogni agosto (come dalla stessa confessato in sede di interrogatorio formale).
Il tutto oltre rivalutazione e interessi legali dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo.
Oltre a corrispondere alla ricorrente quanto sopra, dovrà altresì Controparte_1
provvedere alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della lavoratrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo anche nei confronti dell' esclusa la fase istruttoria. CP_2
P.Q.M.
1) Condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di Controparte_1
26.724,19 detratto quanto in motivazione, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo;
6 2) Condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva facente Controparte_1
capo alla lavoratrice mediante versamento in favore dell' Parte_1 CP_2
della contribuzione corrispondente per il periodo 3.9.2018-5.9.2022;
3) Condanna a rifondere le spese di lite a che liquida in favore Parte_1
dell'avv. Vincenzo Giannelli dichiaratosi antistatario in € 2.540,00 oltre IVA e CPA
come per legge;
4) Condanna la resistente a rifondere le spese di lite all' che liquida in € 1.700,00 CP_2
oltre accessori di legge.
Così deciso in data 22.12.2025
Il Giudice
IN NO Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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