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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 714/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Dante Alighieri Pal. Master, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Stuppia Giuseppe (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Triolo Ettore (PEC: E
) Esposito Gianfranco (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_4 rappresentano e difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001336559, ricevuta il 30 marzo 2023, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016, in ragione dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 2202.24/09/2018.0121227, prodromico all'ordinanza impugnata, e, conseguentemente, la decadenza dell'Istituto dal potere di irrogare la sanzione impugnata, oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e, pertanto, l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- In via Preliminare, attesa la emergente fondatezza dei motivi di ricorso, l'entità delle somme intimate (€ 10.006,60) ed il gravissimo pregiudizio che verrebbe arrecato all'istante dall'ingiusta imminente esecuzione, disporre inaudita altera parte, in subordine, a seguito di contraddittorio, la sospensione dell'efficacia esecutiva della ingiunzione oggetto di opposizione;
- In via Principale, dichiarare nella, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di efficacia giuridica l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001336559 con la quale si ordinava al Sig. Parte_1 di pagare, a titolo di sanzione ex art. 11 l. 689/1981 la somma di euro 10.000,00, più spese, per presunte violazioni contributive con riferimento all'annualità 2016, e conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
- In via di ulteriore Subordine, dichiarare l'inesorabile prescrizione delle sanzioni civili impugnate portati dall'atto qui opposto;
- Infine, condannare le controparti al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Il Tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio, dedotto da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato l'atto prodromico, ossia l'atto di accertamento n. 2202.24/09/2018.0121227, il 16/10/2018, la contestazione della violazione da parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2016, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.24/09/2018.0121227, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2017.
5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita solo il 16/10/2018, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001336559;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 23.04.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Dante Alighieri Pal. Master, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Stuppia Giuseppe (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Triolo Ettore (PEC: E
) Esposito Gianfranco (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_4 rappresentano e difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001336559, ricevuta il 30 marzo 2023, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016, in ragione dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 2202.24/09/2018.0121227, prodromico all'ordinanza impugnata, e, conseguentemente, la decadenza dell'Istituto dal potere di irrogare la sanzione impugnata, oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e, pertanto, l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- In via Preliminare, attesa la emergente fondatezza dei motivi di ricorso, l'entità delle somme intimate (€ 10.006,60) ed il gravissimo pregiudizio che verrebbe arrecato all'istante dall'ingiusta imminente esecuzione, disporre inaudita altera parte, in subordine, a seguito di contraddittorio, la sospensione dell'efficacia esecutiva della ingiunzione oggetto di opposizione;
- In via Principale, dichiarare nella, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di efficacia giuridica l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001336559 con la quale si ordinava al Sig. Parte_1 di pagare, a titolo di sanzione ex art. 11 l. 689/1981 la somma di euro 10.000,00, più spese, per presunte violazioni contributive con riferimento all'annualità 2016, e conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
- In via di ulteriore Subordine, dichiarare l'inesorabile prescrizione delle sanzioni civili impugnate portati dall'atto qui opposto;
- Infine, condannare le controparti al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Il Tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio, dedotto da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato l'atto prodromico, ossia l'atto di accertamento n. 2202.24/09/2018.0121227, il 16/10/2018, la contestazione della violazione da parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2016, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.24/09/2018.0121227, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2017.
5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita solo il 16/10/2018, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001336559;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 23.04.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani