Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01308/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02956/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2956 del 2025, proposto da
Arpe Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Tartaglione, Cleto Tartaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Angelo D'Alife, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
a. al decreto ingiuntivo nr. 1606 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’11 luglio 2023 ad istanza di Arpe Appalti s.r.l. nei confronti del Comune di Sant’Angelo d’Alife, dichiarato esecutivo con provvedimento emesso dal medesimo Ufficio Giudiziario il 14 dicembre 2023 e pertanto passato in giudicato;
b. al decreto ingiuntivo nr. 2413 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 7 dicembre 2023 ad istanza di Arpe Appalti s.r.l. nei confronti del Comune di Sant’Angelo d’Alife, dichiarato esecutivo con provvedimento emesso dal medesimo Ufficio Giudiziario il 16 febbraio 2024 e pertanto passato in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. UC ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
I. Rilevato, in punto di fatto, che:
-) parte ricorrente dimostra che il Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con i decreti ingiuntivi n. 1606 e n. 2413 ha condannato il Comune di Sant’Angelo d’Alife, al pagamento, in proprio favore, di €. 77.040,97 e di €. 100.898.03 oltre agli accessori e alle spese legali come indicato nel titolo in esame e tanto a saldo di distinte fatture legate a diversi stati di avanzamento dei lavori di realizzazione percorso ciclabile casa comunale - grotta San Michele con riqualificazione punti bel vedere nel comune di Sant’Angelo d’Alife (CE);
-) i titoli esecutivi sono stati notificati all’ente debitore in data 6 ottobre e 7 dicembre 2023 e sono stati muniti di esecutorietà in mancanza di opposizioni come da provvedimenti versati in atti;
Considerato che, come risulta dalla ricostruzione che precede, è ampiamente elasso il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 (« le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto »);
II. Considerato che parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R.:
-) di disporre l’esecuzione dei titoli suindicati sia per la sorte capitale (con i relativi accessori) sia per quanto riguarda le spese legali (che, tuttavia, sono state liquidate direttamente in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari);
-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;
-) di condannare l’ente intimato al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
-) disporre la trasmissione degli atti alla Corte dei conti;
III. Quanto alle spese del presente giudizio,
Considerato che:
-) per quanto riguarda le spese successive al titolo azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);
-) in particolare, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione del titolo, all'esame ed alla notifica dello stesso, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. Sent. T.A.R. Campania, sez. IV n. 01103/2016);
-) non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87);
Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al titolo azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore e alla natura della lite;
IV. Quanto alla fondatezza della pretesa e alla nomina del commissario ad acta
Ritenuta l’ammissibilità dei ricorsi soggettivamente connessi ossia rivolti dal medesimo ricorrente nei confronti della medesima amministrazione intimata per l’operatività, nel giudizio di ottemperanza, dei principi di cui all’art. 104 c.p.c. (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sent. n. 6300/2025);
Considerato che l’ente intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);
Considerato, peraltro, che entrambi i decreti recano una condanna alle spese legali con distrazione a favore degli avvocati anticipatari e che costoro non risultano avere agito anche in proprio nel presente giudizio;
Considerato che la condanna con distrazione delle spese legali radichi la legittimazione esclusiva a pretendere le relative somme in capo ai procuratori distrattari (v. ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sent. n. 2709/2024; T.A.R. Lazio, Roma, Sent. n. 8630/2025);
Ritenuto, pertanto, che:
a) la domanda di esecuzione debba essere accolta quanto alla somma richiesta in via principale e ai relativi accessori (con l’eccezione delle spese legali su cui v. infra ) e che, conseguentemente, debba essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nominandosi sin d’ora il commissario ‘ad acta’ in caso di perdurante inadempimento, come richiesto da parte ricorrente;
b) la domanda di esecuzione debba, invece, essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione quanto alle spese legali liquidate nei titoli direttamente a favore dei procuratori antistatari qui non costituiti;
Precisato che alla somma individuata nei titoli azionati andranno sottratte le somme eventualmente già pagate per gli stessi titoli;
Considerato che l’eventuale compenso del commissario, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio;
Precisato che tale parcella andrà presentata dal commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952);
Ritenuto che l’Amministrazione debba essere obbligata a effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato comprendendovi, come richiesto dalla parte ricorrente, gli interessi come indicato nel titolo azionato;
Ritenuto che le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i criteri sopra indicati, debbano seguire la soccombenza con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
Ritenuto, infine, che non sussistano i presupposti per la trasmissione del fascicolo alla Corte dei conti, non essendovi agli atti alcun elemento idoneo a riferire, anche latamente, l’aumento di oneri per l’Amministrazione derivante dal presente provvedimento a responsabilità individuali e giuridicamente rilevanti di dipendenti pubblici;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava):
-) DICHIARA l’obbligo del Comune intimato di dare esecuzione - entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente Sentenza - in favore della parte ricorrente ai titoli esecutivi di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva;
-) nel caso di ulteriore inottemperanza, NOMINA Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, anche in pensione, che provvederà, con compenso liquidato con le modalità indicate in motivazione, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
-) DICHIARA inammissibile il ricorso quanto alle spese di lite liquidate nei titoli portati in esecuzione direttamente in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
-) CONDANNA l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre agli accessori di legge, alle eventuali spese per la registrazione del titolo e al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
-) ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO CI, Presidente
UC ES, Consigliere, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC ES | LO CI |
IL SEGRETARIO