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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 14468/2023 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. PIETRO INSALATA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accertare, anche a mezzo CTU medico legale, che la gonartrosi e meniscopatia bilaterale da cui è affetto è di origine professionale e determina danno biologico permanente nella misura del 4%, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l corrente in Roma, in persona del CP_1
Legale Rappresentante pro tempore, all'erogazione della prestazione spettante in relazione all'accertato danno biologico complessivo permanente nella misura del 20%, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, in considerazione del danno precedentemente accertato ed indennizzato (17%).
Il tutto con le differenze su quanto percepito, interessi e con vittoria delle competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, dalla quale
è emerso che la parte ricorrente eseguiva attività che implicavano la movimentazione manuale di carichi, posture incongrue e l'utilizzo utensili vibranti e pesanti.
In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 10/07/2023, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico scaturitone nella misura del 18% (considerando che il ricorrente è titolare di una preesistenza del 17%, a seguito di denuncia di “ernia discale con lombalgia” ed infortunio del 07/11/2022 con “frattura polso DX con lesione del bicipite brachiale”), giusta provvedimenti del 03/07/2023 e del
18/07/2023.
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente la rendita corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza, tuttavia l'accoglimento del ricorso limitatamente ad un solo punto percentuale ne giustifica la compensazione nella misura della metà.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- sono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente una rendita rapportata ad un grado danno biologico complessivo del 18%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l alla rifusione della metà delle spese processuali in CP_1 favore della parte ricorrente, metà già liquidata in complessivi Euro
700,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura liquidata con separato decreto - definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 14468/2023 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. PIETRO INSALATA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accertare, anche a mezzo CTU medico legale, che la gonartrosi e meniscopatia bilaterale da cui è affetto è di origine professionale e determina danno biologico permanente nella misura del 4%, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l corrente in Roma, in persona del CP_1
Legale Rappresentante pro tempore, all'erogazione della prestazione spettante in relazione all'accertato danno biologico complessivo permanente nella misura del 20%, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, in considerazione del danno precedentemente accertato ed indennizzato (17%).
Il tutto con le differenze su quanto percepito, interessi e con vittoria delle competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, dalla quale
è emerso che la parte ricorrente eseguiva attività che implicavano la movimentazione manuale di carichi, posture incongrue e l'utilizzo utensili vibranti e pesanti.
In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 10/07/2023, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico scaturitone nella misura del 18% (considerando che il ricorrente è titolare di una preesistenza del 17%, a seguito di denuncia di “ernia discale con lombalgia” ed infortunio del 07/11/2022 con “frattura polso DX con lesione del bicipite brachiale”), giusta provvedimenti del 03/07/2023 e del
18/07/2023.
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente la rendita corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza, tuttavia l'accoglimento del ricorso limitatamente ad un solo punto percentuale ne giustifica la compensazione nella misura della metà.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- sono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente una rendita rapportata ad un grado danno biologico complessivo del 18%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l alla rifusione della metà delle spese processuali in CP_1 favore della parte ricorrente, metà già liquidata in complessivi Euro
700,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura liquidata con separato decreto - definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)