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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 5623/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5623 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 5 dicembre 2024, vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma, Corso Trieste n. 85, presso lo Studio Parte_1
Legale dell'Avv. Massimo Raffo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante-
E
, in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Roma, Via Attilio Regolo
12/D, presso lo Studio Legale dell' Avv. Pier Luigi Leone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10936/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
10936/2021 che - a definizione del giudizio R.G. n. 59455/2017 promosso nei suoi confronti dal , in località , CP_1 Controparte_1 Controparte_1
ed avente ad oggetto restituzione somme e risarcimento Controparte_1 danni a seguito di violazione degli obblighi ex artt. 1130 e 1131 c.c., così statuiva:
“il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa, così provvede: A) Condanna al pagamento in favore Parte_1 del della somma di euro 47.768,8, oltre interessi Controparte_2 come in motivazione;
B) condanna alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese della consulenza tecnica disposta d'ufficio nonché delle CP_1 ulteriori spese del presente giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed in euro 4.835,00, oltre accessori come per legge”.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludendo affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “nel merito, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, disporre la riduzione dell'ammontare del risarcimento posto a carico del Sig. appellante, per €.23.257,61, e, conseguentemente, Parte_1 riformare l'importo complessivo dovuto dallo stesso da €.47.768,80 ad
€.24.511,19; - in subordine, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, disporre la riduzione dell'ammontare del risarcimento posto a carico del Sig.
pag. 2/6 appellante, per €.19.539,61, e, conseguentemente, riformare Parte_1
l'importo complessivo dovuto dallo stesso da €.47.768,80 ad €.28229,19; - in ogni caso, condannare Il in località Controparte_3 CP_1
, (codice fiscale ) in persona
[...] Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore al pagamento delle spese processuali”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “Piaccia all'On.le CP_1
Giudice Adito, contrariis rejectiis, Rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, in quanto priva di fondamento, non sussistendo i presupposti ed i requisiti giustificanti l'adozione di tale provvedimento;
Respingere l'appello proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma della impugnata sentenza;
Condannare parte appellante al pagamento degli onorari e competenze del presente giudizio”.
All'udienza collegiale del 5 dicembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda giudiziale proposta dal CP_1
di accertamento di responsabilità contrattuale dell'ex
[...] amministratore per mala gestio nell'esercizio del mandato, in Parte_1 dipendenza di numerose e gravi irregolarità contabili e amministrative, nonché per aver omesso il convenuto di consegnare la documentazione contabile e sinanche il registro anagrafico (per cui si era proceduto a sporgere specifica denuncia-querela), cagionando notevoli danni al Condominio medesimo, che ne chiedeva appunto il ristoro.
Avverso la sentenza di accoglimento della domanda attorea e di conseguente condanna del al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
[...]
[...] della somma di euro 47.768,8, oltre interessi – avendo il Tribunale
[...] recepito e fatto proprie le risultanze della CTU contabile espletata – l'appellante propone impugnazione chiedendone la parziale riforma attraverso la riduzione dell'ammontare del risarcimento posto a suo carico, per errata quantificazione della somma indicata dal ctu come “differenza incassi condomini” e quindi inidoneita' della ctu ai fini della decisione, anche per non aver considerato i pagamenti effettuati in contanti dall' amministratore per il pagamento della ditta di pulizie per € 12.000,00.
Assume in primo luogo l'appellante che il giudicante di prime cure avrebbe acriticamente recepito le conclusioni del perito fiduciario, errando laddove
“venivano considerati i versamenti riferiti ai conguagli per l'esercizio precedente, pari ad €.11.257,61, i quali andavano imputati alle entrate per
l'esercizio 2014”, con una differenza di incassi per l'esercizio 2015 da rideterminarsi correttamente in €.4.463,24”.
Le doglianze sono infondate e non meritano accoglimento.
La Corte, a seguito del riesame delle probatorie in atti del primo grado di giudizio ed in particolare dell'espletata CTU, redatta in data 11.10.2019 dal dott.
- il quale poi, chiamato a chiarimenti, deposita in data 19 gennaio Persona_1
2021 le note integrative di risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta - rileva come le appresso riportate risultanze del perito fiduciario del giudice siano state chiare e coerenti ed immuni da vizi e come tali aventi valore probante, poiché trattasi di CTU percipiente che costituisce, secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, elemento di prova di per sé (Cass. n. 4899/2016; Cass. n. 3717/2019): nelle stesse si rinviene in maniera inequivoca - in risposta allo specifico quesito circa l'accertamento contabile dettagliato della gestione durante gli anni dal 2015 al 2016, la ricostruzione dei rapporti dare-avere e l'ammontare del disavanzo di cassa - da una parte la mancanza del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica (in chiara violazione degli obblighi cui l'amministratore del
è tenuto ad osservare al fine di una rendicontazione completa, CP_1
pag. 4/6 chiara ed intellegibile), dall'altra parte (dall'esame del conto corrente postale) un maggior incasso rispetto a quanto dichiarato nel conto economico, come correttamente evidenziato anche dal giudicante di prime cure.
