Articolo 3 della Legge 4 agosto 2022, n. 127
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10 settembre 2022
Art. 3.

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 , che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle societa' diverse dalle societa' di capitali, purche' iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all' articolo 2512 del codice civile , e alle societa' regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle societa' di capitali;
b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o piu' societa' non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea;
c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di societa' regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, societa' regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;
d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attivita' di impresa, purche' regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea;
e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o piu' societa' preesistenti;
f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una societa' regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 , precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalita' e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le societa' che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;
g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorita' competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies , 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 , anche per il caso di mancata determinazione, nonche' avverso le determinazioni della medesima autorita' in materia di controllo di legalita' di cui agli articoli 86-sexdecies, 128 e 160-sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 ;
i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorita' competente per la verifica delle pendenze delle societa' verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;
l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-quaterdecies , 86-sexdecies , 127 , 128 , 160-quaterdecies e 160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132 , derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della societa' per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;
m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies , 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 , i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;
n) disciplinare i criteri e le modalita' di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorita' competenti;
o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonche' per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h);
p) prevedere che la societa', ai fini del trasferimento di attivita' e passivita' a una o piu' societa' di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall' articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132 , e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla societa' scorporante;
q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 , a cui partecipi o da cui risulti una societa' regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121 ;
r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali gia' previste.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 10 settembre 2022
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