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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 23/01/2026, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 983/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SUMA MARCELLA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12577/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250002366937000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 623/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; Il resistente si è costituito ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questo Giudice Monocratico;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 19 gennaio 2026 nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni ed il Giudice udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 120250002366937000, avente ad oggetto il pagamento della tassa automobilistica anno 2019, relativa all'avviso di accertamento n. 964087502820, presuntivamente notificato il 17.10.2022. Eccepisce:
-la prescrizione
-la mancata notifica degli atti prodromici
-la carenza di legittimazione attiva atteso che il veicolo non risulta registrato e il ricorrente assume di non essere mai stato proprietario Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate IO che ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e la Regione Campania che ha depositato copia delle notifiche degli avvisi di accertamento nonché visura del PRA..
Ritiene il Giudice che il ricorso è infondato e va rigettato. In tema di bollo auto va evidenziato che l'art. 5 del D.L. 953/1982 così come modificato dall'art. 3 D.L. 2/86 dispone che “l'azione dell'A.F. per il recupero delle tasse…si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Quanto alla prescrizione, va osservato che la Corte di Cassazione -VI Sez. Civile- con ordinanza n. 20425 del 25 agosto 2017 ha ribadito l'indirizzo già espresso dalle Sez. Unite per cui la prescrizione resta quella di tre anni anche a seguito della notifica della cartella di pagamento. Nel caso di specie la Regione Campania regolarmente citata si è costituita ed ha depositato copia della notifica dell'avviso di accertamento tempestivamente notificato, nonché certificato del PRA dal quale emerge la proprietà del veicolo da parte del ricorrente sin dall'anno 2000. Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SUMA MARCELLA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12577/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250002366937000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 623/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; Il resistente si è costituito ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questo Giudice Monocratico;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 19 gennaio 2026 nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni ed il Giudice udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 120250002366937000, avente ad oggetto il pagamento della tassa automobilistica anno 2019, relativa all'avviso di accertamento n. 964087502820, presuntivamente notificato il 17.10.2022. Eccepisce:
-la prescrizione
-la mancata notifica degli atti prodromici
-la carenza di legittimazione attiva atteso che il veicolo non risulta registrato e il ricorrente assume di non essere mai stato proprietario Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate IO che ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e la Regione Campania che ha depositato copia delle notifiche degli avvisi di accertamento nonché visura del PRA..
Ritiene il Giudice che il ricorso è infondato e va rigettato. In tema di bollo auto va evidenziato che l'art. 5 del D.L. 953/1982 così come modificato dall'art. 3 D.L. 2/86 dispone che “l'azione dell'A.F. per il recupero delle tasse…si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Quanto alla prescrizione, va osservato che la Corte di Cassazione -VI Sez. Civile- con ordinanza n. 20425 del 25 agosto 2017 ha ribadito l'indirizzo già espresso dalle Sez. Unite per cui la prescrizione resta quella di tre anni anche a seguito della notifica della cartella di pagamento. Nel caso di specie la Regione Campania regolarmente citata si è costituita ed ha depositato copia della notifica dell'avviso di accertamento tempestivamente notificato, nonché certificato del PRA dal quale emerge la proprietà del veicolo da parte del ricorrente sin dall'anno 2000. Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400, oltre accessori se dovuti.