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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1264/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3305/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 801/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 20/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30364002092020 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società per azioni Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione (Ires, Irap ed IVA
2015) i compensi corrisposti alla società Società_1, fornitrice della ricorrente, in quanto, a seguito di indagini economico-finanziarie, era risultata essere priva di qualsivoglia struttura operativa, e, quindi, le operazioni fatturate erano da considerare oggettivamente inesistenti.
La società ricorrente deduceva il difetto di motivazione del provvedimento, basato su un acritico recepimento delle indagini svolte nei confronti della Società_1, la mancata prova della conoscenza di un eventuale illecito perpetrato dalla propria fornitrice, e infine il carattere relativamente modesto, in relazione al complessivo fatturato, delle prestazioni non riconosciute dall'Ufficio.
2. Con sentenza n. 801, depositata il 20 gennaio 2023, il ricorso veniva respinto.
La Commissione riteneva pienamente motivato il provvedimento impugnato, in quanto le caratteristiche di non operatività della Società_1 erano state pienamente provate dall'Agenzia, e che sarebbe spettato alla contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, riferite genericamente ad “attività di procacciamento di affari”.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la società per azion Ricorrente_1.
L'appellante deduce il mancato esame della documentazione presentata in primo grado, consistente in un ampio scambio di informazioni tramite posta elettronica con la società fornitrice concernente modalità di fatturazione e conferma di appuntamenti e riunioni, a testimonianza della piena esistenza e operatività di quest'ultima, dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, e comunque della buona fede dell'appellante.
A fronte di quanto sopra l'Ufficio fondava la sua pretesa esclusivamente su un PVC emesso a seguito di indagini nei confronti della ditta Società_1, acriticamente recepito nell'avviso di accertamento.
4. Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ribadisce gli esiti delle verifiche effettuate nei confronti della Società_1 e delle “confessioni” rese in quella sede.
La società appellante non ha fornito alcuna prova della esecuzione delle prestazioni, descritte, come detto, in modo assolutamente generico nelle fatture.
La società Società_1 è un evasore totale, e non ha mai avuto dipendenti né sostenuto spese. Il rappresentante di quest'ultima ha confessato il carattere meramente formale della società.
5. Con ulteriori memorie la società Ricorrente_1 ribadisce le proprie argomentazioni, osservando in particolare che: -nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi non hanno natura di testimonianza;
- le numerose email depositate in primo grado provano l'effettività dei rapporti commerciali e l'operatività della Società_1;
- la Ricorrente_1 è estranea alla presunta frode;
- le prestazioni rese dalla Società_1 sono inquadrabili in un appalto di servizi e non in una attività di mediazione.
Infine, le fatture riprese a tassazione hanno una scarsa incidenza sul fatturato della Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società Ricorrente_1 non è fondato per i motivi di seguito esplicitati.
Il provvedimento impugnato contiene ampi riferimenti al Processo Verbale di Constatazione emesso a seguito delle indagini economico-finanziarie effettuate sulla società Società_1, asserita fornitrice dell'appellante.
Da tali indagini è emersa l'assoluta inesistenza di qualsivoglia struttura operativa di quest'ultima, priva di dipendenti, di beni, e di una sede sociale.
L'indagine ha altresì evidenziato la mancanza assoluta di qualsiasi documentazione contabile.
A fronte di quanto sopra, appare indimostrato e indimostrabile che la stessa abbia potuto effettuare qualsivoglia prestazione nei confronti di asseriti clienti tra i quali l'appellante.
Priva di rilevanza la documentazione prodotta riguardante scambi di corrispondenza riferita pressochè esclusivamente alla modalità di compilazione delle fatture, e non già riferibile allo svolgimento degli asseriti servizi di “procacciamento di affari”.
