CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 12/01/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 438/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10075/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250093676054000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20529/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
come da verbale e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) residente in [...] alla Indirizzo_1, ricorreva contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e la REGIONE CAMPANIA avverso la Cartella di pagamento n. 071 2025 00936760 54/000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 15.04.2025, in ragione del presunto omesso pagamento della tassa automobilistica, relativa all'anno 2020, in relazione ai veicoli tg. Targa_1 e tg. Targa_2, per la somma complessiva di € 542,63.
Motivi del ricorso: nullità della notifica dell'impugnata cartella esattoriale, avvenuta attraverso la posta elettronica certificata da un indirizzo pec diverso da quello istituzionale;
omessa notifica degli atti prodromici, decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, e comunque delle sanzioni e degli interessi;
nullità delle cartelle per mancata indicazione dell'aliquota interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate IO, la quale ribadiva la correttezza del proprio operato ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
La Regione Campania non si costituiva in giudizio.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta fondata: gli enti convenuti non hanno ottemperato all'onere della prova su di essi incombente, depositando validi atti interruttivi del termine di prescrizione triennale.
Per quanto sopra esposto il Giudice, ogni ulteriore questione ed eccezione assorbita, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e va operata in danno della Regione Campania, ente impositore, che non si è costituita per produrre gli atti prodromici a quello di riscossione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria primo grado in composizione monocratica, dispone: accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in
€ 200,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10075/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250093676054000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20529/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
come da verbale e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) residente in [...] alla Indirizzo_1, ricorreva contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e la REGIONE CAMPANIA avverso la Cartella di pagamento n. 071 2025 00936760 54/000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 15.04.2025, in ragione del presunto omesso pagamento della tassa automobilistica, relativa all'anno 2020, in relazione ai veicoli tg. Targa_1 e tg. Targa_2, per la somma complessiva di € 542,63.
Motivi del ricorso: nullità della notifica dell'impugnata cartella esattoriale, avvenuta attraverso la posta elettronica certificata da un indirizzo pec diverso da quello istituzionale;
omessa notifica degli atti prodromici, decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, e comunque delle sanzioni e degli interessi;
nullità delle cartelle per mancata indicazione dell'aliquota interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate IO, la quale ribadiva la correttezza del proprio operato ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
La Regione Campania non si costituiva in giudizio.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta fondata: gli enti convenuti non hanno ottemperato all'onere della prova su di essi incombente, depositando validi atti interruttivi del termine di prescrizione triennale.
Per quanto sopra esposto il Giudice, ogni ulteriore questione ed eccezione assorbita, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e va operata in danno della Regione Campania, ente impositore, che non si è costituita per produrre gli atti prodromici a quello di riscossione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria primo grado in composizione monocratica, dispone: accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in
€ 200,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.