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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/11/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1093/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 novembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CERONI MARIA FIORELLA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 1093/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1093/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CERONI MARIA FIORELLA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in Parte_1
accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare l'origine professionale delle pagina 2 di 5 malattie sopra esposte, alla mano sinistra (STC) e al gomito sinistro (epicondilite ed epitrocleite), comportanti una percentuale di danno biologico rispettivamente del 3%
(mano sinistra), del 2% (epicondilite gomito sinistro) e del 2% (epicondilite gomito sinistro) che dette tecnopatie, unitamente al danno preesistente del 4%, determina una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica che risulterà di giustizia, comunque pari o superiore al 10%; conseguentemente, condannare l' a liquidare CP_1
le corrispondenti prestazioni previste dal D. Lgs. 38/2000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione del diritto al saldo”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa era istruita con prove per testi e C.T.U. medico-legale.
Le prove orali confermavano l'esposizione professionale (in particolare i 2 testi sentiti confermavano il capitolato attoreo qui riportato: “1) Vero che il ricorrente nella propria attività, senza dipendenti, eseguiva la potatura invernale ed estiva, con utilizzo di trattrice gommata con compressore per forbici pneumatiche ed elettriche, forbicioni e motosega? 2) Vero che il ricorrente effettuava manualmente la legatura dei rami dei frutti e delle viti? 3) Vero che il ricorrente raccoglieva i rami di potatura col forcale al centro dei filari? 4) Vero che il ricorrente eseguiva l'estirpazione di vecchi impianti di frutteti e vigneti con utilizzo di motosega;
lo spostamento e il sollevamento di pali e tronchi, la raccolta dei fili metallici in matasse da 30/50 kg, la raccolta dei tubi in plastica per l'irrigazione in grosse matasse da circa 30 kg ciascuna, il taglio delle legature dei fili metallici in modo minuto con forbici e pinze, la raccolta delle ancore e pali in cemento di 30/40 kg. circa, lo spostamento dei materiali con trattrice agricola?
5) Vero che il ricorrente effettuava la raccolta manuale della frutta con cesti e cassette del peso di circa 15/25 kg. ciascuno, che venivano svuotate nei cassoni,
l'accatastamento dei cassoni vuoti in modo manuale, poi il trasporto dei prodotti raccolti dal campo all'azienda e poi alla cooperativa, con l'ausilio di trattrici agricole e muletti? 6) Vero che il ricorrente effettuava la raccolta dell'uva con cesti e cassette, del peso di circa 25/30 kg ciascuno, che venivamo manualmente svuotati nel cassone pagina 3 di 5 apposito di raccolta di acciaio agganciato al muletto? 7) Vero che il ricorrente eseguiva la vinificazione, che comportava lo spostamento della vinaccia, ripulitura vasche, ed altre lavorazioni manuali? 8) Vero che il ricorrente si occupava della manutenzione delle macchine agricole, provvedendo al cambio dell'olio con sollevamento delle taniche di circa kg. 25, rifornimento con la tanica da l. 20, spostamento e sollevamento di pezzi o parti meccaniche, attacco dei mezzi agricoli, muletto e carri agricoli alla trattrice, posizionamento delle sponde metalliche nel carro agricolo? 9) Vero che il ricorrente eseguiva il diradamento manuale della frutta con utilizzo di forbici manuali, elettriche e pneumatiche? 10)Vero che il ricorrente realizzava nuovi impianti di vigneto, che comportavano il sollevamento delle piante, la messa a dimora delle stesse con uso della vanga, la sistemazione di sostegni in legno nelle apposite buche, il rincalzo della terra e la pressatura del terreno, la stesura dei tubi per l'irrigazione lungo le piante (del peso dai 30 ai 50 kg.), il trasporto di tutti i materiali (piante, sostegni in legno, ancore, fili metallici in matasse, tubi per l'irrigazione)? 11)Vero che il ricorrente sollevava sacchi di concime del peso di circa 25 kg. a sacco, li trasportava, li svuotava e sistemava in catasta nei capannoni e nelle concimatrici? 12)Vero che il ricorrente effettuava trattamenti (irrorazioni e trattamenti con fitofarmaci) di tutte le produzioni con utilizzo delle trattrici agricole? 13)Vero che il ricorrente coltivava ortaggi, effettuava la pulizia del terreno con la zappa e raccoglieva manualmente i prodotti?
14)Vero che il ricorrente stava alla guida di mezzi agricoli quali trattrice agricola a ruote e cingolata per circa 800 ore all'anno, sia per la lavorazione dei terreni che per il trasporto dei prodotti dal campo a casa e per i trattamenti antiparassitari al vigneto?
15)Vero che il ricorrente eseguiva le lavorazioni indicate dal cap. 1) al cap. 14) abitualmente e per non meno di 8/10 ore al giorno? 16)Vero che le lavorazioni indicate dal cap. 1) al cap.14) comportavano l'impiego sistematico e ripetitivo di energia fisica ed impegno di forza, e comportavano movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue?”).
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
pagina 4 di 5 ), ossia “il grado invalidante PREESISTENTE era 4% (quattro per cento) e Per_1
QUELLO ATTUALE PER RIUNIFICAZIONE è 8% (otto per cento)”.
