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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4775/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA DANTE, 119, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GUARISCO MAX, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PEREZ, 259/D 90049 TERRASINI, presso lo studio dell'Avv. CUCINELLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13 ottobre 2025 e sottoscritto il 10 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Terrasini, il 21 ottobre
2015).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Rapporti tra i coniugi: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnazione della casa coniugale: La casa coniugale di Terrasini, via
IN Lo Piccolo n. 6, resta nella disponibilità della Sig.ra , Parte_1 in quanto comproprietaria dell'immobile unitamente a terzi soggetti. Il Sig.
, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di avere Controparte_1 già ritirato tutti i propri effetti personali, nonché di avere già spontaneamente consegnato alla sig.ra le chiavi in suo possesso di accesso al Parte_1 detto immobile. Il sig. , con la sottoscrizione del presente accordo, CP_1 autorizza la sig.ra a provvedere al cambio della serratura Parte_1 della predetta casa coniugale. Il sig. , inoltre, con la Controparte_1 sottoscrizione del presente ricorso si obbliga, entro e non oltre 15 giorni dalla sua sottoscrizione, ad avviare la procedura amministrativa per il cambio di residenza.
3. Suppellettili e beni personali: La Sig.ra si impegna a consegnare, Pt_1 al momento della sottoscrizione del presente, i mobili ed elettrodomestici portati nella casa coniugale ed acquistati dal Sig. , il quale ha la CP_1 necessità di riaverli per poterli utilizzare nella casa in cui andrà a vivere in conseguenza della separazione e precisamente: • Cucina completa di elettrodomestici, incluso il frigorifero, il tavolo e le sedie, la batteria di pentole della Imco, elettrodomestico multifunzione “Bimby”, stanzetta da letto comprensiva di armadio, letto e cassettiera settimanile, uno dei due televisori ed uno dei due divani a scelta della Sig.ra , mentre tutti gli altri Pt_1 ulteriori beni (stanza da letto matrimoniale, stanza da pranzo completa, uno dei divani, un televisore), sebbene acquistati dal , potranno rimanere CP_1 nella casa coniugale e nella defnitiva disponibilità della . In tale senso Pt_1 il sig. dichiara di non avere più nulla a pretendere con riferimento ai CP_1
2 predetti beni mobili, lasciati nella defnitiva disponibilità della sig.ra Parte_1
. La consegna di cui alla presente clausola dovrà avvenire entro e non
[...] oltre giorni 30 dalla sottoscrizione del presente accordo, a cura e spese del sig.
ed in un giorno concordato tra le parti almeno tre giorni Controparte_1 prima.
4. Assegno di mantenimento: Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
5. Ulteriori aspetti economici e patrimoniali: Le parti dichiarano di non avere in comune immobili né beni mobili registrati.
6. Momento di decorrenza dei patti: I patti concordati nel presente ricorso decorrono dalla sottoscrizione dello stesso e perderanno effcacia ex tunc in caso di loro mancata omologazione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Terrasini (atto n. 50, P. II, S. A, Anno 2015) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4775/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA DANTE, 119, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GUARISCO MAX, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PEREZ, 259/D 90049 TERRASINI, presso lo studio dell'Avv. CUCINELLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13 ottobre 2025 e sottoscritto il 10 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Terrasini, il 21 ottobre
2015).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Rapporti tra i coniugi: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnazione della casa coniugale: La casa coniugale di Terrasini, via
IN Lo Piccolo n. 6, resta nella disponibilità della Sig.ra , Parte_1 in quanto comproprietaria dell'immobile unitamente a terzi soggetti. Il Sig.
, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di avere Controparte_1 già ritirato tutti i propri effetti personali, nonché di avere già spontaneamente consegnato alla sig.ra le chiavi in suo possesso di accesso al Parte_1 detto immobile. Il sig. , con la sottoscrizione del presente accordo, CP_1 autorizza la sig.ra a provvedere al cambio della serratura Parte_1 della predetta casa coniugale. Il sig. , inoltre, con la Controparte_1 sottoscrizione del presente ricorso si obbliga, entro e non oltre 15 giorni dalla sua sottoscrizione, ad avviare la procedura amministrativa per il cambio di residenza.
3. Suppellettili e beni personali: La Sig.ra si impegna a consegnare, Pt_1 al momento della sottoscrizione del presente, i mobili ed elettrodomestici portati nella casa coniugale ed acquistati dal Sig. , il quale ha la CP_1 necessità di riaverli per poterli utilizzare nella casa in cui andrà a vivere in conseguenza della separazione e precisamente: • Cucina completa di elettrodomestici, incluso il frigorifero, il tavolo e le sedie, la batteria di pentole della Imco, elettrodomestico multifunzione “Bimby”, stanzetta da letto comprensiva di armadio, letto e cassettiera settimanile, uno dei due televisori ed uno dei due divani a scelta della Sig.ra , mentre tutti gli altri Pt_1 ulteriori beni (stanza da letto matrimoniale, stanza da pranzo completa, uno dei divani, un televisore), sebbene acquistati dal , potranno rimanere CP_1 nella casa coniugale e nella defnitiva disponibilità della . In tale senso Pt_1 il sig. dichiara di non avere più nulla a pretendere con riferimento ai CP_1
2 predetti beni mobili, lasciati nella defnitiva disponibilità della sig.ra Parte_1
. La consegna di cui alla presente clausola dovrà avvenire entro e non
[...] oltre giorni 30 dalla sottoscrizione del presente accordo, a cura e spese del sig.
ed in un giorno concordato tra le parti almeno tre giorni Controparte_1 prima.
4. Assegno di mantenimento: Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
5. Ulteriori aspetti economici e patrimoniali: Le parti dichiarano di non avere in comune immobili né beni mobili registrati.
6. Momento di decorrenza dei patti: I patti concordati nel presente ricorso decorrono dalla sottoscrizione dello stesso e perderanno effcacia ex tunc in caso di loro mancata omologazione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Terrasini (atto n. 50, P. II, S. A, Anno 2015) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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