L'appellante non ha in alcun modo dimostrato in cosa consisterebbe la predetta attività di procacciamento affari e l'incidenza della stessa sul proprio fatturato in termini di aumento di clientela.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.200,00 tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché della difesa dell'Agenzia delle Entrate avvenuta tramite propri funzionari.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello del contribuente. Spese come da parte motiva. Così deciso in Roma il 14.1.2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3305/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 801/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 20/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30364002092020 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società per azioni Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione (Ires, Irap ed IVA
2015) i compensi corrisposti alla società Società_1, fornitrice della ricorrente, in quanto, a seguito di indagini economico-finanziarie, era risultata essere priva di qualsivoglia struttura operativa, e, quindi, le operazioni fatturate erano da considerare oggettivamente inesistenti.
La società ricorrente deduceva il difetto di motivazione del provvedimento, basato su un acritico recepimento delle indagini svolte nei confronti della Società_1, la mancata prova della conoscenza di un eventuale illecito perpetrato dalla propria fornitrice, e infine il carattere relativamente modesto, in relazione al complessivo fatturato, delle prestazioni non riconosciute dall'Ufficio.
2. Con sentenza n. 801, depositata il 20 gennaio 2023, il ricorso veniva respinto.
La Commissione riteneva pienamente motivato il provvedimento impugnato, in quanto le caratteristiche di non operatività della Società_1 erano state pienamente provate dall'Agenzia, e che sarebbe spettato alla contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, riferite genericamente ad “attività di procacciamento di affari”.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la società per azion Ricorrente_1.
L'appellante deduce il mancato esame della documentazione presentata in primo grado, consistente in un ampio scambio di informazioni tramite posta elettronica con la società fornitrice concernente modalità di fatturazione e conferma di appuntamenti e riunioni, a testimonianza della piena esistenza e operatività di quest'ultima, dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, e comunque della buona fede dell'appellante.
A fronte di quanto sopra l'Ufficio fondava la sua pretesa esclusivamente su un PVC emesso a seguito di indagini nei confronti della ditta Società_1, acriticamente recepito nell'avviso di accertamento.
4. Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ribadisce gli esiti delle verifiche effettuate nei confronti della Società_1 e delle “confessioni” rese in quella sede.
La società appellante non ha fornito alcuna prova della esecuzione delle prestazioni, descritte, come detto, in modo assolutamente generico nelle fatture.
La società Società_1 è un evasore totale, e non ha mai avuto dipendenti né sostenuto spese. Il rappresentante di quest'ultima ha confessato il carattere meramente formale della società.
5. Con ulteriori memorie la società Ricorrente_1 ribadisce le proprie argomentazioni, osservando in particolare che: -nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi non hanno natura di testimonianza;
- le numerose email depositate in primo grado provano l'effettività dei rapporti commerciali e l'operatività della Società_1;
- la Ricorrente_1 è estranea alla presunta frode;
- le prestazioni rese dalla Società_1 sono inquadrabili in un appalto di servizi e non in una attività di mediazione.
Infine, le fatture riprese a tassazione hanno una scarsa incidenza sul fatturato della Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società Ricorrente_1 non è fondato per i motivi di seguito esplicitati.
Il provvedimento impugnato contiene ampi riferimenti al Processo Verbale di Constatazione emesso a seguito delle indagini economico-finanziarie effettuate sulla società Società_1, asserita fornitrice dell'appellante.
Da tali indagini è emersa l'assoluta inesistenza di qualsivoglia struttura operativa di quest'ultima, priva di dipendenti, di beni, e di una sede sociale.
L'indagine ha altresì evidenziato la mancanza assoluta di qualsiasi documentazione contabile.
A fronte di quanto sopra, appare indimostrato e indimostrabile che la stessa abbia potuto effettuare qualsivoglia prestazione nei confronti di asseriti clienti tra i quali l'appellante.
Priva di rilevanza la documentazione prodotta riguardante scambi di corrispondenza riferita pressochè esclusivamente alla modalità di compilazione delle fatture, e non già riferibile allo svolgimento degli asseriti servizi di “procacciamento di affari”.
L'appellante non ha in alcun modo dimostrato in cosa consisterebbe la predetta attività di procacciamento affari e l'incidenza della stessa sul proprio fatturato in termini di aumento di clientela.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.200,00 tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché della difesa dell'Agenzia delle Entrate avvenuta tramite propri funzionari.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello del contribuente. Spese come da parte motiva. Così deciso in Roma il 14.1.2026