Articolo 2 della Legge 5 agosto 1962, n. 1336
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 settembre 1962
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Versione
2 settembre 1970
Art. 2.
L' articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' cosi' modificato: "Il Consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal presidente del Consorzio;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di vice-presidente;
c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
e) da due membri scelti fra i presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle Province indicate nell'articolo 2 e designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del turismo e dello spettacolo;
((f) dai soprintendenti ai monumenti e dai soprintendenti alle gallerie per le province di cui all'articolo 2))
g) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro".
Entrata in vigore il 2 settembre 1970