Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1018 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia minore con il patrocinio dell'avv. Persona_1
Giuseppe Impiduglia (PEC Email_1
appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Sergio Palesano (PEC alermo.it) Email_2 CP_1
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
L'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 9/5/2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 15164 dell'anno 2022 del Ruolo Generale
OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante ha concluso come da note depositate in data 14/10/2024, da ritenersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
Il Comune appellato ha concluso come da note depositate in data 14/10/2024, da ritenersi in questa sede integralmente richiamate e
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 18/11/2022, sia in proprio che quale Parte_1 genitore esercente la responsabilità sulla figlia minorenne , Persona_1 conveniva in giudizio il dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Palermo, chiedendo, previo accertamento del diritto della minore disabile a fruire dei servizi previsti dal piano personalizzato ex L. 328/2000 e della natura discriminatoria della condotta del resistente, che allo CP_1 stesso venisse ordinato di cessare tale condotta, ponendo in essere i servizi adeguati e che l'amministrazione venisse, altresì, condannata al risarcimento dei danni ex art. 614 bis c.p.c..
2. Il si costituiva in giudizio con comparsa del Controparte_1
2/3/2023, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
3. Con ordinanza del 9/5/2023, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, rigettava il ricorso e disponeva la compensazione delle spese processuali.
4. Con citazione del 7/6/2023, depositata in pari data, sia in Parte_1 proprio che quale genitore esercente la responsabilità sulla figlia minorenne ha proposto appello avverso la predetta Persona_1 ordinanza, chiedendo, in riforma del provvedimento impugnato, l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
5. Il si costituiva con comparsa del 30/9/2024, Controparte_1 opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
6. Con provvedimento del 19/10/2023 è stata disposta l'udienza del 17/10/2024 di discussione ex art. 350 bis c.p.c., di cui è stata disposta la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, che le parti hanno ritualmente depositato, di tal che la causa è stata assunta in decisione.
7. Va, preliminarmente, rilevato che sia all'udienza del 19/10/2023 che con le note sostitutive depositate in data 14/10/2024, l'appellante ha dichiarato che dopo la proposizione dell'appello, il , Controparte_1 per il tramite della Cooperativa Nuova Sair, ha provveduto ad attivare in favore della minore i servizi previsti dal piano Persona_1 personalizzato, così ponendo termine alla condotta lamentata come discriminatoria e ha chiesto conseguentemente, che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
8. Alla luce di tale richiesta, il provvedimento impugnato va riformato con la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del
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9. Ai fini della pronuncia sulle spese, va considerato che il Comune di ha allegato che la mancata tempestiva attivazione dei servizi CP_1 previsti dal progetto individualizzato della minore con disabilità
[...]
sarebbe legittima in quanto mera conseguenza dell'inserimento di Per_1 quest'ultima nella posizione n. 922 di un elenco di disabili predisposto in ordine cronologico, chiarendo che la tempistica di tale attivazione sarebbe dipesa unicamente dall'insufficienza delle risorse disponibili.
10. A fronte di ciò, come puntualmente evidenziato dall'appellante:
- dalla produzione versata in atti dal si evince Controparte_1 che il predetto elenco è stato redatto sulla base di un criterio meramente cronologico, senza alcuna valutazione della gravità delle condizioni di disabilità e dell'età delle persone con disabilità inserite nell'elenco;
- la minore risultava occupare la posizione n. 922, Persona_1 nonostante il fatto che le persone con disabilità minorenni rappresentassero solo una piccola parte dei soggetti inseriti nel suddetto elenco e la quasi totalità di coloro che precedevano la minore fossero maggiorenni (cfr. all. 6 della produzione del nel giudizio di primo grado); Controparte_1
- il , sebbene gravato dell'obbligo di reperire le Controparte_1 risorse necessarie a garantire la piena attuazione del piano personalizzato approvato in favore della minore, non ha specificato quali iniziative sarebbero state, in concreto, poste in essere al fine di reperire aliunde le somme necessarie, attingendo a economie rimodulate dei precedenti piani di zona dei distretti socio sanitari, a una quota non inferiore del 50% del fondo della non autosufficienza o ad altri fondi comunali.
11. Sulla scorta di tali considerazioni, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di entrambi i gradi del presente giudizio vanno poste a carico dell'amministrazione comunale, e vengono liquidate in euro 2.906,00 per il giudizio di primo grado e in euro 1.738,00 per il presente giudizio di appello, oltre spese generali in misura pari al 15%, spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
12. Di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito della parte appellante, che ha dichiarato di averle anticipate, non avendo percepito alcun compenso (cf. atto introduttivo del presente giudizio).
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• in riforma dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 9/5/2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 15164 dell'anno 2022 del Ruolo Generale promosso da in proprio e quale Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nei confronti del con ricorso Persona_1 Controparte_1 del 18/11/2022, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
• condanna il al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per il giudizio di primo grado e in euro 1.738,00 per il presente giudizio di appello, oltre spese generali in misura pari al 15%, spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito della parte appellante, avv. GIUSEPPE IMPIDUGLIA. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 10/01/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, in conformità alle disposizioni che disciplinano il processo civile telematico.
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