In particolare, il CTU rileva che le entrate per versamenti dei condomini ammontavano ad € 47.464,04 rispetto all'importo di euro 31.743,19 dichiarato nel conto economico presentato dal nel 2015. Parte_1
Sono inoltre risultati prelievi in contanti privi di giustificazione sotto il profilo causale e documentale effettuati dall'amministratore nel corso degli esercizi
2015 e 2016 e risultanti degli estratti conto del c/c postale del condominio, per €
11.596,20 nel 2015 e per € 11.750,00 nel 2016 per un totale complessivo di €
23.346,20, nonché € 433,25 nel 2015 ed € 1.200,50 spesi dall'amministratore per ricariche telefoniche ed abbigliamento sportivo.
Per quanto concerne infine la doglianza sollevata in sede di gravame circa il mancato conteggio dei prelievi in contanti che l'appellante assume essere giustificati dal pagamento della ditta di pulizie che operava “al nero”, il perito fiduciario del giudice a pag 15 dell'elabborato peritale afferma chiaramente che
“dal riscontro tra i pagamenti delle pulizie al sig. di cui Persona_2 viene indicata l'effettuazione in contanti ed i prelievi in contanti del 2015 e
2016 non è possibile verificare alcun collegamento temporale diretto tra gli importi dei prelevamenti in contanti e i pagamenti effettuati, anche sempre a causa della mancanza di un rendiconto di cassa”.
Rispetto alle dette risultanze probatorie in atti, le doglianze dell'odierno appellante assumono valenza generica, nonché pedissequamente ripetitiva di quanto già oggetto dei suddetti chiarimenti già resi dal CTU, senza pertanto offrire alla Corte elementi tali da giustificare la riforma della gravata sentenza.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato come CP_1
pag. 5/6 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
in località , Controparte_3 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10936/2021; CP_1
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
Controparte_4
in persona dell'amministratore p.t., liquidate in complessivi
[...]
€3.966,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 5623/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5623 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 5 dicembre 2024, vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma, Corso Trieste n. 85, presso lo Studio Parte_1
Legale dell'Avv. Massimo Raffo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante-
E
, in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Roma, Via Attilio Regolo
12/D, presso lo Studio Legale dell' Avv. Pier Luigi Leone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10936/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
10936/2021 che - a definizione del giudizio R.G. n. 59455/2017 promosso nei suoi confronti dal , in località , CP_1 Controparte_1 Controparte_1
ed avente ad oggetto restituzione somme e risarcimento Controparte_1 danni a seguito di violazione degli obblighi ex artt. 1130 e 1131 c.c., così statuiva:
“il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa, così provvede: A) Condanna al pagamento in favore Parte_1 del della somma di euro 47.768,8, oltre interessi Controparte_2 come in motivazione;
B) condanna alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese della consulenza tecnica disposta d'ufficio nonché delle CP_1 ulteriori spese del presente giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed in euro 4.835,00, oltre accessori come per legge”.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludendo affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “nel merito, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, disporre la riduzione dell'ammontare del risarcimento posto a carico del Sig. appellante, per €.23.257,61, e, conseguentemente, Parte_1 riformare l'importo complessivo dovuto dallo stesso da €.47.768,80 ad
€.24.511,19; - in subordine, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, disporre la riduzione dell'ammontare del risarcimento posto a carico del Sig.
pag. 2/6 appellante, per €.19.539,61, e, conseguentemente, riformare Parte_1
l'importo complessivo dovuto dallo stesso da €.47.768,80 ad €.28229,19; - in ogni caso, condannare Il in località Controparte_3 CP_1
, (codice fiscale ) in persona
[...] Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore al pagamento delle spese processuali”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “Piaccia all'On.le CP_1
Giudice Adito, contrariis rejectiis, Rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, in quanto priva di fondamento, non sussistendo i presupposti ed i requisiti giustificanti l'adozione di tale provvedimento;
Respingere l'appello proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma della impugnata sentenza;
Condannare parte appellante al pagamento degli onorari e competenze del presente giudizio”.
