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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/11/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 24 novembre e 2025 ha pronunciato alle ore, la seguente.
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1850 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa DA
, c.f. . Parte_1 C.F._1
(avv. Fabio Calogero Inglima Modica) RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento (Avv. Viviana Carlisi )
RESISTENTE OGGETTO: Indennità di accompagnamento ed art. 3 co. 3 l. 104/92. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente
1 depositato l' istante indicato epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo allo stesso , della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' Indennità di accompagnamento nonché dello status di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92 entrambe a far data dalla presentazione della domanda amministrativa e da una data diversa accertata attraverso CTU;
e non riconosciutegli dapprima dalla Commissione Medica Invalidi Civili e poi dal C.T.U. in sede di Accertamento Tecnico Preventivo nel procedimento R.G.N.1851/2022. Per l'effetto, chiedeva la condanna della parte resistente all'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo, nonché alla corresponsione di ogni altro beneficio economico previsto per legge ad essa spettante, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A sostegno della propria tesi, esponeva che il C.T.U. della fase dell'A.T.P. non aveva correttamente valutato la gravità delle patologie di cui parte ricorrente era affetta come emergente dalle certificazioni in atti che comportavano la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita per le motivazioni meglio articolate in ricorso. Chiedeva, pertanto, disporsi la nomina di nuovo C.T.U. medico-legale al fine di accertare in concreto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire della relativa prestazione. La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa Gerardi la quale fissava udienza di comparizione del parti innanzi a sé. Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l'
[...]
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore il quale contestava la pretesa della
2 parte ricorrente chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite. Il presente procedimento veniva istruito mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della nuova documentazione ivi allegata e con la nuova C.T.U. medico-legale richiesta dalla parte ricorrente e rinviata per discussione e decisione all'udienza del 5 febbraio 2025. Cambiata a seguito della cessazione delle funzioni di G.O.P. della dott.ssa Rosa Gerardi la figura fisica del Giudice con il sottoscritto estensore che con provvedimento fuori udienza del 4 febbraio 2025 fissava l'udienza di prosecuzione del presente giudizio innanzi a sé per l' odierna udienza del 24 novembre 2025 ove dopo essere stata discussa dalla sola parte resistente come da verbale di udienza
, veniva decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. della quale veniva data lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 c.p.c. Nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per quanto di ragione. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. L'art. 3 co. 3 della l.104/92 sancisce che 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale
3 da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. Nella fattispecie in esame i requisiti di carattere sanitario previsti dalle norme sopra citate non risultano soddisfatti. All'uopo è sufficiente leggere l'elaborato peritale per poter verificare che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dr. Dott. , previo esame del Persona_1 periziando, dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. CTU in atti), letteralmente che
“ (…) Il ricorrente, per il complesso di infermità sofferte, non è impossibilitato permanentemente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Pertanto, non sussistono i presupposti biologici richiesti per beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento e si riconosce l'art. 3 comma 1 della Legge 104/92..(….). (cfr. CT.U. in atti) Ebbene, la C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, viene totalmente condivisa e fatta propria
4 da questo Giudice. Inoltre, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli ausiliari tecnici dell'ufficio , fase di A.T.P. e di merito unitamente alla valutazione della Commissione Medica Invalidi Civili vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa. Dichiara inammissibile la domanda di condanna della parte resistente all'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo, poiché il presente giudizio ha ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario e non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici. Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa reso la dichiarazione di cui all' art. 152 disp. Att. c..p.c.. Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio . Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto . Così deciso in Agrigento, all' udienza del 24 novembre 2025. Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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