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza del danno biologico nella misura dell'8% a far data dalla domanda amministrativa;
condanna a corrispondere al ricorrente le relative CP_1
provvidenze, oltre accessori di legge;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 4.246,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_1
Ravenna, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 novembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CERONI MARIA FIORELLA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 1093/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1093/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CERONI MARIA FIORELLA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in Parte_1
accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare l'origine professionale delle pagina 2 di 5 malattie sopra esposte, alla mano sinistra (STC) e al gomito sinistro (epicondilite ed epitrocleite), comportanti una percentuale di danno biologico rispettivamente del 3%
(mano sinistra), del 2% (epicondilite gomito sinistro) e del 2% (epicondilite gomito sinistro) che dette tecnopatie, unitamente al danno preesistente del 4%, determina una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica che risulterà di giustizia, comunque pari o superiore al 10%; conseguentemente, condannare l' a liquidare CP_1
le corrispondenti prestazioni previste dal D. Lgs. 38/2000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione del diritto al saldo”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa era istruita con prove per testi e C.T.U. medico-legale.
Le prove orali confermavano l'esposizione professionale (in particolare i 2 testi sentiti confermavano il capitolato attoreo qui riportato: “1) Vero che il ricorrente nella propria attività, senza dipendenti, eseguiva la potatura invernale ed estiva, con utilizzo di trattrice gommata con compressore per forbici pneumatiche ed elettriche, forbicioni e motosega? 2) Vero che il ricorrente effettuava manualmente la legatura dei rami dei frutti e delle viti? 3) Vero che il ricorrente raccoglieva i rami di potatura col forcale al centro dei filari? 4) Vero che il ricorrente eseguiva l'estirpazione di vecchi impianti di frutteti e vigneti con utilizzo di motosega;
lo spostamento e il sollevamento di pali e tronchi, la raccolta dei fili metallici in matasse da 30/50 kg, la raccolta dei tubi in plastica per l'irrigazione in grosse matasse da circa 30 kg ciascuna, il taglio delle legature dei fili metallici in modo minuto con forbici e pinze, la raccolta delle ancore e pali in cemento di 30/40 kg. circa, lo spostamento dei materiali con trattrice agricola?
5) Vero che il ricorrente effettuava la raccolta manuale della frutta con cesti e cassette del peso di circa 15/25 kg. ciascuno, che venivano svuotate nei cassoni,
l'accatastamento dei cassoni vuoti in modo manuale, poi il trasporto dei prodotti raccolti dal campo all'azienda e poi alla cooperativa, con l'ausilio di trattrici agricole e muletti? 6) Vero che il ricorrente effettuava la raccolta dell'uva con cesti e cassette, del peso di circa 25/30 kg ciascuno, che venivamo manualmente svuotati nel cassone pagina 3 di 5 apposito di raccolta di acciaio agganciato al muletto? 7) Vero che il ricorrente eseguiva la vinificazione, che comportava lo spostamento della vinaccia, ripulitura vasche, ed altre lavorazioni manuali? 8) Vero che il ricorrente si occupava della manutenzione delle macchine agricole, provvedendo al cambio dell'olio con sollevamento delle taniche di circa kg. 25, rifornimento con la tanica da l. 20, spostamento e sollevamento di pezzi o parti meccaniche, attacco dei mezzi agricoli, muletto e carri agricoli alla trattrice, posizionamento delle sponde metalliche nel carro agricolo? 9) Vero che il ricorrente eseguiva il diradamento manuale della frutta con utilizzo di forbici manuali, elettriche e pneumatiche? 10)Vero che il ricorrente realizzava nuovi impianti di vigneto, che comportavano il sollevamento delle piante, la messa a dimora delle stesse con uso della vanga, la sistemazione di sostegni in legno nelle apposite buche, il rincalzo della terra e la pressatura del terreno, la stesura dei tubi per l'irrigazione lungo le piante (del peso dai 30 ai 50 kg.), il trasporto di tutti i materiali (piante, sostegni in legno, ancore, fili metallici in matasse, tubi per l'irrigazione)? 11)Vero che il ricorrente sollevava sacchi di concime del peso di circa 25 kg. a sacco, li trasportava, li svuotava e sistemava in catasta nei capannoni e nelle concimatrici? 12)Vero che il ricorrente effettuava trattamenti (irrorazioni e trattamenti con fitofarmaci) di tutte le produzioni con utilizzo delle trattrici agricole? 13)Vero che il ricorrente coltivava ortaggi, effettuava la pulizia del terreno con la zappa e raccoglieva manualmente i prodotti?
14)Vero che il ricorrente stava alla guida di mezzi agricoli quali trattrice agricola a ruote e cingolata per circa 800 ore all'anno, sia per la lavorazione dei terreni che per il trasporto dei prodotti dal campo a casa e per i trattamenti antiparassitari al vigneto?
15)Vero che il ricorrente eseguiva le lavorazioni indicate dal cap. 1) al cap. 14) abitualmente e per non meno di 8/10 ore al giorno? 16)Vero che le lavorazioni indicate dal cap. 1) al cap.14) comportavano l'impiego sistematico e ripetitivo di energia fisica ed impegno di forza, e comportavano movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue?”).
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
pagina 4 di 5 ), ossia “il grado invalidante PREESISTENTE era 4% (quattro per cento) e Per_1
QUELLO ATTUALE PER RIUNIFICAZIONE è 8% (otto per cento)”.
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza del danno biologico nella misura dell'8% a far data dalla domanda amministrativa;
condanna a corrispondere al ricorrente le relative CP_1
provvidenze, oltre accessori di legge;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 4.246,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_1
Ravenna, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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