All'udienza collegiale del 5 dicembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda giudiziale proposta dal CP_1
di accertamento di responsabilità contrattuale dell'ex
[...] amministratore per mala gestio nell'esercizio del mandato, in Parte_1 dipendenza di numerose e gravi irregolarità contabili e amministrative, nonché per aver omesso il convenuto di consegnare la documentazione contabile e sinanche il registro anagrafico (per cui si era proceduto a sporgere specifica denuncia-querela), cagionando notevoli danni al Condominio medesimo, che ne chiedeva appunto il ristoro.
Avverso la sentenza di accoglimento della domanda attorea e di conseguente condanna del al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
[...]
[...] della somma di euro 47.768,8, oltre interessi – avendo il Tribunale
[...] recepito e fatto proprie le risultanze della CTU contabile espletata – l'appellante propone impugnazione chiedendone la parziale riforma attraverso la riduzione dell'ammontare del risarcimento posto a suo carico, per errata quantificazione della somma indicata dal ctu come “differenza incassi condomini” e quindi inidoneita' della ctu ai fini della decisione, anche per non aver considerato i pagamenti effettuati in contanti dall' amministratore per il pagamento della ditta di pulizie per € 12.000,00.
Assume in primo luogo l'appellante che il giudicante di prime cure avrebbe acriticamente recepito le conclusioni del perito fiduciario, errando laddove
“venivano considerati i versamenti riferiti ai conguagli per l'esercizio precedente, pari ad €.11.257,61, i quali andavano imputati alle entrate per
l'esercizio 2014”, con una differenza di incassi per l'esercizio 2015 da rideterminarsi correttamente in €.4.463,24”.
Le doglianze sono infondate e non meritano accoglimento.
La Corte, a seguito del riesame delle probatorie in atti del primo grado di giudizio ed in particolare dell'espletata CTU, redatta in data 11.10.2019 dal dott.
- il quale poi, chiamato a chiarimenti, deposita in data 19 gennaio Persona_1
2021 le note integrative di risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta - rileva come le appresso riportate risultanze del perito fiduciario del giudice siano state chiare e coerenti ed immuni da vizi e come tali aventi valore probante, poiché trattasi di CTU percipiente che costituisce, secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, elemento di prova di per sé (Cass. n. 4899/2016; Cass. n. 3717/2019): nelle stesse si rinviene in maniera inequivoca - in risposta allo specifico quesito circa l'accertamento contabile dettagliato della gestione durante gli anni dal 2015 al 2016, la ricostruzione dei rapporti dare-avere e l'ammontare del disavanzo di cassa - da una parte la mancanza del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica (in chiara violazione degli obblighi cui l'amministratore del
è tenuto ad osservare al fine di una rendicontazione completa, CP_1
pag. 4/6 chiara ed intellegibile), dall'altra parte (dall'esame del conto corrente postale) un maggior incasso rispetto a quanto dichiarato nel conto economico, come correttamente evidenziato anche dal giudicante di prime cure.
In particolare, il CTU rileva che le entrate per versamenti dei condomini ammontavano ad € 47.464,04 rispetto all'importo di euro 31.743,19 dichiarato nel conto economico presentato dal nel 2015. Parte_1
Sono inoltre risultati prelievi in contanti privi di giustificazione sotto il profilo causale e documentale effettuati dall'amministratore nel corso degli esercizi
2015 e 2016 e risultanti degli estratti conto del c/c postale del condominio, per €
11.596,20 nel 2015 e per € 11.750,00 nel 2016 per un totale complessivo di €
23.346,20, nonché € 433,25 nel 2015 ed € 1.200,50 spesi dall'amministratore per ricariche telefoniche ed abbigliamento sportivo.
Per quanto concerne infine la doglianza sollevata in sede di gravame circa il mancato conteggio dei prelievi in contanti che l'appellante assume essere giustificati dal pagamento della ditta di pulizie che operava “al nero”, il perito fiduciario del giudice a pag 15 dell'elabborato peritale afferma chiaramente che
“dal riscontro tra i pagamenti delle pulizie al sig. di cui Persona_2 viene indicata l'effettuazione in contanti ed i prelievi in contanti del 2015 e
2016 non è possibile verificare alcun collegamento temporale diretto tra gli importi dei prelevamenti in contanti e i pagamenti effettuati, anche sempre a causa della mancanza di un rendiconto di cassa”.
Rispetto alle dette risultanze probatorie in atti, le doglianze dell'odierno appellante assumono valenza generica, nonché pedissequamente ripetitiva di quanto già oggetto dei suddetti chiarimenti già resi dal CTU, senza pertanto offrire alla Corte elementi tali da giustificare la riforma della gravata sentenza.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato come CP_1
pag. 5/6 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
in località , Controparte_3 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10936/2021; CP_1
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
Controparte_4
in persona dell'amministratore p.t., liquidate in complessivi
[...]
€3.966,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
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